La Cassazione ribadisce i principi espressi nella sentenza n. 47127/2021 in materia di determinazione della pena e di obbligo di motivazione in relazione a ciascun aumento riferito al reato satellite.
L'odierno ricorrente veniva condannato dal Tribunale di Ancona per il reato di furto di un portafogli e per indebiti e ripetuti utilizzi di una carta di credito ottenuta grazie al precedente reato.
L'imputato impugnava la suddetta sentenza, ma la Corte d'Appello rigettava il gravame.
Lo stesso, allora, si rivolge alla Corte di Cassazione lamentando, tra i diversi motivi, il...
Svolgimento del processo
1. D.G.A. veniva condannato dal Tribunale di Ancona per il reato di furto di un portafogli ai danni di un visitatore del reparto di terapia intensiva dell'ospedale Salesi di Ancona e per indebiti e ripetuti utilizzi della carta di credito ottenuta tramite il precedente reato.
2. La sentenza di primo grado escludeva la contestata aggravante della destrezza, di cui all'art. 625 n. 4 c.p., ma qualificava il fatto come aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 c.p.
3. Unificava poi i reati col vincolo della continuazione e lo condannava alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 300 di multa.
4. L'imputato proponeva appello deducendo:
- nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione sulla statuizione della pena per ciascun reato ed alla determinazione della pena con la continuazione;
- nullità della sentenza di primo grado per difetto di contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p.;
-erroneità della sentenza di primo grado per mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 1 c.p. e delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e mancata riduzione della pena, atteso il comportamento processuale dell'imputato che aveva reso confessione, ed i motivi del reato, dovuto ad uno stato alterazione psicologica per la malattia del figlio;
- eccessività della pena comminata.
5. La Corte d'Appello di Ancona rigettava l'impugnazione.
6. Sul primo motivo, affermava che nella determinazione della pena del reato continuato non vi è obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena. Nel caso di specie, poi, l'utilizzo di termini come "adeguata" "congrua" o "equa" era ritenuto soddisfare il requisito della motivazione sulla entità della pena irrogata.
7. Sul secondo motivo, osservava che l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. era contestata in fatto e l'imputato aveva avuto la possibilità di difendersi sulla stessa.
8. Sulla mancata concessione delle attenuanti generiche considerava corretta la motivazione di primo grado, attesi i precedenti dell'imputato, le modalità del fatto (ai danni di genitori di figlio minore ricoverato), escludeva il rilievo della confessione, intervenuta a quadro probatorio acquisito, e non ravvisava alcun elemento per concedere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p.
9. Riteneva, infine, congrua la pena irrogata alla luce della generale condotta di vita dell'imputato, della sua personalità e degli aspetti concreti della vicenda specifica.
10. Contro tale sentenza ricorreva l'imputato, con il patrocinio dell'avv. S.R. del Foro di Ancona, sulla base di tre motivi.
11. Il procedimento, chiamato una prima volta davanti a questa Corte il 22.4.2021 - udienza per la quale il sostituto pg V.S. depositata conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso-, veniva rinviato a nuovo ruolo perché sulla questione oggetto del primo motivo era prossima una pronuncia delle sezioni unite, per la quale era fissata udienza il 24.6.2021.
12. Veniva, quindi, nuovamente richiamato all'udienza odierna.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; violazione degli art. 125, comma 3, art 546, comma 3, c.p.p. e art. 81 c.p. La sentenza di primo grado deve ritenersi nulla per l'omessa motivazione sulla statuizione della pena per ciascuno dei reati di cui al capo a) e b) dell'imputazione e in ordine alla determinazione della pena applicata in osservanza della continuazione. Il Giudice di primo grado, infatti, ha determinato la pena complessiva senza alcuna indicazione della pena stabilita per ciascun reato, ovvero di quello più grave e della quantità dell'aumento per la continuazione, e la Corte d'Appello ha confermato tale modalità di determinazione della pena, che sarebbe contraria alla legge.
