La
Legge n. 238/2021 si è occupata anche di
emissioni di gas a effetto serra (artt. 35 e 36) e di dell'energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi (art. 38).
In particolare, in merito all'emissioni di gas a effetto serra, l'
art. 35 (L. n.238/2021) modifica l'
articolo 7-bis del Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in materia di emissioni di gas ad effetto serra. All'articolo 7-
bis le parole: «
nell'anno 2020 e, dell'elettricità fornita nel 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno di riferimento e dell'elettricità fornita nell'anno di riferimento».
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Dunque, la disposizione in esame (art. 7-bis, comma 1, D.Lgs. n. 66/2005) prevede che i fornitori devono assicurare che le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dei combustibili per i quali hanno nell'anno di riferimento e dell'elettricità fornita nell'anno di riferimento, siano inferiori almeno del 6% rispetto al valore di riferimento per i carburanti stabilito nell'allegato V-bis.2
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Con l'
art. 36 della L. n. 238/2021, ulteriori cambiamenti sono stati apportati al
Decreto Legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. In particolare, al
Decreto Legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
l'articolo 37 è abrogato; alla rubrica dell'allegato I, le parole: «
la presente direttiva» sono sostituite dalle seguenti: «
il presente decreto legislativo».
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La disposizione abrogata (art. 37 d.lgs. n. 47/2020) prevedeva che:
«Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2021-2030, i gestori degli impianti esistenti, degli impianti nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare i crediti CERs ed ERUs che rispettano i criteri qualitativi sanciti dall'articolo 11-bis, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2003/87/ CE e fino alla quantità stabilita dal Comitato sulla base di quanto stabilito dallo stesso articolo 11-bis e, in particolare, dalle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dello stesso articolo».
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Infine, con l'
art. 38 della L. n. 238/2021 (rubricato come disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi. Procedura di infrazione n. 2019/2095)
sono state apportate le modificazioni al Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
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Le modificazioni sono:
- all'articolo 38, comma 1, le parole: «di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66»;
- all'articolo 39, comma 1, le parole: «di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66»;
- all'allegato 1, parte 2, recante «Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto», punto:
- alla lettera b), dopo le parole: «lettera c-bis) del presente paragrafo» sono aggiunte le seguenti: «e dalla parte 1, punto 2, primo periodo, del presente allegato»;
- alla lettera c-bis):
- la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i biocarburanti sostenibili prodotti a partire da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, a condizione che sia dimostrato che tali colture sono state coltivate su terreni di cui all'allegato V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera b), del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66»;
- la lettera c) è abrogata.
2. La rubrica dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, e' sostituita dalla seguente: «Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli allegati I e II della direttiva (UE) 2015/1513». |
In conclusione, come previsto dall'
art. 43 L. n. 238/2021(monitoraggio sull'attuazione del PNRR), il Governo trasmette alle Camere, su base semestrale, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato in base al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Le Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR esaminano le relazioni semestrali di cui al comma 1 e svolgono ogni opportuna attività conoscitiva, secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti, finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia, alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole fissate dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 sull'erogazione dei contributi finanziari, nonché' alla valutazione dell'impatto economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati. Nell'esercizio delle citate attività,
le Commissioni parlamentari svolgono in particolare audizioni dei soggetti responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione i progetti del PNRR aventi ricadute sui territori. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti.