Qualora siano pendenti procedimenti in fasi diverse contro lo stesso imputato e per lo stesso reato, la competenza spetta al giudice del procedimento che si trova nella fase più avanzata, in considerazione del principio dell'impossibilità giuridica di regressione del processo a una fase precedente.
Il GIP presso il Tribunale di Torino dichiarava l'imputato responsabile di avere condotto diverse trattative con svariati acquirenti tramite internet concordando la vendita di un determinato telefono cellulare contro il prezzo da lui stabilito di volta in volta che poi veniva versato su carta di credito da lui indicata, mentre la spedizione dell'oggetto venduto si era rivelata fittizia...
Svolgimento del processo
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, con riferimento al processo instaurato nei confronti di I.C. - imputato di una serie di delitti di cui all'art. 640 e di cui all'art. 493-ter cod. pen., come da capi da 1) a 34) della corrispondente rubrica, per aver condotto trattative con svariati acquirenti mediante la rete Internet concordando la vendita da parte sua di un determinato telefono cellulare, contro il prezzo concordato volta a volta con l'acquirente, prezzo versato su carta di credito da lui specificamente indicata, mentre la spedizione dell'oggetto venduto si era rivelata fittizia o aveva comunque riguardato bene diverso da quello concordato, nonché per aver indebitamente utilizzato determinate carte di credito e di pagamento -, ha giudicato l'imputato con il rito abbreviato e, con sentenza del 23 luglio 2020, ha dichiarato C. responsabile dei reati ascrittigli, esclusi quelli di cui ai capi 7, 9, 13, limitatamente all'addebito di euro 27,00, e 17, dai quali lo ha assolto; per l'effetto, riuniti i reati accertati in continuazione, ritenuta la recidiva, computata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla complessiva pena di anni tre, mesi sei, giorni dieci di reclusione ed euro 1.050,00 di multa.
2. Il Tribunale di Siena, innanzi a cui è stato poi tratto I.C. per rispondere del singolo reato di cui all'art. 640 cod. pen. in danno di A.P., per la vendita di un Apple Watch, contro determinato corrispettivo, da P. versato senza la ricezione del bene, fatto avvenuto in Siena, il 16.11.2018, con ordinanza del 4 maggio 2021, dopo aver ritenuto la competenza territoriale dello stesso Tribunale di Siena, non essendo stata sollevata la relativa questione entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., ha rilevato che innanzi alla Corte di appello di Torino era fissato il processo a carico del medesimo imputato che, nella rubrica, al capo 26, contemplava la contestazione del medesimo fatto, indicato egualmente come commesso in Siena, il 16.11.2018, e ha considerato sussistente la situazione di conflitto positivo di competenza di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; per l'effetto, ha rimesso gli atti alla Corte di cassazione per la relativa risoluzione.
3. La Cort.e di appello di Torino, con l'invio degli atti, ha osservato che all'esito del giudizio di primo grado C. è stato ritenuto responsabile della serie di reati suindicati, avvinti in continuazione, senza che sia stata mai eccepita l'incompetenza territoriale del giudice procedente, che fra i reati per i quali è intervenuta condanna è annoverato anche quello di cui al capo 26, in relazione al quale è stato sollevato il conflitto, e che il reato più grave è stato individuato in quello di cui al capo 19, inerente alla violazione dell'art. -493-ter cod. pen., accertato in Torino, il 19 settembre 2018; il tutto, con sentenza intanto confermata con la pronuncia di secondo grado del 3 giugno 2021.
4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con disciplina prorogata dall'art. 7 d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ha prospettato la declaratoria di inammissibilità del conflitto, dal momento che, ai sensi dell'art. 29 cod. proc. pen., pare cessata materia stessa del contendere, tenuto conto dell'implicita affermazione della propria competenza da parte del Tribunale di Torino anche con riferimento al capo 26) della richiesta di rinvio a giudizio e della mancata proposizione da parte dell'imputato di una eccezione di incompetenza territoriale, con l'effetto-che il Tribunale di Siena deve prendere atto della sussistenza del bis in idem sostanziale, con preclusione all'esercizio dell'azione penale e in ogni caso alla prosecuzione del giudizio da parte dell'Autorità giudiziaria di Siena.
Motivi della decisione
1. In primo luogo, si ritiene l'ammissibilità del conflitto, poiché l'indubbia esistenza di una situazione di contrasto processuale - derivata dall'affermazione, formalmente manifestata 'dai giudici sopra indicati, di conoscere del medesimo fatto di reato - appare insuperabile senza l'intervento risolutore del conflitto, da assumersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen.
2. Va precisato che, trattandosi di conflitto positivo di competenza, la proposizione di esso, come prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., perseguendo l'obiettivo di prevenire, nell'interesse del corretto esercizio della giurisdizione, il contrasto fra giudicati, può essere utilizzata per prospettare questioni di bis in idem, con esclusione di quelle relative alla competenza per connessione fra reati diversi: l'intervento razionalizzatore apprestato dall'art. 28, comma 1, n. 1, cod. proc. pen., è, invero, volto a evitare che per il "medesimo fatto attribuito alla stessa persona" si svolgano più procedimenti penali e si adottino più provvedimenti, anche non irrevocabili, l'uno indipendentemente dall'altro (Sez. 1, n. 27677 del 17/05/2013, Confl. comp. in proc. Zummo, Rv. 257178 - 01; Sez. 1, n. 27834 del 01/03/2013, C., Rv. 255701-01; Sez. 6, n. 1892 del 18/11/2004, dep. 2005, F., Rv. 230760-01). È coerente, in tal senso, ribadire che la decisione sul conflitto positivo ha la funzione di regolare un'ipotesi di litispendenza e prevenire, nell'interesse del corretto esercizio della giurisdizione, il contrasto tra giudicati (Sez. 1, n. 31357 del 23/09/2020, Confl. comp. in proc. D.B., Rv. 279892 - 01), sicché essa non può essere evocata per dedurre questioni di natura diversa, quali quelle relative alla competenza per connessione fra diversi reati (Sez. 1, n. 31348 del 23/09/2020, Confl. comp. in proc. S., Rv. 279801 - 01).
2.1. Non deve indurre a diversa prospettazione (nel senso che anche nel conflitto positivo possano rilevare casi afferenti - non al medesimo fatto, oltre che al medesimo imputato, bensì - a reati diversi, fra loro semplicemente connessi) il riferimento che l'art. 28, comma 3, cod. proc. pen. effettua, per escluderlo nella (sola) fase delle indagini preliminari, al conflitto positivo "fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione": come è stato perspicuamente evidenziato (Sez. 1, n. 26829 del 15/04/2011, Confl. comp. in proc. C., Rv. 250873-01), in questo snodo, la connessione non identifica un'ipotesi alternativa alla medesimezza del fatto, ma si riferisce, testualmente, alla sola regola di competenza su cui si fonda il contrasto tra i giudici che stanno contemporaneamente prendendo cognizione dello stesso reato (insieme ad altri, connessi, in base ai quali ritengono individuata la propria competenza). Sbocco ermeneutico di tali coordinate è che, quando sussista litispendenza tra due procedimenti per lo stesso fatto e a carico della stessa persona avanti a uffici diversi, anche ricadenti nella medesima sede giudiziaria, non opera, con riferimento all'azione penale esercitata nel secondo procedimento, la preclusione del ne bis in idem, in quanto si tratta di una situazione che deve essere regolata dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza. Diversamente opinando, si determinerebbe la deviazione del procedimento da quello apprestato dall'ordinamento per il rispetto degli ambiti di giurisdizione riconosciuti a ciascun giudice, facendolo soggiacere, senza base normativa, al criterio della mera priorità della procedura (Sez. 5, n. 10037 del 19/01/2017, C., Rv. 269422 - 01, anche sulla scorta delle puntualizzazioni formulate da Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, D., Rv. 231800 - 01, e, fra le successive, da Sez. 1, n. 17789 del 10/04/2008, G., Rv. 239849 - 01).
