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13 gennaio 2022
Legge di bilancio 2022: banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi
Il Legislatore ha definito le modalità di realizzazione e di gestione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi.
La Redazione
In argomento giova ricordare che le competenze in materia di turismo sono passate, ai sensi del decreto-legge n. 22/2021, in capo al neo istituito Ministero del Turismo, il quale ha adottato il decreto ministeriale prot. 1782 del 29 settembre 2021, recante le «Modalità di realizzazione e gestione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi».

precisazione

Nello specifico, il decreto regolamenta le modalità di costituzione, gestione e accesso alla banca dati, nonché di acquisizione dei codici identificativi regionali, ove adottati. Le informazioni contenute nella banca dati riguardano:

  1. tipologia di alloggio;
  2. ubicazione;
  3. capacità ricettiva;
  4. estremi dei titoli abilitativi;
  5. soggetto che esercita l'attività ricettiva;
  6. codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico.
La Banca Dati, adottata in accordo con le Regioni e con le Province autonome di Trento e Bolzano, introduce parametri omogenei su base nazionale, con l'effetto di semplificare l'attività degli operatori, tutelare i turisti, agevolare la collaborazione tra istituzioni e imprese e tra il Ministero e le autonomie locali. Il decreto ha ricevuto parere favorevole dal Garante per la Protezione dei Dati ed è in attesa di registrazione della Corte dei Conti e successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. I titolari delle strutture ricettive, gli intermediari e i soggetti che gestiscono portali telematici devono pubblicare il richiamato codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione (comma 7), pena la sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro (comma 8). L'onere derivante dalla realizzazione della banca dati è stato quantificato in a 1 milione di euro per l'anno 2019.Premesso quanto innanzi esposto, con la Legge di bilancio 2022 (Articolo 1, commi 373-374) il Legislatore è intervenuto in merito alla «Banca dati strutture ricettive». Invero, le nuove norme modificano la disciplina vigente sulla banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, ratificando il passaggio della relativa competenza attuativa e gestionale in capo al Ministero del Turismo e rendendo accessibili i dati in essa contenuti agli enti creditori, per le loro finalità istituzionali, in relazione al contrasto all'evasione fiscale. Il comma 373 reca a tal fine una novella all'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (L. n. 58 del 2019).  La disposizione vigente prevede inoltre che la banca dati sia istituita « ai fini della tutela dei consumatori ». Con la modifica in esame a tale finalità si aggiunge quella di contrasto all'evasione fiscale, rendendo le informazioni raccolte accessibili all'«amministrazione finanziaria degli enti creditori».La relazione illustrativa segnala che la modifica volta al contrasto dell'evasione fiscale sarebbe «in sintonia con la recente direttiva comunitaria n. 514 del 2021» (cosiddetta direttiva DAC 7), relativa «alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale», che ha imposto ai gestori di piattaforme telematiche l'obbligo di comunicare una serie di dati, tra cui i redditi percepiti dai soggetti che si avvalgono di tali piattaforme. La direttiva rileva che la digitalizzazione dell'economia registra frequenti casi di frode, evasione ed elusione fiscali, tanto che il valore dei redditi non dichiarati è significativo. Pertanto la direttiva obbliga i gestori delle piattaforme digitali a comunicare i redditi percepiti dai venditori/clienti attivi sulle loro piattaforme.La stessa relazione rileva peraltro che la direttiva n. 2021/514/UE va attuata entro il 31 dicembre 2022 e che «in sede di attuazione della normativa comunitaria» potrà essere operato il coordinamento tra la disciplina del nuovo articolo 13-quater (dedicata esclusivamente alle strutture ricettive) e quella (generale) introdotta dalla direttiva comunitaria n. 514 del 2021.

precisazione

In sintesi:
L'articolo 1, al comma 373, interviene sul comma 4 dell'articolo 13-quater, del decreto-legge n. 34/2019, il quale prevede l'istituzione di una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi. Con la modifica, si prevede che il decreto ministeriale che fissa le modalità di realizzazione e gestione della banca dati disciplini, oltre che le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute, anche la loro pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero del Turismo. Per le esigenze di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, la banca dati è accessibile all'amministrazione finanziaria degli enti creditori per le finalità istituzionali.

Ai sensi del comma 374, per le finalità di cui sopra, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.