
L'avvocato della parte ammessa al gratuito patrocinio non può richiedere direttamente al cliente i propri compensi professionali prima che sia intervenuto un provvedimento di revoca del beneficio ad opera del giudice del procedimento principale. Qualora nutra dei dubbi sulle reali condizioni reddituali del cliente ai fini dell'ammissione al beneficio, egli dovrà prima rivolgersi alla stessa e poi al COA.
L'attuale ricorrente è un avvocato che chiedeva il pagamento del compenso per l'attività professionale svolta a favore di una cliente che era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Tanto in primo grado, quanto in secondo, la domanda dell'avvocato veniva rigettata poiché la questione sulla liceità o meno dell'ammissione al gratuito patrocinio della cliente doveva...
Svolgimento del processo
1.Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. MMZ giudizio, dinanzi al Tribunale di Forlì, la sig.ra SY conveniva in per ottenere il pagamento della somma di euro 8.112,82 a titolo di prestazioni professionali forensi rese in suo favore nel procedimento distinto al n. R.G. 211/2004 dinanzi al Tribunale per i minorenni di Bologna. Si costituiva la predetta convenuta, la quale, in via preliminare, eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva in qualità di soggetto ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, nonché il difetto di legittimazione attiva della stessa attrice deducendo che ella aveva avuto rapporti professionali esclusivamente con l'avv. CZ.. Nel merito contestava, in ogni caso, l'avversa pretesa affermando che la somma richiesta comprendeva voci relative ad attività non effettuate e, comunque, non proporzionate alla complessiva prestazione professionale esercitata, chiedendo, altresì, la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. A seguito del rigetto dell'istanza di ammissione degli articolati mezzi istruttori, l'attrice presentava istanza di ricusazione nei confronti del giudice istruttore designato alla trattazione della causa, la quale veniva, tuttavia, respinta dal Presidente del Tribunale. L'avv. MMZ chiedeva che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 54, ultimo comma, c.p.c., sul presupposto della mancata tempestiva sua riassunzione dopo la sospensione intervenuta con riferimento al disposto dell'art. 52, comma 3, c.p.c.. Dopo l'istruzione documentale della causa essa veniva assunta in decisione e l'adito Tribunale, con sentenza n. 586/2009, rigettava l'eccezione di estinzione del giudizio, respingeva la domanda attorea, condannando l'avv. MMZ al pagamento delle spese processuali e dichiarava infondata l'istanza proposta dalla convenuta di condanna dell'attrice al risarcimento dei danni in relazione all'art. 96 c.p.c.
2. Decidendo sull'appello formulato dall'avv. MMZ, cui resisteva l'appellata, la Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 1417/2016 (pubblicata il 2 agosto 2016), rigettava integralmente il gravame, confermando l'impugnata sentenza, e condannava l'appellante alla rifusione delle spese del grado. A fondamento dell'adottata decisione la Corte felsinea riteneva, innanzitutto, infondato il motivo sul diniego della sospensione a seguito del procedimento di ricusazione, sul presupposto dell'insussistenza dei relativi presupposti, con la legittimità della prosecuzione del giudizio. Esaminando gli ulteriori motivi, il giudice cli appello rilevava come risultasse comprovato documentalmente che l'appellata era stata ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, con comunicazione inoltrata alla stessa avv. M , osservando che la questione sulla liceità o meno di tale ammissione doveva ricondursi ad una "causa petendi" diversa rispetto a quanto dedotto dall'appellante con l'originario atto di citazione, così dovendosi ritenere che il tema delle effettive condizioni economiche della S era estraneo al giudizio. Peraltro, ove anche fosse stato ammissibile tale mutamento della domanda, in considerazione della normativa regolatrice dell'accesso al gratuito patrocinio di cui al d.P.R. n. 115/2002, stante la specifica riserva a favore del Consiglio dell'Ordine degli avvocati competente, il difensore avrebbe dovuto farsi parte diligente investendo della problematica lo stesso Ordine professionale deliberante, con specifica preclusione ad ogni suo diretto intervento (ai sensi dell'art. 85 del citato d.P.R.). Respinto, altresì, il motivo sul mancato ordine di cancellazione di alcune espressioni prospettate come sconvenienti od offensive contenute nella comparsa di replica di parte convenuta in primo grado, la Corte di appello riteneva assorbito ogni altra censura in dipendenza delle precedenti adottate statuizioni.