2.2. Nel caso di specie, si considerano le connotazioni del fatto reato oggetto dei due processi come puntualizzate dai giudici in conflitto e riscontrabili dall'esame dei capi di accusa, ossia il reato di cui all'art. 640 cod. pen. in danno di A.P., per la vendita di un Apple Watch, contro determinato corrispettivo, da P. versato senza la ricezione del bene, fatto avvenuto in Siena, il 16.11.2018. Tale complessivo fatto, imputato a I.C. innanzi al Tribunale di Siena, risulta essere stato contestato al medesimo imputato anche nel processo innanzi all'Autorità giudiziaria di Torino, al capo 26 della relativa rubrica, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen., e al capo 27 della stessa rubrica, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 493-ter cod. pen.; elementi fattuali poi unificati nell'unico reato previsto e punito dall'art. 640 cod. pen. dal Giudice per le indagini preliminari di Torino nella sentenza del 23 luglio 2020. Si sono, quindi, verificate precisamente le condizioni che hanno determinato il conflitto positivo sollevato dal Tribunale di Siena.
3. Una volta assodato ciò, il conflitto sussistente va risolto prendendo atto che, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui agli artt. 16 e 12, comma 1, cod. proc. pen., innanzi all'Autorità giudiziaria di Torino anche il complessivo delitto, rubricato ai capi 26 e 27, risulta essere posto in continuazione con tutti gli altri reati contestati a C. in quella sede, per gli effetti che ciò ha determinato in punto di individuazione del giudice competente per territorio. Il criterio attributivo a quel giudice della competenza per connessione di tutti i reati, ivi incluso il delitto poi nuovamente contestato innanzi al Tribunale di Siena, non risulta, per vero, essere stato posto in discussione nei termini stabiliti dall'art. 21 cod. proc. pen., con la conseguente cristallizzazione della competenza per territorio del giudice adìto (in tal senso essendo da recepirsi, ma sul piano della risoluzione del conflitto, l'indicazione prospettata dal Procuratore gen rale in sede). Per tutti quei reati, dunque, si è, in ogni caso, consolidata la competenza territoriale del Giudice per le indagini preliminari di Torino, avendo la susseguente emissione della sentenza di primo grado ribadito, affermandola, la sussistenza del vincolo della continuazione fra tutti i reati con essa giudicati.
3.1. Pertanto, movendo pur sempre dal principio secondo cui, in caso di emersione di conflitto positivo di competenza, il criterio di risoluzione della litispendenza deve essere costituito dall'applicazione delle disposizioni del codice di rito che regolano la competenza, le quali devono sempre prevalere sui parametri empirici della progressione o della maggiore ampiezza della regiudicanda, il cui impiego può considerarsi consentito a condizione che la concentrazione dei procedimenti si realizzi dinanzi al giudice precostituito per legge in base alle norme sulla competenza (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, D., cit.), occorre prendere atto che, proprio in virtù dello stadio in cui il processo avviato per primo è pervenuto, la competenza territoriale inerente al reato poi nuovamente contestato a C. è risultata essersi cristallizzata per l'evenienza della connessione: criterio che - sussistendo, beninteso, le condizioni della medesimezza del fatto naturalistico e dell'imputato (ossia quelle potenzialmente idonee a determinare il bis in idem) - concorre alla determinazione del giudice competente per territorio. In questa prospettiva - ma fermi le connotazioni e i limiti che essa implica nei sensi suindicati - può farsi convergente riferimento agli arresti in base ai quali, nell'ipotesi di procedimenti pendenti in fasi diverse contro lo stesso imputato per lo stesso fatto-reato, la competenza spetta al giudice del procedimento che si trova nella fase più avanzata, stante il principio dell'impossibilità giuridica di regressione del processo a una fase precedente, impregiudicati, comunque, i casi eccezionali di annullamento (Sez. 1, n. 32707 del 20/10/2020, Confl. comp. in proc. M., Rv. 279895 - 01).
3.2. Corollario delle considerazioni svolte è che - essendosi già cristallizzata innanzi all'Autorità giudiziaria di Torino la competenza per territorio relativa ai fatti oggetto del corrispondente processo passato, al grado di appello, fatti poi oggetto anche del processo pendente innanzi al Tribunale di Siena - la competenza per la cognizione di essi si ritiene ritualmente e incontestabilmente radicata nella prima sede.
4. La conclusione a cui la Corte ritiene di dover pervenire è, pertanto, nel senso c'he va affermata la competenza della Corte di appello di Torino, con la trasmissione degli atti a quell'Ufficio.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Torino cui dispone trasmettersi gli atti.