1.1. Il motivo è fondato nei termini di cui in motivazione. La sentenza di primo grado, alla quale deve necessariamente aversi accesso per la valutazione del motivo, ha condannato il ricorrente alla pena finale di anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 300 di multa, sulla base del seguente calcolo:
- p.b.: anni 1 mese 3 di reclusione (cioè mesi 15) ed euro 300 di multa,
- aumento per la continuazione: anni 2 di reclusione (cioè mesi 24) e euro 450 di multa,
- riduzione per rito abbreviato: anni 1 mesi 4 di reclusione (cioè mesi 16) ed euro 300 di multa. La pena base è specificata ed indicata come "pena equa"; non è motivata l'entità dell'aumento per la continuazione, né l'aumento è suddiviso per ciascun reato satellite. Va precisato che l'aumento per la continuazione che viene in rilievo nel presente procedimento riguarda non solo il rapporto tra reato del capo a) e reato del capo b), ma tutti i reati satellite del capo b), vale a dire gli indebiti utilizzi della carta di credito sottratta, che, costituendo episodi autonomi, sono contestati a loro volta in continuazione all'interno del medesimo capo b) dell'imputazione.
1.2. I problemi sollevati nel motivo di ricorso sono, sostanzialmente, due e riguardano l'uno la necessità o meno di calcolare e determinare la pena per ciascun aumento relativo al reato satellite, e l'altro il contenuto dell'obbligo motivazionale al riguardo. Sul primo problema, un orientamento sostiene che non vi è necessità di determinare i singoli aumenti di pena, potendo essere operato un complessivo aumento della pena base. Ciò è quanto appare essere avvenuto nel caso di specie, dove dalla pena base di mesi 15 di reclusione ed euro 300 di multa è stato compiuto un unico aumento a mesi 24 di reclusione ed euro 450 di multa, senza distinzione per ciascun reato satellite. Ne sono espressione, tra le altre, Sez. 5, n. 29829 del 13/03/2015, Pedercini, Rv. 265141, la quale ha puntualizzato che non dà luogo a nullità l'aumento di pena per i reati satellite determinato in termini unitari e complessivi, e non distintamente, in relazione a ciascuna delle violazioni, Sez. 2, n. 4984 del 21/01/2015, G., Rv. 262290, Sez. 5, n. 17081 del 26/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 263700; Sez. 2, n. 32586 del 03/06/2010, B.A., Rv. 247978; Sez. 1, n. 3100 del 27/11/2009, dep. 2010, A., Rv. 245958. Il secondo, come detto, ritiene, affermandolo direttamente o indirettamente, che l'aumento vada specificato per ciascun reato satellite (Sez. 5, n. 16015 del 18/2/2015, N., Rv. 263591 e Sez. 1, n. 27198 del 28/5/2013, M., Rv. 256616; Sez. 3, n. 1446 del 13/09/2017, dep. 2018, S., Rv. 271830, Sez. 6, n. 48009 del 28/09/2016, C., Rv. 268131).
1.3. Atteso il contrasto, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte da sez. 3, ord. n. 10395 del 25/2/2021, nei seguenti termini: "se, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, debba anche calcolare l'aumento di pena in modo distinto per i singoli reati satellite o possa determinarlo unitariamente per il complesso dei reati satellite".
1.4. Le sezioni unite, con la sentenza n. 47127 del 24/6/2021, dep. 24/12/2021, Pizzone, Rv.-, hanno affermato il seguente principio, che era già stato anticipato dall'informazione provvisoria subito dopo la decisione: «il giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite».
