… l'imprenditore disponga, nel luogo, di un nucleo di lavoratori e beni organizzati e destinati al soddisfacimento di finalità imprenditoriali.
Nella causa promossa dal lavoratore per ottenere la dichiarazione di nullità del provvedimento disciplinare adottato, dall'azienda, nei suoi confronti, il Tribunale di Sassari, in qualità di giudice del lavoro, dichiarava la propria incompetenza in favore di quello di Mantova, sede legale della società.
Avverso tale ordinanza...
Svolgimento del processo
1. Con ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c. A.T. ha convenuto in giudizio la A. P.I. S.p.a. dinanzi al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, affinché fosse accertata la nullità o l’illegittimità del provvedimento disciplinare adottato.
2. La società datoriale ha preliminarmente eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Sassari, ritenendo competente il Tribunale di Mantova, sede legale della società e luogo in cui era stato sottoscritto il contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 413 c.p.c., e sul rilievo che in Sassari non potesse individuarsi una “dipendenza” poiché il parcheggio, presso cui il Tania lavorava, era di proprietà del Comune di Sassari ed era gestito dalla società A. in virtù di un contratto di appalto.
3. Il Tribunale di Sassari ha dichiarato la propria incompetenza territoriale ritenendo competente il Tribunale di Mantova.
4. Avverso tale ordinanza T.A. ha proposto regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c.. La A. P.I. S.p.a. ha resistito con scritti difensivi e successive note integrative.
5. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., sostenendo la competenza per territorio del giudice del lavoro presso il Tribunale di Sassari.
Motivi della decisione
6. In via preliminare, deve respingersi l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla società, sul rilievo che il ricorso per regolamento di competenza, notificato l’11.3.2021, sarebbe stato depositato tardivamente (6.4.2021), in violazione del termine di cui all’art. 47, comma 3, cod. proc. civ..
7. Il termine di venti giorni di cui all’art. 47 cit. risulta rispettato, dovendosi tenere conto, come rilevato anche nelle conclusioni del pubblico ministero, della data di consegna all’ufficio postale del plico da depositare presso la cancelleria della Suprema Corte (30.3.2021), con conseguente tempestività del deposito del ricorso rispetto alla data di notifica dello stesso (11.3.2021), (v. Cass. n. 684 del 2016; n. 5071 del 2010).
8. Con il ricorso è dedotta la violazione dell'art. 413 cod. proc. civ. per essere stata negata la competenza per territorio del Tribunale di Sassari nella cui circoscrizione si trovano tre unità locali, consistenti in tre distinte attività di gestione parcheggi, e tra queste il parcheggio presso cui il ricorrente prestava la sua attività lavorativa. A sostegno del foro «della dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è addetto», intesa, estensivamente, come articolazione della organizzazione aziendale nella quale il dipendente lavora se dotata di strumenti di supporto dell'attività lavorativa, il ricorrente ha dedotto che al parcheggio in oggetto sono addetti lavoratori e si trovano beni destinati a rendere possibile l’espletamento dell’attività appaltata e quindi il conseguimento dei fini imprenditoriali. Ha aggiunto che la società gestisce 144 parcheggi su tutto il territorio nazionale, attraverso centri operativi dislocati in diverse città, tra cui Sassari, e sulla base di una capillare organizzazione di direttori operativi e supervisori e attraverso un collegamento in tempo reale con le sedi centrali di controllo, in grado di garantire la totale affidabilità dei sistemi gestionali e immediate risposte alla clientela.
9. La società contesta che nel suddetto parcheggio possa individuarsi una “dipendenza aziendale”, intesa quale struttura organizzativa di ordine economico e funzionale ubicata in luogo diverso dalla sede dell'azienda, ai fini dell'applicazione del relativo foro, ai sensi dell'art. 413, comma 2, cod. proc. civ. e censura la tardività delle produzioni attoree (visure camerali) a sostegno dell’istanza di regolamento di competenza.
10. Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
11. Premesso che, nelle controversie individuali di lavoro, l'attore è libero di scegliere tra i fori alternativi previsti dall'art. 413 cod. proc. civ., comma 2, ma ha l'onere di dimostrare che di quello prescelto ricorrono gli elementi di fatto della fattispecie legale (Cass. 20 gennaio 1993, n. 700; Cass. 25 novembre 1999, n. 13147), nel caso in esame è circostanza fattuale non contestata che il T., nell'espletamento dell’attività lavorativa, svolgesse le proprie mansioni unicamente presso il parcheggio sito in Sassari.
12. È vero che tale parcheggio non era di proprietà della A. bensì del Comune che con detta società aveva stipulato un contratto di appalto, ma ai fini della determinazione della competenza è irrilevante il titolo giuridico in base al quale il datore di lavoro abbia utilizzato una eventuale dipendenza (v. Cass. n. 2003 del 2016).
13. Questa Corte ha enucleato una nozione particolarmente ampia di dipendenza aziendale e ritenuto che essa, non solo non coincide con la categoria di unità produttiva contenuta in altre norme di legge, ma deve intendersi in senso lato, in armonia con la ratio legis, mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa (Cass. nr. 23110 del 2010). Condizione minima, ma sufficiente a tal fine, è che l'imprenditore abbia configurato tale organizzazione del lavoro e che l'azienda disponga in quel luogo di un nucleo di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, cioè destinato al soddisfacimento delle finalità imprenditoriali, anche se modesto e di esigue dimensioni; è sufficiente che in tale nucleo operi anche un solo dipendente e non è necessario che i relativi locali e le relative attrezzature siano di proprietà aziendale, ben potendo essere di proprietà del lavoratore stesso o di terzi (v. Cass. nr. 3154 del 2018 che richiama Cass. nr. 4767 del 2017 e Cass. nr. 17347 del 2013; in motiv., di recente, anche Cass. nr.13309 del 2019 e Cass. n. 23053 del 2020).
14. Precedenti pronunce di legittimità hanno ritenuto che rientri nella nozione di «dipendenza alla quale è addetto il lavoratore», di cui all'art. 413 cod. proc. civ., «il parcheggio di proprietà di terzi» in cui siano collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa (nella specie, si trattava del carico delle merci, del trasporto e successivo ritorno per il ricovero dei furgoni), ove hanno inizio e fine le mansioni quotidianamente svolte dal lavoratore (Cass. nr. 2003 del 2016, cui hanno dato continuità Cass. nr. 29344 del 2017 e Cass. nr. 25613 del 2019, ponendosi sulla scia di Cass. nr. 11320 del 2014 che aveva identificato la dipendenza in un «cantiere stradale della società datrice di lavoro, in cui siano addetti lavoratori e nel quale esistano beni destinati a rendere possibile l'espletamento dell'attività appaltata e quindi il conseguimento dei fini imprenditoriali»).
15. È quindi certamente riconoscibile una dipendenza aziendale nel parcheggio gestito dalla società A. e situato in Sassari, ove l’attuale ricorrente svolge quotidianamente la propria prestazione ed ove è individuabile un nucleo, seppure ridotto, di strutture e sistemi organizzativi necessari al fine di rendere possibile l’espletamento dell’attività nell’interesse imprenditoriale.
16. Per le ragioni esposte, il ricorso deve trovare accoglimento e deve dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, presso cui il procedimento deve proseguire.
17. La liquidazione delle spese è rimessa alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata, e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale il procedimento deve proseguire. Spese al definitivo.