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25 gennaio 2022
Sì al diritto di accesso dei genitori al Diario Giornaliero compilato dagli assistenti sociali sui figli minori

Avendo ad oggetto documenti che rappresentano la fonte della relazione finale redatta dagli assistenti sociali, l'accesso ai contenuti del Diario Giornaliero, ivi compresi gli appunti manoscritti, può essere oggetto di apposita istanza ai sensi della L. n. 241/1990.

La Redazione

La ricorrente si rivolge al TAR Lazio lamentando il diniego parziale della sua istanza di accesso ai documenti opposto dalla struttura competente di Roma Capitale in relazione al fascicolo aperto nei riguardi dei figli minori. Oggetto della controversia è, nello specifico, l'accesso al cd. “Diario Giornaliero” inserito nella “Cartella sociale” dei minori, il quale contiene la serie degli interventi svolti e gli appunti manoscritti degli assistenti sociali incaricati del caso. Il diniego opposto dalla controparte si fondava sul fatto che tale documento non costituisse un atto amministrativo ostensibile ai sensi della L. n. 241/1990, con particolare riferimento agli appunti, che rappresenterebbero mere annotazioni personali usate come supporto in vista della relazione finale degli assistenti sociali.

Con la sentenza n. 716 del 21 gennaio 2022, il TAR Lazio dichiara fondato il ricorso, ribadendo che la nozione di documento amministrativo comprende ogni rappresentazione grafica del contenuto di atti (anche interni) detenuti da una Pubblica Amministrazione.
Nel caso che interessa, il Diario Giornaliero ha ad oggetto documenti che rappresentano la fonte delle relazioni finali degli assistenti sociali, costituendo dunque atti nei confronti dei quali può essere legittimamente esercitato il diritto di accesso. Allo stesso tempo, gli appunti manoscritti degli assistenti sociali non hanno carattere meramente informale e ad uso esclusivamente personale, ma sono riportati all'interno del suddetto Diario Giornaliero, contribuendo quindi a formare la cartella sociale del minore.
Per queste ragioni, il TAR accoglie il ricorso ed ordina a Roma Capitale di esibire gli atti richiesti dalla ricorrente entro il termine di 30 giorni.

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