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19 gennaio 2022
Il Ministero della Salute deve chiarire i rischi e i benefici dell’obbligo vaccinale per i sanitari

Lo ha stabilito il C.g.a. Sicilia con l'ordinanza in commento, disponendo un'istruttoria ai fini della valutazione della manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata a seguito dell'appello proposto da un tirocinante infermiere non ammesso al corso formativo all'interno di strutture sanitarie perché non sottopostosi al vaccino per il Covid.

La Redazione

Con l'ordinanza n. 38 del 17 gennaio 2022, il Consiglio della Giustizia amministrativa della Regione siciliana si è espressa nei seguenti termini: «In occasione dell'appello proposto da un tirocinante non ammesso al corso formativo all'interno di strutture sanitarie perché non sottopostosi al vaccino per il Covid-19, il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana dispone incombenti istruttori, ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza della prospettata questione di costituzionalità, affidata ad un collegio composto dal Segretario generale del Ministero della Salute, dal Presidente del Consiglio superiore della sanità operante presso il Ministero della salute e dal Direttore della Direzione generale di prevenzione sanitaria».

Sulla scorta di alcuni indirizzi costituzionali richiamati nell'ordinanza, la C.g.a. ritiene che, ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, è necessario verificare se l'obbligo vaccinale per il Covid-19 soddisfi le condizioni dettate dalla Consulta in tema di compressione della libertà di autodeterminazione sanitaria dei cittadini in ambito vaccinale e che il trattamento «non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato». Sulla questione, sottolinea la necessità che le informazioni ricevute dal cittadino siano complete, corrette nonché facilmente e liberamente accessibili.

La C.g.a. ha chiesto di chiarire:

  1. le modalità di valutazione di rischi e benefici operata, a livello generale, nel piano vaccinale e, a livello individuale, da parte del medico vaccinatore, anche sulla base dell'anamnesi pre-vaccinale; se vengano consigliati all'utenza test pre-vaccinali, anche di carattere genetico; chiarimenti sugli studi ed evidenze scientifiche (anche eventualmente emerse nel corso della campagna vaccinale) sulla base dei quali venga disposta la vaccinazione a soggetti già contagiati dal virus;
  2. le modalità di raccolta del consenso informato;
  3. l'articolazione del sistema di monitoraggio, che in casi di pericolo dovrebbe consentire la sospensione dell'obbligo vaccinale; chiarimenti sui dati relativi ai rischi ed eventi avversi e sui dati relativi alla efficacia dei vaccini in relazione alle nuove varianti del virus;
  4. l'articolazione della sorveglianza post-vaccinale e sulle reazioni avverse ai vaccini, avuto riguardo alle due forme di sorveglianza attiva (con somministrazione di appositi questionari per valutare il risultato della vaccinazione) e passiva (segnalazioni spontanee, ossia effettuate autonomamente dal medico che sospetti reazioni avverse).

La relazione dovrà anche chiarire:

«1.1. con riferimento al primo quesito, se ai medici di base siano state fornite direttive prescrivendo loro di contattare i propri assistiti ai quali, eventualmente, suggerire test pre-vaccinali;
1.2. modalità in virtù delle quali venga data comunicazione al medico di base dell'avvenuta vaccinazione spontanea di un proprio assistito (presso hub vaccinali e simili);
2.1. quanto al secondo quesito, si richiedono chiarimenti circa la documentazione offerta alla consultazione dell'utenza al momento della sottoscrizione del consenso informato;
2.2. chiarimenti circa il perdurante obbligo di sottoscrizione del consenso informato anche in situazione di obbligatorietà vaccinale;
3.1. con riferimento al terzo quesito, si richiede la trasmissione dei dati attualmente raccolti dall'amministrazione in ordine all'efficacia dei vaccini, con specifico riferimento al numero dei vaccinati che risultino essere stati egualmente contagiati dal virus (ceppo originario e/o varianti), sia il totale sia i numeri parziali di vaccinati con una due e tre dosi; i dati sul numero di ricovero e decessi dei vaccinati contagiati; i dati di cui sopra comparati con quelli dei non vaccinati;
4.1. Con riferimento al quarto quesito, si chiede di conoscere se sia demandato ai medici di base:
4.1.1. di comunicare tutti gli eventi avversi (letali e non) e patologie dai quali risultino colpiti i soggetti vaccinati, ed entro quale range temporale di osservazione; ovvero
4.1.2. di comunicare solo eventi avversi espressamente elencati in direttive eventualmente trasmesse ai sanitari; ovvero
4.1.3. se sia a discrezione dei medici di base comunicare eventi avversi che, a loro giudizio, possano essere ricollegabili alla vaccinazione;
4.2. si richiede, altresì, di specificare con quali modalità i medici di base accedano alla piattaforma per dette segnalazioni, chi prenda in carico dette segnalazioni, da chi vengano elaborate e studiate
».

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