Con diverse pronunce è stato chiarito quando il calciatore, venuto a contatto con un compagno risultato positivo, deve osservare il periodo di quarantena precauzionale e quando, viceversa, può proseguire con l'attività sportiva.
La Lega di Serie A ha impugnato davanti al Giudice amministrativo quattro provvedimenti emessi dalle competenti Asl locali, che sottopongono a quarantena l'intero “gruppo squadra” di alcuni club sportivi (Bologna Calcio, Salernitana Calcio, Torino Calcio e Udinese Calcio) per accertata positività al Covid-19 di uno o più componenti dello stesso, con conseguente divieto di esercitare sport di contatto per cinque giorni.
Il TAR ha, così, avuto modo di pronunciarsi sull'applicabilità al mondo sportivo delle nuove disposizioni in tema di isolamento a seguito di contatto con soggetto accertato positivo, previste dall'
I primi tre provvedimenti impugnati, che riguardano la Salernitana, il Torino e l'Udinese, devono essere dichiarati illegittimi. L'art. 2 di cui sopra, infatti, stabilisce che « la misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19.. ». Considerato che i componenti di tali club sono stati vaccinati con la c.d dose booster e dichiarata l'impossibilità di recuperare tutte le partite sospese entro la data di conclusione del Campionato di serie A, i calciatori accertati come negativi possono proseguire con l'attività sportiva, a condizione che l'intero gruppo venga posto “in bolla” e che venga effettuato sui suoi componenti un tampone il giorno della gara, così come prescritto dalla Circolare 229/2020 del Ministero della Salute.
Di diverso segno è la pronuncia del TAR di Bologna, che ha dichiarato legittima la quarantena imposta dall'Asl ai giocatori del Bologna Calcio, compresi coloro che sono risultati negativi al test anti-covid. Ai componenti della rosa, infatti, non è stata somministrata la terza dose di vaccino, motivo per cui il gruppo, in cui rientrano anche i soggetti sottoposti al mero regime di autosorveglianza, dovrà continuare ad osservare il periodo di isolamento prescritto dall'Azienda sanitaria.
TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, decreto 8 gennaio 2022, n. 1
Svolgimento del processo
Considerato:
che, con il provvedimento impugnato , l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, accertato che nel Gruppo Squadra dell’Udinese Calcio si sono verificati 11 casi di positività al COVID ha disposto anche il divieto di esercitare sport di squadra di contatto dal 5 al 9 gennaio 2022 (periodo in cui sono programmate due giornate di campionato) per tutti gli atleti: sia per quelli sottoposti al (mero) regime di autosorveglianza, sia per quelli eventualmente sottoposti a quarantena, e, in questo modo, non ha consentito alla squadra di “mettersi in bolla” come previsto dalla circolare del 18.6.2020 del Ministero della Salute;
che, per effetto del provvedimento impugnato, nella misura in cui comporta il divieto di esercitare sport di squadra “tanto ai soggetti in quarantena quanto a quelli in autosorveglianza”, la Società Udinese Calcio, che stando a quanto ha comunicato alla Lega ha vaccinato con la terza dose tutta la rosa in data 23 dicembre 2021, ha comunicato alla Lega l’impossibilità di prendere parte alle gare di campionato previste per il 6 e il 9 gennaio 2022 ;
Motivi della decisione
Ritenuto che sussistano nel caso di specie i presupposti di legge, per la dichiarata impossibilità di recuperare tutte le giornate di gara perse entro la data di conclusione del Campionato di serie A;
Ritenuto altresì che non sussista automatico pericolo di danno alla salute pubblica, data la perdurante efficacia della circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 la quale ha previsto, con specifico riferimento alle attività sportive, che, nel caso di quarantena dell’intero “Gruppo Squadra” per la accertata positività di uno o più componenti dello stesso, l’intero gruppo possa essere posto “in bolla” e possano così svolgersi gli allenamenti e le partite dei campionati professionistici, previa effettuazione di test nel giorno della gara;
Ritenuto, ai fini cautelari, che il provvedimento del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale del 5 gennaio 2021 prot. n. 0002202 – P / GEN / ASUFCS, nella parte in cui dispone comunque il divieto di esercitare sport di squadra di contatto, dal 05/01/2022 e fino al 09/01/2022. anche per i soggetti sottoposti ad autosorveglianza ai sensi dell’art. 2 del d.l. 229 del 2021, determina un pregiudizio grave ed immediato, collegato al rinvio delle gare di campionato in calendario fino al 9 gennaio 2022, rispetto al quale il Tribunale non potrebbe utilmente pronunciarsi nella ordinaria trattazione collegiale.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di misure cautelari monocratiche e per l’effetto sospende il provvedimento impugnato nei limiti sopraprecisati e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 febbraio 2022.
TAR Piemonte, sez. I, decreto 8 gennaio 2022, n. 5
Svolgimento del processo
Premesso, in fatto:
che, con il provvedimento in epigrafe, il Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. di Torino, accertato che nel “Gruppo Squadra” del Torino F.C. si sono verificati 8 casi di positività al COVID-19, ha disposto il divieto di allontanamento dal domicilio di tutti gli appartenenti al gruppo, prescrivendo l’obbligo di isolamento per i soggetti positivi al tampone e, al contempo, il divieto generalizzato di allontanamento dal domicilio per i soggetti asintomatici (vaccinati e non vaccinati);
che, per effetto del provvedimento impugnato, dal quale discende il divieto di allontanarsi dal domicilio per tutti i componenti del gruppo, la società Torino F.C. ha comunicato alla Lega Calcio l’impossibilità di prendere parte alle gare di campionato previste per il 6 gennaio 2022 e per il 9 gennaio 2022.
