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11 gennaio 2022
Negata la trattazione a distanza della causa anche se l’avvocato deve prendere l'aereo in una fase di recrudescenza del Covid-19

In tali ipotesi, infatti, non sussistono i presupposti richiesti dal legislatore per procedere con lo svolgimento delle udienze da remoto.

La Redazione

Il Consiglio di Stato, con il decreto n. 10 del 10 gennaio 2022, si è pronunciato sull'istanza di trattazione da remoto della causa presentata da alcuni avvocati residenti in Sicilia, tenuto conto del rischio sanitario connesso allo spostamento aereo da effettuare.

L'Autorità ha stabilito che : « non può essere accolta l'istanza di trattazione da remoto della causa portata in udienza, che sia motivata dall'“l'elevato rischio manifestatosi nei giorni immediatamente precedenti l'udienza” del 13 gennaio 2022 e in relazione “allo spostamento con trasferta aerea dei difensori, tutti residenti in Sicilia”, non sussistendo né le “situazioni eccezionali” né “i provvedimenti assunti dalla pubblica autorità” a cui si riferisce l'art. 7 bis, d.l. n. 105 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 126 del 2021, come modificato dall'art. 16, comma 5, d.l. n. 228 del 2021 ».