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13 gennaio 2022
Dal Mipaaf il decreto sulla concessione di aiuti per la filiera olivicola-olearia

Dopo l'istituzione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», con il decreto del 23 novembre 2021 il Mipaaf ha stabilito modalità e criteri per la concessione di contributi ai fini del sostegno e dello sviluppo della filiera olivicola-olearia.

La Redazione

In G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 novembre 2021, recante «Interventi per la filiera olivicola ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che istituisce il “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura”».

Il decreto tiene conto del fatto che alcune filiere agricole hanno bisogno di strumenti normativi che consentano di aumentare la loro competitività nell'ambito della produzione, anche allo scopo di fronteggiare le emergenze o le situazioni di crisi di mercato impreviste. Inoltre, il decreto risponde all'esigenza di migliorare la filiera olivicola tenendo conto degli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, derivanti anche dalla normativa europea. Infine, vanno considerati gli orientamenti comunitari sulla PAC post 2023, anche per favorire l'aggregazione dell'offerta e la regolazione del mercato.

Nello specifico, il decreto del Ministero definisce criteri e modalità di concessione dei contributi per il sostegno e lo sviluppo della filiera olivicola-olearia con l'obiettivo di favorire l'aggregazione ed incrementare la produzione a livello nazionale di olive, aumentandone la sostenibilità e avendo particolare riguardo per lo sviluppo e la salvaguardia delle aree svantaggiate.
Le risorse del Fondo sono destinate per l'anno 2021 nella misura di 30milioni di euro così ripartiti:

  • 10mlioni per il sostegno di investimenti in nuovi impianti aventi le caratteristiche di cui all'Allegato 1;
  • 20milioni per il sostegno di investimenti nell'ammodernamento di impianti esistenti con le caratteristiche di cui all'Allegato 2.

I contributi sono concessi rispettando i massimali di cui alla normativa europea sugli aiuti «de minimis» in ambito agricolo.

Beneficiari degli aiuti sono

legislazione

«i produttori olivicoli associati ad organizzazioni di produttori riconosciute che, al momento della presentazione della domanda di cui all'art. 3, risultano in possesso di fascicolo aziendale attivo inserito nel SIAN e le cui superfici agricole siano contenute all'interno del medesimo fascicolo aziendale».

Ai fini della domanda del sostegno, AGEA definirà e pubblicherà sul proprio sito istituzionale una circolare attuativa sulle modalità per la presentazione delle istanze, a cui andrà allegata una relazione sottoscritta da un tecnico abilitato contenente almeno la descrizione dell'oliveto (il quale dovrà avere una superficie non inferiore a 2 ettari ai fini dell'ammissibilità al sostegno), e i riferimenti catastali e grafici delle superfici interessate.

L'art. 4 dispone che il massimo degli aiuti concedibili per impresa è pari a 25mila euro complessivi.

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