Motivi della decisione
Ritenuto, in diritto:
che l’ordinanza della A.S.L. appare, ad un sommario esame proprio della fase cautelare monocratica, illegittima per violazione dell’art. 2 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 229, nonché della (vigente) circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020;
che l’art. 2 del d.l. n. 229 del 2021, al fine di impedire la paralisi delle attività lavorative, ha disposto che la misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19; ai detti soggetti è imposto l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto; la norma si applica anche alle persone che erano sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del decreto legge;
che, con circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021, è stato altresì chiarito che, per i soggetti non vaccinati, o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, rimane inalterata l’attuale misura della quarantena, prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso; che viceversa, per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano tuttora in corso di validità il green-pass, se asintomatici, la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
che, con la richiamata circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 (tuttora vigente), si è stabilito, con specifico riferimento alle attività sportive, che, nel caso di quarantena dell’intero “Gruppo Squadra” per la accertata positività di uno o più componenti dello stesso, l’intero gruppo possa essere posto “in bolla” e possano così svolgersi gli allenamenti e le partite dei campionati professionistici, previa effettuazione di test nel giorno della gara;
che la A.S.L. di Torino, con il provvedimento qui impugnato, ha confinato nel proprio domicilio dal 5 al 9 gennaio 2022, periodo in cui sono programmate due giornate di campionato, non soltanto i soggetti sottoposti ex lege a quarantena, ma anche i soggetti sottoposti al regime di autosorveglianza disciplinato dall’art. 2 del d.l. n. 229 del 2021, non consentendo alla squadra del Torino F.C. di “mettersi in bolla” secondo le modalità stabilite dalla circolare ministeriale del 18 giugno 2020 e vietando, di fatto, l’attività agonistica nel periodo considerato;
Ritenuto, ai fini cautelari, che il provvedimento della A.S.L. di Torino determina un pregiudizio grave ed immediato, collegato al rinvio delle gare di campionato in calendario fino al 9 gennaio 2022, rispetto al quale il Tribunale non potrebbe utilmente pronunciarsi nella ordinaria trattazione collegiale.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza cautelare e sospende gli effetti del provvedimento dell’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino del 5 gennaio 2021 prot. n. 0004761.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 26 gennaio 2022.
TAR Salerno, sez. III, decreto 8 gennaio 2022, n. 3
Svolgimento del processo
Premesso in fatto che col provvedimento in epigrafe il Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. Salerno, accertato che nel “Gruppo Squadra” della “U.S. Salernitana 1919” si sono verificati 5 casi (tra atleti e massaggiatore) di positività al COVID, ha disposto:
– l’obbligo di isolamento per i soggetti positivi al tampone;
– l’obbligo di quarantena domiciliare per 10 giorni per i soggetti asintomatici non vaccinati o vaccinati con ciclo non completato;
– l’obbligo di quarantena domiciliare per 5 giorni per i componenti della squadra con ciclo vaccinale completato da più di 120 giorni o con green pass valido, se asintomatici;
Motivi della decisione
Considerato che, per effetto del provvedimento impugnato, dal quale discende il divieto di allontanarsi dal domicilio per tutti i componenti del gruppo, la U.S. Salernitana 1919 ha comunicato alla Lega Calcio l’impossibilità di prendere parte alle gare di campionato (a partire da quella prevista per il 6 gennaio 2022);
Ritenuto in diritto, ad un sommario esame proprio della fase cautelare monocratica, fermo restando l’obbligo di isolamento per i soggetti positivi al tampone (che non è contestato), che la gravata ordinanza dell’A.S.L. appare illegittima per violazione dell’art. 2 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 229 nonché della circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 (tuttora vigente), con la quale si è in particolare stabilito, con riferimento alle attività sportive, che nel caso di quarantena dell’intero “Gruppo Squadra”, per la accertata positività di uno o più componenti dello stesso, l’intero gruppo possa essere posto “in bolla” e possano così svolgersi gli allenamenti e le partite dei campionati professionistici, previa effettuazione di test nel giorno della gara;
Ritenuto che sussistano nel caso di specie i presupposti per l’accoglimento dell'istanza di misura cautelare monocratica, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., per la dichiarata impossibilità di recuperare tutte le giornate di gara perse entro la data di conclusione del Campionato di serie A, a fronte del quale non è ravvisabile un concreto pericolo di danno alla salute pubblica laddove venga rispettata la prescrizione della previa effettuazione di test nel giorno della gara ai sensi della suindicata circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020;
Ritenuto in definitiva, ai fini cautelari, che il provvedimento dell’A.S.L. di Salerno determina un pregiudizio grave ed immediato, collegato al rinvio delle gare di campionato in calendario, a partire da quella programmata il 9 gennaio 2022, rispetto al quale il Tribunale non potrebbe utilmente pronunciarsi nell’ordinaria trattazione collegiale.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza cautelare nei limiti sopra precisati sospendendo, in parte qua, gli effetti del provvedimento dell’Azienda Sanitaria Locale Salerno del 4 gennaio 2022 prot. I/2022/UOPCSA/05U.
TAR Bologna, sez. II, decreto (ud. 7 gennaio 2022) 8 gennaio 2022, n. 5
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato peraltro che nell’attuale, straordinaria , grave e tuttora irrisolta(da due anni) emergenza sanitaria risulta necessariamente prevalente –nella presente fase processuale d’urgenza- la tutela dell’interesse pubblico fondamentale alla salvaguardia della sicurezza sanitaria collettiva rispetto all’interesse privato, economico e sportivo fatto valere in giudizio dalla società ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta l’istanza predetta in quanto manifestamente inaccoglibile allo stato;
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 2 febbraio 2022 ,nel doveroso rispetto dei termini prescritti dalla normativa vigente;
Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.