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24 gennaio 2022
Bonus locazioni: istanza in autotutela per errori di sistema
Chi ha avuto problemi per l'ottenimento del contributo a fondo perduto per la riduzione degli affitti abitativi può presentare istanza di autotutela.
La Redazione
L'istante rappresenta di aver stipulato un contratto di locazione avente ad oggetto un appartamento che costituisce abitazione principale per i conduttori. Al riguardo, l'interpellante riferisce che "con addendum” aveva concordato la temporanea riduzione del canone per il solo anno solare 2020". Successivamente con ulteriore “addendum” (anch'esso debitamente registrato) aveva poi concordato una ulteriore riduzione del canone annuo rispetto a quello dell'anno precedente - sempre a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle difficoltà economiche degli inquilini. Detto ciò, l'apposita procedura WEB (messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dell'istanza di ottenimento del contributo a fondo perduto per la riduzione degli affitti) non riconosceva la diminuzione del canone in quanto proponeva in automatico quale canone annuo ante rinegoziazione l'importo di euro 7.081 anziché di euro 9.000 e dunque anche inferiore a quello della seconda rinegoziazione; quindi, respingeva l'istanza. 
 
Premesso ciò, con l'interpello in esame (n. 38 del 20 gennaio 2022), l'istante ritiene che gli spetti il contributo, atteso che il canone del contratto in essere alla data del 29 ottobre 2020 era di euro 9.000 solo temporaneamente ridotto per l'anno 2020 e, pertanto, chiedeva chiarimenti sulla possibilità di presentazione dell'istanza anche con modalità cartacea.

precisazione

L'articolo 9-quater del Decreto-Legge n. 137 del 2020 (cd. Decreto Ristori), rubricato «Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali», è in vigore dal 25 dicembre 2020 (giorno successivo alla pubblicazione in G.U.), in quanto introdotto dalla Legge di conversione n. 176 del 2020. Tale articolo stabilisce che «Per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore».

Il comma 2 dello stesso articolo prevede che «Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo».

Nel caso di specie, assumendo il contratto "iniziale" ancora in essere alla data del 29 ottobre 2020 (come affermato nell'istanza), la rinegoziazione effettuata con l'addendum del 2021 soddisfava il requisito temporale per l'ammissione alla richiesta del contributo.
 
Premesso ciò, secondo l'Agenzia dell'Entrate, dall'esame della documentazione integrativa prodotta dell'istante, emergeva che nella prima rinegoziazione «il locatore aveva acconsentito alla richiesta di una riduzione temporanea del canone di locazione mensile»; fermo per il resto tutto quanto stabilito e pattuito con il contratto" inizialmente sottoscritto. Dunque, in assenza della seconda rinegoziazione, avvenuta con addendum, in base alla quale "il locatore ha acconsentito alla richiesta di una riduzione temporanea del canone di locazione mensile per l'anno 2021, il canone sarebbe tornato ad essere quello iniziale pattuito dalle parti che l'istante ha riferito essere pari a euro 9.000. Considerando, dunque, l'importo della rinegoziazione in diminuzione rispetto al canone iniziale pattuito, secondo il Fisco, l'istante in qualità di locatore può essere ammesso a richiedere il contributo, a condizione che presenti all'Agenzia delle entrate una istanza volta alla revisione, in autotutela, dell'esito del rigetto sulla base di quella già trasmessa in pendenza dei termini, sulla scorta di quanto chiarito con la risoluzione n. 65/E del 2020.

precisazione

In sintesi, l'Agenzia ritiene comunque possibile presentare l'istanza debitamente sottoscritta, unitamente alla copia del documento di riconoscimento, alla documentazione probatoria nonché la suddetta nota contenente la specificazione dell'errore, anche in forma cartacea, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. 

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