L'assegnazione della ex casa coniugale al genitore affidatario o collocatario del figlio minore o maggiorenne, non ancora autosufficiente, non soddisfa in via diretta l'obbligo di contribuzione al mantenimento che grava sull'altro genitore, anche se quest'ultimo è comproprietario dell'immobile e non chiede nulla per l'utilizzo esclusivo del bene.
Pronunciando in un giudizio introdotto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, la Corte d'Appello di Ancona confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva previsto a carico dell'ex moglie la corresponsione di un assegno mensile per il mantenimento dei due figli, entrambi...
Svolgimento del processo/Motivi della decisione
1. La signora M.F. ricorre con unico motivo, illustrato da memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui, la Corte d’Appello di Ancona, pronunciando in un giudizio introdotto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ha con- fermato, per quanto ancora rileva in giudizio, la sentenza del primo giudice là dove questi aveva posto a carico di F. un assegno mensile di euro 200,00, complessivi, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, uno dei quali ancora minorenne, affidato ai servizi sociali e collocato presso il padre ed entrambi, comunque, conviventi con il padre, assegnatario dell’ex casa coniugale.
2. Con il dedotto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 147, 148 e 155 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto che la pendenza del giudizio di divisione dalla stessa ricorrente introdotto quanto alla ex casa coniugale, in comproprietà dei coniugi ed assegnata all’altro, collocatario del figlio minore e convivente con il figlio maggiorenne e non autosufficiente, escludesse che, per tale via, la madre contribuisse al loro mantenimento fissando, per tale ragione, a suo carico, la corresponsione di un assegno mensile. La Corte di merito non aveva considerato che si può assolvere all’obbligo di mantenimento anche in via diretta, oltre che per corresponsione di un assegno, e che il giudizio di divisione della ex casa coniugale era ancora pendente sicché la situazione di esclusiva disponibilità dell’immobile a beneficio del marito e dei figli era rimasta immutata, non avendo la ricorrente mai richiesto alcunché all’ex coniuge per l’utilizzo esclusivo del bene.
3. Il motivo è infondato. L’assegnazione della ex casa coniugale in preferenza al genitore affidatario o collocatario del figlio minore o maggiorenne, non ancora autosufficiente, è prevista dalla legge (art.6, comma 6, legge n. 898 del 1970, come modificato dall’art. 11 della legge n. 74 del 1987) e risponde alla finalità di tutelare il diritto dei figli a permanere nel loro habitat domestico (vd. Cass. 07/02/2018, n. 3015; in materia di separazione personale: Cass. 12/10/2018, n. 25604). L’assegnazione della ex casa coniugale al genitore affidatario o collocatario dei figli non può valere, pertanto, a soddisfare in via diretta l’obbligo di contribuzione al mantenimento che grava sull’altro genitore, comproprietario dell’immobile, non essendo l’assegnazione effetto di una concessione di quest’ultimo, che pur comproprietario del bene nulla richieda quale corrispettivo del godimento dell’immobile, ma della legge, all’esito di una ponderazione dei primari interessi in gioco. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla sulle spese essendo controparte rimasta solo intimata. Deve darsi atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Si dispone che ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 198 del 2003 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Dispone che ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 198 del 2003 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.