
In tali ipotesi, infatti, non sussistono i presupposti richiesti dal legislatore per procedere con lo svolgimento delle udienze da remoto.
Il Consiglio di Stato, con il decreto n. 10 del 10 gennaio 2022, si è pronunciato sull'istanza di trattazione da remoto della causa presentata da alcuni avvocati residenti in Sicilia, tenuto conto del rischio sanitario connesso allo spostamento aereo da effettuare.
L'Autorità ha stabilito che : «
non può essere accolta l'istanza di trattazione da remoto della causa portata in udienza, che sia motivata dall'“l'elevato rischio manifestatosi nei giorni immediatamente precedenti l'udienza” del 13 gennaio 2022 e in relazione “allo spostamento con trasferta aerea dei difensori, tutti residenti in Sicilia”, non sussistendo né le “situazioni eccezionali” né “i provvedimenti assunti dalla pubblica autorità” a cui si riferisce l'
Consiglio di Stato, sez. VI, decreto 10 gennaio 2022, n. 10
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Vista l'istanza dell’appellante di trattazione da remoto depositata il 7 gennaio 2021;
Visto l’art. 7-bis del d.l. n. 105/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 126/2021, come modificato dall’art. 16, comma 5, del d.l. n. 228/2021.
Considerato che:
- il citato art. 7-bis consente “la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori” solo “in presenza di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia di COVID-19”;
- i presupposti previsti dalla legge non si rinvengono nelle ragioni poste a fondamento dell’istanza, rappresentate da “l’elevato rischio manifestatosi nei giorni immediatamente precedenti l’udienza” del 13 gennaio 2022 e in relazione “allo spostamento con trasferta aerea dei…difensori, tutti residenti in Sicilia”;
- infatti, non sussistono né le “situazioni eccezionali” né “i provvedimenti assunti dalla pubblica autorità” a cui si riferisce la detta norma - tra l’altro in alcun modo documentati - che non consentono la presenza fisica in udienza;
P.Q.M.
Respinge l’istanza.