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19 gennaio 2022
Legge europea 2019-2020: le misure su ambiente e energia
Le misure riportate nella Legge 23 dicembre 2021, n. 238, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2022, n. 12.
La Redazione
La Legge n. 238/2021 si è occupata anche di emissioni di gas a effetto serra (artt. 35 e 36) e di dell'energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi (art. 38)
 
In particolare, in merito all'emissioni di gas a effetto serra, l'art. 35 (L. n.238/2021) modifica l'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n.  66, in materia di emissioni di gas ad effetto serra.  All'articolo 7-bis le parole: «nell'anno 2020 e, dell'elettricità fornita nel 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno di riferimento e dell'elettricità fornita nell'anno di riferimento».  

precisazione

Dunque, la disposizione in esame (art. 7-bis, comma 1, D.Lgs. n. 66/2005) prevede che i fornitori devono assicurare che le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dei combustibili per i quali hanno nell'anno di riferimento e dell'elettricità fornita nell'anno di riferimento, siano inferiori almeno del 6% rispetto al valore di riferimento per i carburanti stabilito nell'allegato V-bis.2

Con l'art. 36 della L. n. 238/2021, ulteriori cambiamenti sono stati apportati al Decreto Legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.  In particolare, al Decreto Legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni: l'articolo 37 è abrogato; alla rubrica dell'allegato I, le parole: «la presente direttiva» sono sostituite dalle seguenti: «il presente decreto legislativo».

precisazione

La disposizione abrogata (art. 37 d.lgs. n. 47/2020) prevedeva che: 

«Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2021-2030, i gestori degli impianti esistenti, degli impianti nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare i crediti CERs ed ERUs che rispettano i criteri qualitativi sanciti dall'articolo 11-bis, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2003/87/ CE e fino alla quantità stabilita dal Comitato sulla base di quanto stabilito dallo stesso articolo 11-bis e, in particolare, dalle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dello stesso articolo».

Infine, con l'art. 38 della L. n. 238/2021 (rubricato come disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi. Procedura di infrazione n. 2019/2095) sono state apportate le modificazioni al Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

precisazione

Le modificazioni sono: 

  1. all'articolo 38, comma 1, le parole: «di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66»; 
  2. all'articolo 39, comma 1, le parole: «di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66»;  
  3. all'allegato 1, parte 2, recante «Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto», punto: 
    1. alla lettera b), dopo le parole: «lettera c-bis) del presente paragrafo» sono aggiunte le seguenti: «e dalla parte 1, punto 2, primo periodo, del presente allegato»; 
    2. alla lettera c-bis): 
      1. la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i biocarburanti sostenibili prodotti a partire da colture coltivate su superfici agricole come  colture  principali soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, a condizione  che  sia  dimostrato che tali colture sono state coltivate su terreni di cui  all'allegato V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera b), del decreto  legislativo  21 marzo 2005, n. 66»; 
      2. la lettera c) è abrogata.
2. La rubrica dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, e' sostituita dalla seguente: «Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n.  66, in attuazione degli allegati I e II della direttiva (UE) 2015/1513».
In conclusione, come previsto dall'art. 43 L. n. 238/2021(monitoraggio sull'attuazione del PNRR), il Governo trasmette alle Camere, su base semestrale, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione  del  programma di riforme e investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa  e resilienza (PNRR), approvato in base al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  12  febbraio  2021,  che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.  Le Commissioni parlamentari  competenti  per  l'esame  del  PNRR esaminano le relazioni semestrali di cui al comma 1 e  svolgono  ogni opportuna  attività  conoscitiva,  secondo   le   disposizioni   dei rispettivi regolamenti,  finalizzata  al  monitoraggio  del  corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia, alla verifica  del  conseguimento  soddisfacente  dei  traguardi  e  degli obiettivi intermedi, anche in  considerazione  delle  regole  fissate dall'articolo 24 del regolamento (UE)  2021/241  sull'erogazione  dei contributi  finanziari,   nonché'   alla   valutazione   dell'impatto economico, sociale e  territoriale  derivante  dall'attuazione  delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati. Nell'esercizio delle citate attività, le Commissioni parlamentari svolgono in   particolare   audizioni   dei   soggetti responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione  i  progetti  del  PNRR  aventi ricadute sui territori.   Al termine dell'esame di ogni  relazione  semestrale,  possono essere  adottati  atti  di  indirizzo  al  Governo  che  indicano  le eventuali criticità riscontrate  nel  programma  di  adozione  delle riforme concordate in sede europea e nello stato di  avanzamento  dei singoli progetti.