Il Tribunale di Ancona revocava l'ammissione di un immigrato al gratuito patrocinio in un giudizio di protezionale internazionale per manifesta infondatezza della domanda dovuta alla non attinenza della vicenda rispetto ai presupposti dell'istanza di protezione. Secondo la Cassazione, trattandosi di un apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità.
Con l'ordinanza n. 285 del 7 gennaio 2022, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso presentato da un immigrato avverso il provvedimento del Tribunale di Ancona con cui era stata rigettata l'opposizione formulata dal medesimo contro il decreto che aveva revocato l'ammissione dell'istante al patrocinio a spese dello Stato in un...
Svolgimento del processo/ Motivi della decisione
(omissis) ha proposto ricorso articolato in due motivi (1- violazione o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, 134 e 135 c.p.c.; 2- violazione dell'art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002) avverso l'ordinanza del 3 settembre 2020 resa dal Tribunale di Ancona, con cui è stata rigettata l'opposizione formulata dal medesimo (omissis) contro il decreto che aveva revocato l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio di protezione internazionale, per la manifesta infondatezza della domanda. L'intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensive. Il Tribunale di Ancona ha affermato che la manifesta infondatezza della domanda (nella specie ravvisata per la non attinenza della vicenda rispetto ai presupposti della istanza di protezione, nonché per la considerazione del sistema di protezione vigente in Germania) costituisce ragione per la revoca dell'ammissione al patrocinio, alla stregua degli artt. 126, comma 1, e 136, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002. I motivi di ricorso denunciano la violazione delle indicate norme di diritto, non potendosi basare la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sul mero rigetto della domanda all'esito del giudizio. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. L'impugnata decisione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte e i motivi di ricorso non offrono argomenti per mutare o confermare tale orientamento, sicché le censure sono inammissibili ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c.. A norma dell'art. 35 bis, comma 17, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, nella specie applicabile ratione temporis, nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, allorché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29 e 32, comma 1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui all'articolo 74, comma 2, del predetto decreto. Alla luce di tale disposizione, Cass. Sez. 6 - 1, 27/09/2019, n. 24109, ha già affermato che deve ritenersi pienamente compatibile, sul piano costituzionale, la previsione della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a fronte della manifesta infondatezza delle domande, spettando al giudice di merito che procede stabilire motivatamente se la manifesta infondatezza vi sia oppure no. Del resto, già l'art. 122 del d.P.R. n. 115/2002, subordina l'ammissibilità dell'istanza di patrocinio alla valutazione di "non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere", mentre l'art. 136, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115/2002 stabilisce che il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (si veda già (Cass. Sez. 6 - 2, 10/04/2020, n. 7785). Agli effetti dell'art. 35 bis, comma 17, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, il rigetto della domanda di protezione internazionale non implica automaticamente la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la quale postula, piuttosto, comunque l'accertamento del presupposto della colpa grave nella proposizione dell'azione, valutazione diversa ed autonoma rispetto a quella afferente alla fondatezza del merito della domanda. L'art. 35 bis, comma 17, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, suppone l'esercizio di un potere distinto rispetto a quello del giudice che decide sulla domanda di protezione internazionale. Tale potere è orientato da una valutazione a sua volta diversa dalla già operata delibazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (che va compiuto al momento della presentazione della domanda) e si sostanzia nella revoca ex post della ammissione al beneficio quando, a seguito del giudizio, non risulti provato che la persona ammessa non abbia azionato una pretesa manifestamente infondata, del che il giudice deve dar conto necessariamente in motivazione (argomenta da Corte cost. ord. 17 luglio 2009, n. 220). Non è dunque corretto sostenere che, nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, allorché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice debba motivare "solo se non revoca" il patrocinio, intendendosi altrimenti il provvedimento di ammissione automaticamente revocato per il sol fatto che il ricorso sia stato rigettato integralmente (si veda Cass. Sez. 6 - 2, 24/09/2020, n. 20002). Il Tribunale di Ancona, allora, ha correttamente desunto la manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale, e dunque i presupposti per la revoca dell'ammissione al patrocinio, non dal mero rigetto della pretesa, quanto dalla non attinenza della vicenda rispetto ai presupposti della istanza di protezione, nonché dalla considerazione del sistema di protezione vigente in Germania. Tale apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito non è sindacabile in questa sede mediante censure di violazione di norme di diritto, come proposte dal ricorrente nel secondo motivo. L'ordinanza contiene, del resto, le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione censure che invochino dalla Corte di cassazione un complessivo riesame delle vicende fattuali oggetto di lite. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, non dovendosi regolare le spese perché il Ministero intimato non ha svolto difese. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.