3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a venti motivi, l'avv. MMZ Ha resistito con controricorso l'intimata SY . La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2233 c.c., in relazione all'art. 99 c.p.c., per aver la Corte di appello ritenuto, nell'impugnata sentenza, incombente in capo alla stessa un onere di allegazione del tutto insussistente circa l'inesistenza di un fatto (ovvero dei presupposti per l'ammissione al gratuito patrocinio dell'originaria convenuta), che, tutt'al più, avrebbe potuto costituire oggetto di un'eccezione avversaria.
2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omessa motivazione circa un fatto decisivo che aveva costituito oggetto di contestazione tra le parti avuto riguardo all'errore di carattere ermeneutico prospettato come commesso dalla Corte di secondo grado circa l'esatta interpretazione della portata dell'azione attorea e, di conseguenza, ritenere infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla convenuta.
3. Con la terza doglianza la ricorrente ha invocato - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 76 e 85 del d.P.R. n. 115/2002 nonché del principio giurisprudenziale secondo cui l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve e può essere revocata anche da giudice diverso rispetto a quello del processo presupposto, prospettando l'erroneità dell'assunto contenuto nell'impugnata sentenza laddove aveva ritenuto che il decreto di ammissione al detto patrocinio non era revocabile da parte del giudice chiamato a decidere in ordine ai compensi reclamati dal difensore ma solo ad opera del C.O.A. di riferimento.
4. Con il quarto mezzo la ricorrente ha denunciato - avuto riguardo all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865 - all. E, per non aver la Corte di appello rilevato la possibilità di disapplicare il decreto di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel caso dell'accertata insussistenza dei relativi presupposti. S. Con il quinto motivo la ricorrente ha dedotto - in ordine all'art. 360, comma 1, n. 4, -, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e, quindi, la nullità della sentenza per non essersi pronunciata sulla tematica della disapplicazione dell'asserito provvedimento amministrativo di ammissione al gratuito patrocinio in quanto / illegittimo.
6. Con la sesta censura la ricorrente ha testualmente prospettato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione da parte della SY di norma imperativa ed in tesi configurabilità di un reato a suo carico ex art. 95 d.P.R. n. 115/2002 e art. 331 c.p.p. oltre che dell'art. 1421 c.c. con rilevabilità d'ufficio, avuto riguardo alla mancata valutazione della sussistenza dei presupposti dell'emergenza di un possibile reato a carico della convenuta in ordine alle dichiarazioni rese per l'ammissione al gratuito patrocinio.
7. Con il settimo motivo la ricorrente ha dedotto la medesima violazione da parte della SY di norma imperativa ed in tesi configurabilità di un reato a suo carico ex art. 95 d.P.R. 115/2002 e art. 331 cpp oltre che dell'art. 1421 c.c. con inerente rilevabilità d'ufficio, per non aver la Corte di appello rimesso gli atti al P.M. in relazione alla possibile esistenza di un illecito penale a carico della citata S e l'impossibilità da parte della stessa di fruire del patrocinio.
8. Con l'ottava doglianza la ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione dell'art. 2697 c.c. avuto riguardo all'erroneo riparto dell'onere probatorio sul presupposto che, a se9uito della contestazione in ordine alla mancata sussistenza delle condizioni di ammissibilità al gratuito patrocinio, incombeva sulla S. l'onere di fornire la prova del suo fondamento.
9. Con il nono mezzo la ricorrente ha reiterato la medesima violazione di cui al precedente sesto motivo con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c..
10. Con la decima censura ha prospettato - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione di diritti assoluti e fondamentali ai sensi degli artt. 6 e 13 della Convenzione di Roma nonché dell'art. 47 della Carta di Nizza in ordine al Patto dei diritti civili e politici di New York.
11. Con l'undicesimo ed il dodicesimo motivo la ricorrente ha dedotto - con riguardo all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - l'omessa motivazione in ordine al mancato ingresso di prove rilevanti e pertinenti che avrebbero potuto sovvertire l'esito del processo e la decisione, in relazione agli artt. 210, 213 e 244 c.p.c., oltre all'art. 2697 c.c., avuto riguardo all'illegittimità della mancata ammissione dei mezzi di prova costituendi dal cui esito sarebbe derivata la conseguenza della revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio in favore della S i
12. Con la tredicesima censura la ricorrente ha denunciato - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione degli artt. 115, 116 e 232 c.p.c., in relazione all'ammissione/confessione della S evidenziata anche dalla sua condotta processuale, da ricondursi alla circostanza che, una volta subentrata l'avv. L Dichiaro nella sua difesa (in sostituzione di essa ricorrente), la S I non chiese l'ammissione al patrocinio gratuito nel conferire il mandato al nuovo legale, così dovendosi ritenere ammessa la validità della tesi di essa ricorrente.
