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11 gennaio 2022
Può essere mantenuto il cognome dell’ex marito solo perché nella città di residenza si è ormai conosciuti così?

L'interesse alla conservazione del cognome maritale unitamente al proprio non può identificarsi con quello derivante dal mero desiderio di mantenere il cognome dell'ex marito come tratto identitario.

La Redazione

La Corte d‘Appello di Trieste rigettava l'appello proposto dall'odierna ricorrente e confermava la sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di Trieste, con la quale era stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio con il marito ed era stata respinta la sua richiesta di mantenere il cognome maritale in aggiunta al proprio.
Contro tale decisione, la ricorrente si rivolge alla Corte di Cassazione, censurando la decisione impugnata in relazione alla sussistenza del suo interesse a conservare il cognome dell'ex marito, considerando che la Corte territoriale non aveva tenuto conto che tale cognome era divenuto parte integrante della sua identità personale e sociale.

Con l'ordinanza n. 654 dell'11 gennaio 2022, la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, ribadendo l'orientamento giurisprudenziale in base al quale «ai sensi dell'art. 143 bis c.c. l'aggiunta del cognome maritale è un effetto del matrimonio circoscritto temporalmente alla perduranza del rapporto di coniugio. L'eccezionale deroga alla perdita del cognome maritale è discrezionale e richiede la ricorrenza del presupposto dell'interesse meritevole di tutela dell'ex coniuge, come è dato inferire dalla disciplina dettata dall'art. 5, comma 3, della legge n. 898/1970 in tema di divorzio».
Tale ipotesi, dunque, ha carattere straordinario ed è affidata alla decisione discrezionale del giudice di merito sulla base di criteri di valutazione propri di una clausola generale e che non possono coincidere con il semplice desiderio di mantenere il cognome dell'ex marito come tratto identitario.

Ciò posto, la Corte d'Appello ha ravvisato l'assenza di allegazione da parte della ricorrente di alcun interesse meritevole di tutela al fine suindicato, non potendo tale interesse coincidere con quello derivante dalla notorietà del marito. Inoltre, non vi era riscontro nelle allegazioni della ricorrente circa l'espressione identitaria personale costituita dal cognome maritale, essendosi ella limitata a contrapporre la propria ricostruzione dei fatti a quella svolta dalla Corte di merito.
Alla luce di tali argomentazioni, la Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile.

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