L'odierno ricorrente adisce la Cassazione avverso la sentenza della CTR che, in conferma della CTP, rigettava l'impugnazione di alcuni avvisi di accertamento notificati dall'Amministrazione finanziaria.
La Corte Suprema, con sentenza 1949 del 24 gennaio 2022, dichiara la domanda inammissibile poiché il ricorrente, all'atto di ricorso, ha...
Svolgimento del processo
1. R. e A. D.N., in proprio e nella qualità di soci e amministratori di N.S. s.n.c. di A. e R. D.N., ricorrono, con un motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la CTR rigettò gli appelli proposti avverso le sentenze (nn. 580, 581 e 582 del 2013) con le quali la CTP di Salerno rigettò in parte le impugnazioni di avvisi di accertamento IRPEF, IRAP e IVA, emessi per l'esercizio 2007 ex art. 39, comma 2, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973.
2. L'Agenzia delle Entrate («A.E.») si difende con controricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è improcedibile, ciò dispensando il Collegio dalla esplicitazione dell'unico motivo sul quale esso si fonda.
2. Rileva, in particolare, il principio per cui il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell'art. 369, comma 2, c.p.c., qualora sia depositata una copia della sentenza impugnata «uso studio», priva del visto di conformità, in luogo della copia autentica (Cass. sez. 5, 05/08/2016, n. 16498, Rv. 64077-01; si vedano, altresì, anche per l'impossibilita che il mancato deposito di copia autentica della sentenza possa essere supplito dalla conoscenza della stessa sentenza in forza di altri atti del processo e, in particolare, dalla copia depositata dalla controparte o dall'esistenza L della sentenza nel fascicolo d'ufficio, ex plurimis, oltre alla citata Cass. n. 16498/2016: Cass. nn. 14207/2015, 28460/2013, 1240/2007 e n. 22108/2006).
3. Nella specie, difatti, il ricorrente, ai fini della procedibilità del ricorso, ha depositato solo una copia «uso studio», rilasciata dalla segreteria della CTR (come emerge dal relativo timbro ad inchiostro con sottoscrizione), della sentenza impugnata, depositata presso la segreteria della CTR in formato non telematico (come emerge dal timbro ad inchiostro apposto in data 11/04/16 con relativa sottoscrizione). A nulla rileva altresì l'«attestazione di conformità all'originale», rispetto alla sentenza presente nel fascicolo, redatta dal difensore su foglio congiunto alla copia depositata ex art. 369 c.p.c., non essendogli attribuito dall'ordinamento giuridico il relativo potere. Si tratta difatti, come già evidenziato, di copia di una sentenza non depositata telematicamente, con riferimento alla quale sussiste quindi il potere di attestazione di conformità in capo all'ausiliario del giudice (nella specie, la segreteria della CTR) e non al difensore, potendo questi invece attestare la conformità alla sentenza digitale della copia estratta dal fascicolo informatico ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9- bis, del d.l. n. 179 del 2012 (in merito si veda Cass. sez. 3, 09/11/2017, n. 26520, Rv. 646483-01). Trattandosi di copia cartacea rilasciata dalla segreteria della CTR (per «uso studio» e priva del visto di conformità), infine, non può trovare nella specie applicazione il disposto dell'art. art. 9, commi 1 - bis e 1-ter, della I. n. 53 del 1994, che invece, in caso di notificazione della sentenza in forma telematica, attribuisce al difensore il potere di estrarre e depositare copia analogica della sentenza, unitamente alla relazione di notifica, attestandone la conformità agli originali (in merito al quale potere si veda Cass. sez. 6-1, 25/09/2018, n. 22757, Rv. 650936-01; circa l'operatività del citato art. 9 si veda, in particolare, Cass. sez. 6-3, 08/05/2018, n. 10941, Rv. 648805-01).
4. All'improcedibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità che si liquidano, in considerazione dei parametri ratione temporis applicabili, in euro 4.200,00, oltre alle spese prenotate a debito.
4.1. Stante il tenore della pronunzia, ai sensi del comma 1 quater
dell'art. 13, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (aggiunto dall'art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (circa i limiti di detta attestazione, da riferirsi esclusivamente al presupposto processuale della tipologia di pronuncia adottata e non al presupposto sostanziale della debenza del contributo del cui raddoppio trattasi, si veda Cass. Sez. U, 20/02/20, n. 4315).
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso e condanna, in solido, i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità che si liquidano in euro 4.200,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.