13. Con il quattordicesimo e il quindicesimo motivo la ricorrente ha prospettato – con riguardo all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la violazione degli artt. 88 e 89 c.p.c., per non aver la Corte di appello ritenuto sussistente il carattere della sconvenienza e della offensività nelle frasi contenute negli scritti difensivi appositamente indicati come riferiti ad espressioni denigratorie.
14. Con il sedicesimo motivo la ricorrente ha denunciato - avuto riguardo all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e agli artt. 24, 101 e 111 Cost. - la violazione degli artt. 52, comma 3, 289, 302 e 305 c.p.c., per non aver la Corte di appello ritenuto sussistenti i presupposti, a seguito della proposizione dell'istanza di ricusazione del giudice di primo grado, per far luogo alla sospensione del giudizio e, quindi, per non aver rilevato le condizioni per pervenire all'estinzione del giudizio stesso in dipendenza della sua mancata tempestiva riassunzione.
15. Con il diciassettesimo mezzo la ricorrente ha invocato la rimessione degli atti alla Corte UE per la dedotta violazione di diritti fondamentali.
16. Con il diciottesimo e diciannovesimo motivo la ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. - la violazione dell'art. 119 del d.P.R. n. 115/2002, poiché la S non avrebbe potuto essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio in quanto cittadina russa che non aveva fornito la documentazione di redditi e di proprietà nel proprio Paese con dichiarazione consolare.
17. Con il ventesimo ed ultimo motivo la ricorrente ha dedotto - ponendo riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per non aver la Corte di appello tenuto conto che la questione controversa implicava un'interpretazione singolarissima della legge, con conseguente obbligatorietà della compensazione delle spese giudiziali.
18. Rileva, innanzitutto, il collegio che assume carattere pregiudiziale l'esame del sedicesimo motivo, poiché esso investe un aspetto processuale potenzialmente assorbente dell'esame delle altre censure, essendo riferito alla denuncia della mancata dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito dello svolgimento del procedimento di ricusazione (e dell'omessa relativa sospensione alla quale avrebbe dovuto seguire la tempestiva riassunzione). La doglianza è infondata e va respinta perché il giudice di appello ha correttamente applicato il principio univocamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 26267/2011 e Cass. n. 25709/2014), secondo cui la sola proposizione del ricorso per ricusazione non determina "ipso iure" la sospensione del procedimento e la devoluzione della questione al giudice competente a decidere della questione stessa, in quanto spetta pur sempre al giudice "a quo" una sommaria delibazione della sua ammissibilità, all'esito della quale, ove risultino "ictu oculi" carenti i requisiti formali di legge per l'ammissibilità dell'istanza, il procedimento può continuare, giacché l'evidente inammissibilità della ricusazione, pur non potendo impedire la rimessione del ricorso al giudice competente, esclude l'automatismo dell'effetto sospensivo, in modo da contemperare le contrapposte esigenze, sottese all'istituto, di assicurare alle parti l'imparzialità del giudizio nella specifica controversia di cui trattasi e di impedire, nel contempo, l'uso distorto dell'istituto. E, nel caso di specie, la Corte territoriale ha adeguatamente dato atto - confermando sul punto la decisione di primo grado - che l'istanza di ricusazione era stata formulata per contestare la mancata ammissione delle istanze istruttorie dedotte dall'attrice (odierna ricorrente), donde la sua palese inammissibilità perché non riconducibile ad alcuno dei motivi di astensione obbligatoria previsti dall'art. 51, comma 1, c.p.c. (come poi confermato dal collegio che aveva deliberato sulla stessa ai sensi dell'art. 53 c.p.c.), ragion per cui essa non poteva considerarsi idonea a comportare la sospensione del giudizio, che, pertanto, non avrebbe dovuto essere riassunto dalle parti, difettandone il presupposto, le quali avevano, perciò, l'onere di partecipare alle successive udienze del giudizio già fissate.
19. Ritornando all'ordine dell'esame dei motivi così come proposti, ritiene il collegio che i primi tre - siccome tra loro connessi - possono essere presi in considerazione congiuntamente. Essi sono destituiti di fondamento, pur con le precisazioni che seguono. I Premesso il pacifico accertamento documentale che la S I era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato a seguito di apposita istanza del 15 maggio 2004 accolta dal competente e.o.A. con delibera del 26 maggio 2004, comunicata alla stessa avv. MZM in data 8 giugno 2004, deve affermarsi che quest'ultima non avrebbe potuto, fino a quando fl provvedimento di ammissione non fosse stato revocato nella competente sede, rivolgersi direttamente alla cliente per ottenere il pagamento dei suoi compensi professionali, ostandovi il disposto dell'art. 85 del d.P.R. n. 115/2002. Ed infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha, anche recentemente, stabilito che in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'avvocato della parte che vi sia ammessa non può richiedere al cliente i propri compensi professionali, in assenza di un provvedimento di revoca del beneficio ad opera del giudice del procedimento principale, con la conseguenza, pertanto, che solo all'esito del provvedimento di revoca, potrà chiedere i propri compensi, interamente o, in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del proprio assistito, dal momento della modifica (cfr. Cass. 10669/2020). La Corte bolognese ha evidenziato come l'avv. Z aveva dedotto che la mancata ammissione della S con la domanda introduttiva, al gratuito patrocinio fosse da ricondursi alla negligenza della convenuta nella presentazione dei documenti necessari e che, nonostante questo, la citata professionista legale aveva continuato a prestare la propria attività difensiva dietro impegno, da parte della S 1, di accollarsi i relativi oneri. Secondo lo stesso giudice di appello tale profilo avrebbe dovuto considerarsi diverso da quello relativo alla liceità o meno dell'ammissione della S al patrocinio a spese dello Stato, poi coltivato e svolto dall'avv. Z nel corso del giudizio, così risultando introdotta In giudizio una nuova e diversa "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate in precedenza e, in modo particolare, su un ritenuto fatto costitutivo differente, che aveva determinato una "mutatio libelli", in quanto tale inammissibile. Ritiene, tuttavia, il collegio che - diversamente da quanto ravvisato dalla Corte territoriale - la successiva ragione posta a sostegno della pretesa creditoria professionale nonostante l'ammissione al gratuito patrocinio dell'odierna controricorrente non può essere qualificata come riferibile ad una domanda nuova (che, se fosse stata tale, sarebbe incorsa nella dichiarazione di inammissibilità), poiché - sul presupposto della sua tempestiva deduzione avvenuta con la memoria ex art. 186, comma 6, c.p.c. - essa avrebbe dovuto considerarsi (anche alla stregua dei principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 12310/2015) una mera modifica della domanda originaria, siccome rivolta all'accertamento dello stesso diritto ma sul presupposto che la cliente non si trovasse nelle condizioni del riconoscimento del gratuito patrocinio, donde la sollecitazione ad accertare questa situazione producente ipoteticamente la revoca di detta ammissione, onde legittimare l'attrice a pretendere i compensi dovuti ai sensi dell'art. 2233 c.c.. Perciò l'impugnata sentenza deve intendersi, in tale parte, corretta negli specificati termini, risultando comunque i motivi in esame - pur a fronte dell'ammissibilità del complessivo "petitum" posto a fondamento della domanda e della correlata unitaria "causa petendi" - infondati per quanto segue. La ricorrente, con il terzo motivo in modo specifico, ha censurato il passaggio motivazionale dell'impugnata sentenza laddove, in considerazione della normativa disciplinatrice del gratuito patrocinio ed alla stregua dell'apposita riserva in favore del e.o.A. circa il regolamento dei rapporti attinenti