Con apposita circolare, il Ministro della Pubblica Amministrazione e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sensibilizzano le Pubbliche Amministrazioni ed i datori di lavoro privati ad utilizzare al massimo la modalità di lavoro agile.
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali fanno il punto sulla normativa vigente in materia di lavoro agile nel settore pubblico e in quello privato, raccomandando ai datori di lavoro il massimo utilizzo di tale modalità di lavoro.
La circolare congiunta motiva espressamente tale invito con l'aggravarsi della situazione epidemiologica a seguito delle festività, fattore da cui consegue l'esigenza di servirsi di ogni mezzo utile a ridurre la possibilità di contagio, come il ricorso al lavoro agile.
Nella Pubblica Amministrazione, il quadro regolatorio è stato recentemente completato con il Contratto collettivo sottoscritto tra Aran e parti sociali il 21 dicembre 2021, il quale ha specificato limiti, tutele e modalità di svolgimento del lavoro agile ed ha fondato l'intera disciplina sui pilastri della flessibilità e dell'intelligenza.
Ciò significa che ciascuna Amministrazione potrà programmare il lavoro agile attraverso una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, modulandolo sull'andamento dei contagi. Non va dimenticata, poi, la possibilità di avvalersi di un mobility manager aziendale allo scopo di elaborare il Piano degli spostamenti casa-lavoro, tenendo conto della normativa sull'ampliamento delle fasce orarie di ingresso e di uscita dalla sede di lavoro.
Nel settore privato, invece, la normativa sul lavoro agile si è consolidata con l’art. 90 D.L. n. 34/2020, conv. con modificazione, dalla L. n. 77/2020, il quale ha previsto la possibilità ricorrere al lavoro agile in assenza di accordi individuali tra azienda e singolo e mediante notifica telematica e massiva al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tale disciplina è stata poi prorogata fino al 31 marzo 2022 ad opera del D.L. n. 221/2021, dunque, fino a tale data, le modalità di comunicazione del lavoro agile restano quelle previste dalla suddetta disposizione.
Sostanzialmente, tale modalità può essere applicata a qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, anche senza accordi individuali, mentre gli obblighi di informativa in tema di sicurezza sul lavoro possono essere assolti in via telematica. Inoltre, i datori di lavoro dovranno comunicare al Ministero in via telematica i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, utilizzando l’apposita procedura e l’applicativo informativo messi a disposizione sul sito istituzionale.
La circolare termina raccomandando «il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività».