Ribadendo la sentenza della Consulta con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies D.Lgs. n. 179/2012 nella parte in cui prevede l'applicazione dell'art. 147 c.p.c. anche alle notificazioni telematiche, la Cassazione afferma che i termini per le impugnazioni sono stabiliti a mesi o a giorni.
Gli attori propongono ricorso in Cassazione avverso la sentenza con cui la Corte territoriale di Genova aveva dichiarato il loro appello inammissibile poiché tardivo. In particolare, i Giudici di secondo grado avevano affermato che la notificazione dell'atto di appello era stata eseguita a mezzo PEC dopo le ore...
Svolgimento del processo
P.G. e C.G.M. ricorrono per due mezzi, illustrati da memoria, nei confronti di Banca C. S.p.a., già Cassa di risparmio di Savona S.p.a., contro la sentenza del 24 agosto 2016, con cui la Corte d'appello di Genova ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il loro appello avverso sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Savona. Ha osservato la Corte territoriale che il termine «lungo» per la proposizione dell'appello avverso la sentenza di primo grado scadeva il 17 marzo 2014, e che la notificazione dell'atto d'appello era stata eseguita a mezzo Pec dopo le 21:00 dell'ultimo giorno, di guisa che, a mente dell'articolo 16 septies del decreto legislativo numero 179 del 2012, convertito in legge numero 221 del 2012, essa doveva considerarsi perfezionata alle 7: 00 del giorno successivo, ossia tardivamente.
2. - Banca C. S.p.a. resiste con controricorso. Il P.G. ha concluso per l'accoglimento.
Motivi della decisione
3. - Il primo mezzo denuncia violazione di legge per avere la Corte d'appello fatto applicazione di una norma, quella introdotta dall'articolo 45 bis, secondo comma, del decreto-legge 24 giugno 2014, numero 90, convertito in legge 11 agosto 2014, numero 114, secondo cui la notificazione effettuata a mezzo Pec dopo le 21 :00 si considera perfezionata alle 7:00 del giorno successivo, che, all'epoca della notificazione dell'atto d'appello, non era ancora entrata in vigore. Il secondo mezzo denuncia errar in procedendo, per il fatto che la banca appellata aveva formulato eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività soltanto nella comparsa conclusionale. Il terzo mezzo denuncia un ulteriore errar in procedendo in relazione alla liquidazione delle spese di lite.
4. - Il ricorso va accolto.
4.1. - Il primo mezzo è fondato nel senso che segue. Come si è osservato in espositiva, il termine per la proposizione dell'appello cadeva nel caso di specie il 17 marzo 2014: sicché la Corte d'appello ha senz'altro errato nel fare così e semplicemente applicazione dell'articolo 16 septies del decreto legislativo numero 179 del 2012, convertito in legge numero 221 del 2012, laddove la norma - come subito si dirà poi dichiarata incostituzionale stabiliva che: «La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le 21, la notificazione si considera perfezionata alle 7 del giorno successivo»: difatti detta previsione è stata inserita nel citato articolo 16 speties dall’articolo 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114. E dunque la Corte d’appello ha fatto applicazione di una norma, evidentemente non retroattiva, che, all’epoca della notificazione in discorso era ancora di là in divenire.
Ciò detto, è cosa nota che la Corte costituzionale, con sentenza numero 75 del 2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2021, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generato dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.
L’argomento posto a sostegno della dichiarazione di incostituzionalità è presto detto: l’articolo 147 c.p.c. mira alla tutela del riposo del destinatario della notificazione, ed una simile ratio non giustifica analoga previsione nel campo delle notificazioni telematiche.
Tanto premesso, la dichiarazione di incostituzionalità ora menzionata non è direttamente rilevante per la soluzione del quesito qui in esame, concernente l’orario delle notificazioni telematiche in epoca antecedente all’interruzione del citato articolo 45-bis e dagli articoli 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché, in seguito, 1, comma
19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i quali nulla stabilivano in ordine al tempo di dette notificazioni, suscitando il problema dell'applicabilità dell'articolo 147 c.p.c. anche alla notificazioni telematiche.
Ma è altrettanto evidente che la pronuncia del Giudice delle leggi segna la strada dell'interpretazione di quest'ultima disposizione, secondo cui le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21. E cioè, la Corte costituzionale ha chiarito, come si diceva, e del resto in adesione all'opinione comunemente accolta che l’articolo 147 c.p.c. è funzionale alla tutela dei diritti di riposo del destinatario, diritto che non è lambito né tantomeno infranto dall’effettuazione di una notificazione telematica, la qual cosa induce a reputare, nell’ottica dell’interpretazione costituzionalmente orientata, l’inapplicabilità quoad tempus dell’articolo 147 c.p.c. alle notificazioni telematiche, e l’applicabilità della regola generale in forza della quale i termini per le impugnazioni sono stabiliti a mesi o a giorni, sichhè la loro scedenza va fissata alle 24:00 dell’ultimo giorno utile.
Ergo, nel caso di specie l’atto d’appello era stato tempestivamente proposto con atto passato alla notifica poco dopo le 22:00 dell’ultimo giorno utile.
4.2. Il secondo e terzo motivo sono assorbiti.
5. - La sentenza è cassata e rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Genova, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla corte d’appello di Genova in diversa composizione.