all'istituto, si è rilevato che, ove il difensore avesse avuto dei dubbi sulle reali condizioni di reddito della cliente ammessa al gratuito patrocinio, avrebbe dovuto compulsare a tale scopo la cliente per i necessari chiarimenti, potendo anche rendere note allo stesso e.o.A. le effettive citate condizioni per una rivalutazione dell'istanza, valutando anche la possibilità di rinunciare al mandato, assumendosi, diversamente, i rischi conseguenti alla prosecuzione della difesa giudiziale in una situazione di incertezza circa la sussistenza o meno dei presupposti per la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio. A tal proposito la ricorrente sostiene che avrebbe dovuto essere il giudice di primo grado - come dalla stessa richiesto con la modifica integrativa della domanda ammissibilmente effettuata per quanto precedentemente chiarito - a pronunciarsi sulla sussistenza reale o meno delle condizioni per il riconoscimento dell'ammissione al gratuito patrocinio della propria cliente e, in caso negativo, procedere egli stesso a disporre la revoca di siffatta ammissione, per poi accertare l'esistenza del suo diritto all'ottenimento del vantato credito professionale per l'esercizio del suo mandato difensivo giudiziale per conto della S.. Senonché, osserva il collegio, differentemente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il potere di disporre la revoca del beneficio dell'ammissione al gratuito patrocinio (che, perciò, continua a produrre i suoi effetti fino a quando non intervenga la revoca stessa, oltretutto contemplata nell'esclusivo interesse dello Stato: cfr. Cass. n. 10187/2019) spetta al solo giudice del procedimento per il quale vi sia stata l'ammissione e che è legittimato a provvedere alla relativa liquidazione dei compensi in favore del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio in virtù del combinato disposto degli artt. 112 e 136 del d.P.R. n. 115/2002 (prevedendosi specificamente, al secondo comma di quest'ultimo articolo, che "con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione..."). La revoca è, quindi, pronunciabile solo nell'interesse dello Stato e non dell'avvocato e non è più ammissibile dopo l'esaurimento del giudizio. In tema di revoca d'ufficio, poi, da parte del giudice, dell'ammissione al gratuito patrocinio per i non abbienti, il citato art. 112 del d.P.R. n. 115/2002 limita l'esercizio di tale potere di autotutela ai soli casi ivi previsti, da interpretarsi in senso restrittivo, senza che all'autorità giudiziaria, che ha assunto il provvedimento di ammissione, sia riservato il potere di rimozione dell'atto ove ne ravvisi l'illegittimità per altra causa, né tale intervento può configurarsi quando il provvedimento abbia esaurito formulata. suoi effetti e nessuna impugnazione siano stati formulati. Da ciò consegue che la revoca non può essere chiesta, nemmeno in via incidentale, ad altro giudice dinanzi al quale penda un diverso giudizio anche se riguarda il riconoscimento dei compensi in favore del difensore che assista colui che sia stato formalmente ammesso - ancorché in via provvisoria - al gratuito patrocinio, ove il legale ritenga che non ne sussistevano i relativi presupposti (cfr. la citata Cass. n. 10669/2020; non sono, invece, conferenti i precedenti della Cassazione penale nn. 17842/14 e 33530/12 richiamati dalla ricorrente, che costituiscono frutto di una non corretta comprensione della loro portata, poiché: il primo precedente si riferisce al giudice della liquidazione del compenso chiesta e poi opposta ai sensi dell'art. 84 del d.P.R. n. 115/2002, precisandosi che in quel caso il giudice dell'opposizione aveva revocato d'ufficio l'ammissione; il secondo all'ancor più differente caso di una sentenza penale di condanna in relazione alla quale il passaggio riportato a pag. 39 del ricorso per cassazione è del tutto estrapolato dal contesto, essendosi, in quel caso, la Cassazione limitata ad affermare che l'ammissione al patrocinio non dimostra automaticamente l'indigenza, tant'è che essa può essere revocata anche d'ufficio).
20. Anche la quarta e la quinta censura, che possono essere vagliare unitariamente siccome concernono la medesima questione, sono prive di fondamento e vanno 1 respinte e ciò sull'assorbente presupposto che il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio non è disapplicabile dal giudice della causa di accertamento del compenso nel rapporto tra avvocato e patrocinato. Peraltro, sul piano generale, è discutibile se detto provvedimento sia qualificabile come provvedimento amministrativo o se abbia natura giurisdizionale, affermandosi prevalentemente che quest'ultima debba escludersi qualora provenga dal C.O.A. (come avvenuto nel caso di specie) mentre l'avrebbe se adottato dal giudice che procede. Tuttavia, in un quadro sistematico di più ampio respiro, appare conferente sottolineare che, in fondo, l'intervento del e.o.A. a cui l'istanza è rivolta e l'intervento del giudice al quale l'istanza venga riproposta hanno carattere amministrativo: ciò in quanto, in effetti, l'interessato chiede di fruire di un'erogazione di pubblico denaro a carico dell'Amministrazione della Giustizia, ragion per cui il e.o.A. ed il giudice, per legge (che si ispira a chiari motivi di opportunità indotti dalla vicinanza alla causa proponenda o già proposta), sono chiamati a .svolgere un compito che altrimenti sarebbe spettato ad organi del Ministero della Giustizia, valutando se sussistono i presupposti di legge per il riconoscimento del beneficio e, a seconda delle ipotesi, ammettono o non ammettono l'interessato a fruirne. Tale ricostruzione si giustifica in virtù dell'osservazione che a monte dell'intervento del e.o.A. come del giudice vi è solo un interesse pretensivo nei confronti dell'Amministrazione giudiziaria e non, quindi, un diritto o un interesse che tale Amministrazione abbia leso e per il quale si chieda tutela. Identica natura amministrativa va attribuita alla revoca, la quale può essere disposta per sopravvenuto superamento della soglia reddituale di ammissione o per accertata assenza in origine delle condizioni di ammissione. Nel primo caso, la revoca è ancora espressione del costante potere-dovere del giudice di "amministrare" l'interesse pubblico alla corretta ripartizione delle risorse dello Stato destinate al patrocinio dei non abbienti; nel secondo caso, la revoca è altresì espressione del concorrente potere di sanzionare l'abusivo ricorso al beneficio, qualificandosi, in ambedue le ipotesi, come atto autoritativo. Ciò posto e ritornando alla disamina dei due motivi in discorso (che non implicano la prospettazione di una questione nuova perché già introdotta in giudizio a titolo di replica difensiva avverso una contraria difesa), pur qualificandosi il provvedimento ammissivo del e.O.A. al beneficio del gratuito patrocinio come provvedimento amministrativo, non per questo - come si è detto - può essere oggetto di disapplicazione da parte del giudice che sia investito della controversia tra patrocinatore e patrocinato, dal momento che l'invocata disapplicazione di cui all'art. 5 della legge n. 2248 del 1865, all. E, non può eludere i descritti limiti che il d.P.R. n. 115/2002 impone per l'esercizio del potere di revoca, né la disapplicazione può superare l'intangibilità del provvedimento amministrativo di ammissione, una volta che questo si sia consolidato nel procedimento per il quale vi è stata l'ammissione stessa. Rimane, quindi (per quanto già posto in risalto), solo la possibilità di attivare il procedimento di revoca "principaliter" ad opera del giudice che debba provvedere al compenso in favore del patrocinatore ove ne richieda la liquidazione ai sensi del citato d.P.R. n. 115/2002. In definitiva, trattasi di un provvedimento amministrativo - quello ammissivo al gratuito patrocinio - che non è suscettibile di disapplicazione per come si ricava dal richiamato combinato disposto degli artt. 85 e 112 dello stesso d.P.R. e poiché solo l'intervenuta revoca in via principale e nei termini stabiliti dal medesimo d.P.R. (come stabilito con la più volte richiamata ordinanza n. 10669/2020 di questa Corte) rappresenta propriamente il fatto costitutivo della pretesa creditoria professionale da presupposti di legge per il riconoscimento del beneficio e, a seconda delle ipotesi, ammettono o non ammettono l'interessato a fruirne. Tale ricostruzione si giustifica in virtù dell'osservazione che a monte dell'intervento del e.O.A. come del giudice vi è solo un interesse pretensivo nei confronti dell'Amministrazione giudiziaria e non, quindi, un diritto o un interesse che tale Amministrazione abbia leso e per il quale si chieda tutela. Identica natura amministrativa va attribuita alla revoca, la quale può essere disposta per sopravvenuto superamento della soglia reddituale di ammissione o per accertata assenza in origine delle condizioni di ammissione. Nel primo caso, la revoca è ancora espressione del costante potere-dovere del giudice di "amministrare" l'interesse pubblico alla corretta ripartizione delle risorse dello Stato destinate al patrocinio dei non abbienti; nel secondo caso, la revoca è altresì espressione del concorrente potere di sanzionare l'abusivo ricorso al beneficio, qualificandosi, in ambedue le ipotesi, come atto autoritativo. Ciò posto e ritornando alla disamina dei due motivi in discorso (che non implicano la prospettazione di una questione nuova perché già introdotta in giudizio a titolo di replica difensiva avverso una contraria difesa), pur qualificandosi il provvedimento ammissivo del e.o.A. al beneficio del gratuito patrocinio come provvedimento amministrativo, non per questo - come si è detto - può essere oggetto di disapplicazione da parte del giudice che sia investito della controversia tra patrocinatore e patrocinato, dal momento che l'invocata disapplicazione di cui all'art. 5 della legge n. 2248 del 1865, all. E, non può eludere i descritti limiti che il d.P.R. n. 115/2002 impone per l'esercizio del potere di revoca, né la disapplicazione può superare l'intangibilità del provvedimento amministrativo di ammissione, una volta che questo si sia consolidato nel procedimento per il quale vi è stata l'ammissione stessa. Rimane, quindi (per quanto già posto in risalto), solo la possibilità di attivare il procedimento di revoca "principaliter" da parte del giudice che debba provvedere al compenso in favore del patrocinatore ove ne richieda la liquidazione ai sensi del citato d.P.R. n. 115/2002. In definitiva, trattasi di un provvedimento amministrativo - quello ammissivo al gratuito patrocinio - che non è suscettibile di disapplicazione per come si ricava dal richiamato combinato disposto degli artt. 85 e 112 dello stesso d.P.R. e poiché solo l'intervenuta revoca in via principale e nei termini stabiliti dal medesimo d.P.R. (come stabilito con la più volte richiamata ordinanza n. 10669/2020 di questa Corte) rappresenta propriamente il fatto costitutivo della pretesa creditoria professionale esercitabile da parte dell'avvocato direttamente nei confronti del patrocinato, a carico del quale sia, perciò, venuto meno il precedente riconoscimento dell'ammissione al gratuito patrocinio.
21. Il sesto e settimo motivo sono inammissibili ed, in ogni caso, infondati perché ineriscono un potenziale profilo di rilevanza penale del comportamento della S che non atteneva in modo diretto all'oggetto del giudizio civile di riconoscimento delle competenze professionali vantate dalla ricorrente, risultando, comunque, demandata al giudice di merito la valutazione discrezionale - ai sensi dell'art. 331 c.p.p. - sul se ravvisare le condizioni per un eventuale rapporto al P.M. su ipotesi di reato.
22. Pure l'ottavo motivo non coglie nel segno e va disatteso. Rileva, infatti, il collegio che non si è venuta a configurare la denunciata violazione dell'art. 2697 c.c. dal momento che la S aveva eccepito di essere stata ammessa al gratuito patrocinio (come pacifico e documentalmente riscontrato) per paralizzare la pretesa attorea e che tale beneficio le era stato concesso, ancorché in via provvisoria, dal COA, ragion per cui l'avv. Z nell'esperire e continuare la sua azione, aveva accettato il rischio delle conseguenze di tale ammissione, eventualmente revocabile. Ove, oltretutto, fosse intervenuta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio in favore della S , sarebbe stato comunque a carico dell'avv. Z., che rivendicava i suoi compensi professionali, l'onere da assolvere al fine di provare le prestazioni dalla medesima eseguite nell'interesse della stessa cliente.
23. La nona e decima doglianza sono inammissibili perché del tutto generiche, risolvendosi in una critica di carattere generale alla motivazione dell'impugnata sentenza e al mancato rilievo della possibile configurazione di reati nei confronti della S (su cui già si è detto in risposta al sesto e settimo motivo), anche in correlazione con una supposta violazione di diritti assoluti e fondamentali ai sensi degli artt. 6 e 13 della Convenzione di Roma, dell'art. 47 della Carta di Nizza e con riferimento al Patto dei diritti civili e politici di New York, che non risulta nemmeno indicata in concreto con riferimento alle specifiche vicende della controversia, emergendo ancora una volta una prospettazione di carattere generico e non rapportata a violazioni propriamente giuridiche.
