Avendo ad oggetto documenti che rappresentano la fonte della relazione finale redatta dagli assistenti sociali, l'accesso ai contenuti del Diario Giornaliero, ivi compresi gli appunti manoscritti, può essere oggetto di apposita istanza ai sensi della L. n. 241/1990.
La ricorrente si rivolge al TAR Lazio lamentando il diniego parziale della sua istanza di accesso ai documenti opposto dalla struttura competente di Roma Capitale in relazione al fascicolo aperto nei riguardi dei figli minori. Oggetto della controversia è, nello specifico, l'accesso al cd. “Diario Giornaliero” inserito nella “Cartella sociale” dei minori, il quale contiene la serie degli interventi svolti e gli appunti manoscritti degli assistenti sociali incaricati del caso. Il diniego opposto dalla controparte si fondava sul fatto che tale documento non costituisse un atto amministrativo ostensibile ai sensi della
Con la sentenza n. 716 del 21 gennaio 2022, il TAR Lazio dichiara fondato il ricorso, ribadendo che la nozione di documento amministrativo comprende ogni rappresentazione grafica del contenuto di atti (anche interni) detenuti da una Pubblica Amministrazione.
Nel caso che interessa, il Diario Giornaliero ha ad oggetto documenti che rappresentano la fonte delle relazioni finali degli assistenti sociali, costituendo dunque atti nei confronti dei quali può essere legittimamente esercitato il diritto di accesso. Allo stesso tempo, gli appunti manoscritti degli assistenti sociali non hanno carattere meramente informale e ad uso esclusivamente personale, ma sono riportati all'interno del suddetto Diario Giornaliero, contribuendo quindi a formare la cartella sociale del minore.
Per queste ragioni, il TAR accoglie il ricorso ed ordina a Roma Capitale di esibire gli atti richiesti dalla ricorrente entro il termine di 30 giorni.
TAR Lazio, sez. II, sentenza (ud. 12 gennaio 2022) 21 gennaio 2022, n. 716
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. Con ricorso notificato a mezzo pec il 21.10.2021 a Roma Capitale nonché ai controinteressati in epigrafe, depositato il 4.11.2021, la ricorrente ha adito questo Tribunale:
- per la declaratoria ex art.116 cpa di illegittimità ed i provvedimenti consequenziali della nota del Direttore, Direzione Socio-educativa, Municipio-omissis--- omissis -- omissis -del - omissis -e prot CS n. - omissis - del - omissis -, con oggetto: “domanda di accesso agli atti - richiesta copia documentazione relativa ai minori.., comunicata in data 21 settembre 2021, con la quale Roma Capitale, Municipio XIII, negava parzialmente l’accesso, concedendo solo l’accesso parziale, ai documenti amministrativi richiesti con istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata il 30 agosto 2021 registrata al protocollo- omissis -del - omissis -, Repertorio n. - omissis -del - omissis -;
- nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed acquisire copia in carta semplice di tutti i documenti, atti, relazioni e provvedimenti.
2. Roma Capitale si costituiva in giudizio, in data 9.11.2021, per resistere al ricorso, come da memoria successivamente depositata il 9.12.2021.
3. L’oggetto della controversia pertiene al parziale diniego all’istanza di accesso ai documenti, opposto dalla competente struttura di Roma Capitale in riferimento al fascicolo aperto nei riguardi dei figli minori della ricorrente. L’istanza de qua è funzionale alla difesa in giudizio nell’ambito del procedimento in essere presso il Tribunale per i Minorenni di Roma.
Allo stato, a seguito della produzione in giudizio di una parte dei documenti richiesti, si controverte, in buona sostanza, sull’accesso al cd. Diario Giornaliero, inserito nella “Cartella sociale” dei minori, che contiene un elenco cronologico degli interventi svolti nonché appunti manoscritti degli assistenti sociali incaricati del caso.
Secondo quanto opinato dalla difesa di Roma Capitale, l’accesso non può essere esercitato, in quanto il Diario Giornaliero non costituirebbe documento amministrativo ostensibile, ai sensi della L.n.241/90, in applicazione delle coordinate ermeneutiche fornite dal Tar - omissis -. In particolare, gli appunti manoscritti non assurgerebbero a documento amministrativo, concernendo mere annotazioni personali, utilizzate quale supporto per le relazioni finali degli assistenti sociali.
4. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esplicate.
Secondo la definizione recata dall’art.22, co.1, lett. d) L.n.241/90, la nozione di documento amministrativo comprende “qualsiasi rappresentazione grafica…del contenuto di atti, anche interni…detenuti da una pubblica amministrazione”. Nella fattispecie in esame, il Diario Giornaliero contiene documenti che, seppure interni al procedimento, costituiscono la fonte delle relazioni finali degli assistenti sociali e, in definitiva, atti in ordine ai quali può legittimamente esercitarsi il diritto d’accesso, non potendosi ragionevolmente escludere l’interesse dell’istante a valutare, ad esempio, la corrispondenza di quanto esposto nelle relazioni finali degli assistenti sociali rispetto a quanto risulti annotato nel Diario, tenuto vieppiù conto della palesata esigenza difensiva.
Non appaiono, poi, conferenti i richiami alla succitata sentenza del Tar - omissis -, atteso che, nella vicenda emarginata, gli appunti manoscritti non rivestono mero carattere informale ad uso esclusivamente personale (come nel caso esaminato dal Tar - omissis -, allorchè gli appunti manoscritti erano stati elaborati dal soggetto incaricato della redazione del verbale, a suo uso e consumo), ma sono riportati in un documento strutturato (il Diario Giornaliero) utilizzato dagli assistenti sociali per l’esercizio delle determinazioni di competenza e, a tal fine, stabilmente collocato nella cartella sociale del minore.
5. Per quanto sopra, stante la fondatezza dell’actio ad exhibendum ex art.116 cpa, relativamente ai documenti costituenti il cd. Diario Giornaliero, occorre:
- ordinare a Roma Capitale l’esibizione degli stessi, entro il termine di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla notifica;
- disporre la conferma definitiva dell’ammissione della ricorrente ai benefici del gratuito patrocinio a spese dello Stato, già disposta provvisoriamente con decreto della apposita Commissione n.4/2022, pubblicato il 10.1.2022. La liquidazione delle spettanze avverrà con separato decreto, prevista istanza della parte.
Le spese di giudizio possono nondimeno venire integralmente compensate fra le parti, tenuto conto della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie e, per l’effetto, dichiara il diritto della ricorrente all’accesso ai documenti e ordina a Roma Capitale l’esibizione degli stessi, ai sensi e nei termini di cui in motivazione;
- dispone l’ammissione in via definitiva della ricorrente ai benefici del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.