1.5. In primo luogo, sulla necessità di determinare la pena per ciascun reato satellite, il Supremo consesso nella più autorevole composizione ha ritenuto, sulla scia di Sez. Un., n. 6300 del 26/05/1984, F., Rv. 165179, emessa sotto il codice previgente, che il dato normativo del codice del 1989, l'art. 533, comma 2, c.p.p., in maniera non dissimile da allora, imponga al giudice di individuare in modo distinto e specifico le pene che ritiene congrue per ciascuno dei reati avvinti dal nesso di continuazione (e tale conclusione era già stata avvalorata, sotto il profilo della carenza di motivazione della sentenza, nella vigenza del codice attuale, da Sez. U, n. 7930 del 21/04/1995, Z., Rv. 201549 e successivamente da Sez. Un., n. 40983 del 21/06/2018, G., Rv. 273750). Infatti, la sentenza "Pizzone" ha ricordato che già in passato le sezioni unite avevano affermato che, se anche la pena del reato continuato deve essere il risultato di una operazione unitaria, «occorre tuttavia che sia individuabile la pena stabilita dal giudice in aumento per ciascun reato satellite» (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, C., Rv. 255347). Ed, ancora, che «la realtà normativa costituita dall'istituto della continuazione è di carattere duttile, che può prestarsi, a seconda delle esigenze, a una lettura unitaria, ovvero ad una analisi frammentata, a seconda delle prospettive che si intendono perseguire" (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, S., Rv. 263717), e come «la perdita della autonomia sanzionatoria dei reati satellite nell'ambito del reato continuato non comporti affatto la irrilevanza della valutazione della gravità dei predetti reati singolarmente considerati, come confermato dalla lettera del comma 2 dell'art. 533.. del codice di rito, che impone la procedura bifasica per la quale il giudicante, prima, "stabilisce" la pena per ciascun reato, poi, "determina" la pena da applicare per il reato unitariamente considerato, così ridefinendo, in vista della unitaria risposta repressiva, la pena "complessiva" da applicare. Pena di cui il giudice dovrebbe pure specificare, per quanto la mancanza non sia causa di nullità, l'entità dei singoli aumenti per i reati satellite, evitando quantificazioni forfettarie, in quanto tale specificazione rileva non solo allorché debba procedersi alla scissione delle pene per applicare soltanto ad alcuni dei reati fittiziamente unificati taluni istituti giuridici, ma soprattutto per consentire il controllo dell'esercizio della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena, e quindi il rispetto del principio di proporzionalità di essa, dovendo i singoli aumenti corrispondere alla valutazione della gravità degli episodi in continuazione» (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, G., Rv. 273750).
1.6. La sentenza delle sezioni unite "Pizzone" del 2021 condivide tali considerazioni, a partire dal dato normativo dell'art. 533, comma 2, c.p.p., che chiaramente indica al giudice le distinte tappe del percorso richiesto per la determinazione della pena da infliggere a colui che venga condannato per più reati: a) «il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi»; b) «quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme ... sulla continuazione», disattendendo, poi, la teoria del reato continuato come illecito sempre e necessariamente unitario, per qualunque fine. Le stesse sezioni unite, infatti, (Sez. U, n. 3286 del 27/11/2008, dep. 2009, C., Rv. 241755), già in passato - in quel caso sul tema della applicabilità delle attenuanti di cui ai nn. 4 e 6 dell'art. 62 cod. pen. nell'ipotesi di reato continuato - avevano escluso l'esistenza di «una struttura unitaria da assumere come punto di partenza di rilievo generale», rilevando, al contrario, che, ove la considerazione unitaria del reato continuato non sia espressamente prevista da apposita disposizione o comunque garantisca un risultato favorevole al reo, «vige e opera la considerazione della pluralità dei reati nella loro autonomia e distinzione che, pertanto, costituisce la regola».
1.7. Quanto al tema della motivazione, poi, anche su di esso si era creato un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte tra un orientamento secondo cui, nella determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena base (di cui sono espressione, tra le altre, oltre a quelle ricordate nella sentenza "Pizzone", sez. 2, n. 18944 del 22/3/2017, Rv. 270361-01, non a caso ricordata nella sentenza impugnata, e sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 279770-01) ed un'altra linea di pensiero secondo la quale il giudice è tenuto a motivare non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, c. p., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base. (sez. 6, n. 48009 del 28/9/2016, Rv. 268131-01; sez. 1, n. 17209 del 25/5/2020, Rv. 279316-01). Una terza linea, che si potrebbe considerare intermedia tra le due suddette, affermava che il ricorrente in cassazione che si doleva della mancata indicazione dei singoli aumenti in continuazione per ciascun reato satellite aveva l'onere di dedurre un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza (sez. 2, n. 26011 del 11/4/2019, Rv. 276117-01).