24. L'undicesimo e dodicesimo motivo - esaminabili insieme in quanto connessi - sono privi di fondamento e devono essere respinti, poiché essi si risolvono nelle riproposizione di istanze probatorie e nella prospettazione di omessa motivazione a tal riguardo nell'impugnata sentenza, insistendosi ancora una volta nell'assunta sua illegittimità per non aver consentito l'espletamento delle invocate prove al fine di dimostrare che non sarebbero sussistite le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio in favore della S , sulla cui inammissibilità già si è ampiamente spiegato in risposta ai primi cinque motivi, sortendo la predetta riconosciuta ammissione efficacia fino alla sua eventuale revoca, da avvenire, tuttavia, nei modi e dinanzi al giudice propriamente legittimato a tal proposito, come già evidenziato, e non adottabile, quindi, in via incidentale all'interno del giudizio intrapreso per l'ottenimento delle competenze professionali da parte del difensore sull'asserito presupposto dell'insussistenza delle menzionate condizioni. A ciò si aggiunga, a titolo integrativo, che non vertendosi in tema di ammissione e di valutazione dell'efficacia di prove legali, la censura sull'esercizio del potere selettivo delle istanze probatorie e delle conseguenti valutazioni secondo il prudente apprezzamento appartengono esclusivamente al potere discrezionale del giudice di merito, che, ove non abbia provveduto al riguardo, comporta che egli le abbia intese ' implicitamente rigettare. E', del resto, pacifico che in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso (anche in forma implicita), valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. Cass. n. 1754/2021, n. 27000/2016 e n. 23940/2017).
25. Il tredicesimo motivo è del tutto infondato perché la sola circostanza che nel conferire il mandato al nuovo difensore la S non aveva chiesto l'ammissione al gratuito patrocinio non integrava alcuna confessione stragiudiziale, non potendosi inferire una dichiarazione confessoria da un comportamento meramente omissivo ed afferente al rapporto tra una parte ed un terzo e non assumendo al riguardo alcuna rilevanza la circostanza insita nella condotta dell'avv. Dichiaro di aver accettato l'incarico professionale senza che la S avesse chiesto l'ammissione al gratuito patrocinio.
26. La quattordicesima e quindicesima censura - valutabili unitariamente siccome connesse - sono inammissibili perché si risolvono nella critica a valutazioni di merito circa l'apprezzamento sull'insussistenza della sconvenienza ed offensività delle frasi alle quali pone riferimento la ricorrente, apprezzamento adeguatamente motivato ed espresso in senso convergente dai giudici di entrambi i gradi. Peraltro ed in modo assorbente, il provvedimento di cancellazione o di diniego della cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive riveste una funzione meramente ordinatoria, avente rilievo esclusivamente entro l'ambito del rapporto endoprocessuale tra le parti, ed ha contenuto di puro merito, sicché della relativa contestazione non può farsi questione dinanzi al giudice di legittimità (cfr., ad es., Cass. n. 10517/2017 e Cass. n. 27935/2020).
27. Il diciassettesimo motivo (si ricorda che il sedicesimo è stato già affrontato all'inizio investendo una questione processuale pregiudiziale) deve essere considerato inammissibile, risultando strutturato in modo del tutto generico, richiedendosi con esso una rimessione degli atti alla Corte di giustizia dell'U.E. per una supposta violazione di diritti fondamentali, senza menzionare minimamente in rapporto a quali norme e per quali decisive ragioni giustificative, sostanziandosi la censura in una digressione meramente discorsiva ma sganciata dalla prospettazione di concrete e specifiche violazioni di legge.
28. La diciottesima e diciannovesima doglianza - anch'esse valutabili congiuntamente siccome connesse - sono prive di fondamento poiché riproducono ancora una volta il profilo sulla necessità che la S doveva provare che sussistevano le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio e avrebbe dovuto documentalmente riscontrarle anche perché cittadina non appartenente ad uno Stato dell'UE (siccome russa), oltre che alla possibile rilevanza penale della sua condotta, aspetti sui quali già ci si è soffermati esaurientemente nell'affrontare i precedenti motivi (in particolare, i motivi dal primo al quinto, al sesto e settimo e all'undicesimo e dodicesimo) alle cui complessive risposte, nel senso della loro infondatezza, ci si richiama.
29. Anche il ventesimo ed ultimo mezzo è destituito di fondamento essendo stato legittimamente applicato il principio della soccombenza ai fini della regolazione delle spese giudiziali (non ravvisando, perciò, implicitamente la Corte di appello alcuna condizione legittimatrice della possibile loro compensazione), non versandosi, oltretutto, in una ipotesi di "overruling", come dedotto dalla ricorrente.
30. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte in relazione a tutti i proposti motivi, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna della soccombente ricorrente al pagamento delle spese - in relazione al valore della causa - del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, con attribuzione al difensore della controricorrente per dichiarato anticipo. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario della controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.