Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ribadisce che in caso di rinvio dell'udienza disposto per l'emergenza sanitaria, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza integra una nullità a regime intermedio, sanata se non dedotta in appello.
L'imputato ricorre in Cassazione impugnando la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato la sua condanna per il reato di diffamazione. In sede di legittimità, il ricorrente deduce la nullità del giudizio d'appello per non essere stata comunicata al difensore la data del differimento dell'udienza disposta
Svolgimento del processo/Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata del 17 settembre 2019, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala del 7 gennaio 2019, con la quale AD è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di diffamazione in danno del sindaco di X pro tempore, GA , oltre statuizioni accessorie.
2. Avverso la sentenza Indicata ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del difensore, Avv. M.P., affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce la nullità del giudizio d'appello per non essere stata comunicata al difensore la data del differimento dell'udienza del 16 aprile 2020, disposta ai sensi dell'art. 83, co.1, d.l. n.18/2020.
3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 23 settembre 2021, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4.Il ricorso è manifestamente infondato.
4.1.Non sussiste l'omissione dedotta dal ricorrente. Questa Sezione ha già affermato come, in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. 8 marzo 2020, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza Integra una nullità di ordine generale a regime Intermedio, suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180e 182, comma 2, cod. proc. pen. (n. 27903 del 09/04/20211 R., Rv. 281601). Secondo la disposizione citata, nell'originaria formulazione, poi emendata dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23, "a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g , sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020". Nel disporre il rinvio della trattazione di tutte le udienze, con le eccezioni previste, a una data successiva al 22 marzo 2020, poi ulteriormente prorogata sino al 9 maggio 2020 (d.l. 8 apri e 2020, n. 23), il legislatore ha considerato l'impossibilità dell'Imputato a essere presente in udienza come determinata da un impedimento generalizzato, legittimo perché imposto dalla legge, con conseguente declinazione della sequenza procedimentale di cui all'art. 420-ter, cod. proc. pen., in tema di impedimento a comparire dell'imputato. Nel quadro così sommariamente delineato, l'omesso avviso all'imputato della data dell'udienza di rinvio configura una nullità a regime intermedio, sanata se non dedotta in appello. Tale conclusione risulta conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato, l'omessa notifica a quest'ultimo dell'avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità di ordine generale a regime Intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, co. 2, cod. proc. pen., a condizione che all'Imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione In giudizio (cfr. Sez. 6, n. 25500 del 28/04/2017, Rv. 270032; Sez. 5, n. 17027 del 23/01/2013, Rv. 255503).
42. Nel quadro così delineato, la deduzione del ricorrente è manifestamente infondata. Premesso che il ricorrente con contesta di essere stato ritualmente citato per il giudizio d'appello, dalla consultazione degli atti, consentita in presenza della prospettazione di un errore in procedendo, risulta come il differimento d'ufficio al 17 settembre 2020 dell'udienza d'appello, già fissata per il 16 aprile 2020 e tempestivamente comunicata, sia stato reso noto all'imputato il 27 luglio 2020, come risulta dalla relata di notifica in atti redatta dai Carabinieri della stazione di X. A tanto aggiungasi come Il rilievo, proposto per la prima volta con il ricorso di legittimità, sarebbe comunque precluso, in quanto non dedotto nei termini di cui agli artt. 180e 182, comma 2, cod. proc. pen.. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, che si stima equo determinare in Euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannail ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.