1.8. Dopo avere ricordato le posizioni contrastanti sul punto, la decisione "Pizzone" del 2021 parte dal concetto per cui "il reato continuato non è strutturalmente un reato unico; l'unificazione rappresenta una determinazione legislativa funzionale alla definizione da parte del giudice di un trattamento sanzionatorio più mite di quanto non risulterebbe dall'applicazione del cumulo materiale delle pene. Per tale motivo essa non può spiegare effetto oltre il perimetro espressamente individuato dal legislatore. Ne consegue che dal punto di vista della struttura del reato continuato non vi è ragione di ridurre l'obbligo motivazionale ritenendolo cogente unicamente per la pena relativa al reato più grave"; infatti, "l'autonomia dei reati satellite si salda all'obbligo di motivazione, che accede all'esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice per la determinazione del trattamento sanzionatorio, sì che deve essere giustificato ogni risultato di quell'esercizio (art. 132, primo comma, cod. pen.)", e questo anche per permettere il controllo su un elemento fondamentale per stabilire la "liceità" della pena, e cioè quello di proporzionalità della sanzione all'illecito. Si tratta, come ricorda la sentenza, di principio che, sebbene non presente in Costituzione, è ormai, comunque, indubbiamente entrato a far parte del nostro sistema, anche in virtù della sua espressa menzione nelle fonti sovranazionali, a partire dall'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), recepita nel Trattato di Lisbona, secondo cui "Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato", tanto che Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, J., Rv. 264205, interrogandosi sul concetto di pena illegale, hanno posto una chiara correlazione tra quest'ultimo e il principio di proporzione.
1.9. Poi, è vero che la sentenza conclude con l'affermazione per cui l'obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi; in particolare, tanto più aumenta quanto più la pena si discosta dal minimo edittale, e, per contro, tanto più si affievolisce quanto più la pena è sui livelli minimi, e nel caso di specie, in realtà, i giudici di merito sembrano essersi tenuti sui livelli più bassi, considerata la contestazione di furto con una aggravante quale reato base. Resta, però, il fatto che l'aumento per la continuazione, specie della pena detentiva, non è stato del tutto irrilevante (6 mesi di reclusione) e non è stato suddiviso tra i singoli reati satellite (come detto, sebbene riuniti in continuazione già nel capo di imputazione, gli utilizzi indebiti della carta di credito sono stati più di uno, ciascuno corrispondente ad un reato), né vi è alcuna motivazione in ordine alla misura di tale aumento, neppure in relazione al solo capo b). Ai fini del presente procedimento, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia competente, atteso che il provvedimento oggetto del motivo di ricorso si rivela non in linea con i principi ribaditi sul tema nell'ultima sentenza "Pizzone" del 2021 dalle sezioni unite di questa Corte.
2. Con il secondo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale per violazione dell'art 522 c.p.p.. La circostanza aggravante di cui all'art 625 n. 7 c.p. non è mai stata contestata all'imputato, giudicato con il rito abbreviato e la sentenza di appello ha errato nel non riconoscere il vizio della sentenza di primo grado.
2.1. Il motivo è inammissibile. La circostanza aggravante è stata contestata in fatto laddove il capo di imputazione fa riferimento espresso, come luogo di commissione del furto, "all'interno dell'ospedale di Ancona", e quindi per sua natura un edificio pubblico. Questa Corte ha, infatti, affermato (sez. 4, n. 17391 del 21/2/2018, Rv. 272648-01) che sussiste la circostanza aggravante del fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, nel caso in cui il furto sia commesso in un ospedale, inserito nel servizio sanitario nazionale e, pertanto, stabilimento pubblico.
3. Con il terzo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale per violazione dell'art. 62 n. 1 c.p. e art 62-bis c.p. La sentenza di primo grado e quella di appello non hanno tenuto conto del fatto che l'imputato aveva reso confessione ammettendo le proprie responsabilità ed ha agito in situazione emotiva complicata per il difficile stato di salute del proprio figlio.
3.1. Il motivo è inammissibile. Le questioni dedotte sono di fatto, inammissibili in questa sede, e comunque sono valutazioni che rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. Anche sotto il profilo della motivazione, sebbene la sentenza affermi, un po' laconicamente, "non sussiste alcun elemento per l'attenuante dell'art. 61, n. t" questo, tuttavia, significa che, valutato il fatto addotto, non lo considera rilevante. L'analisi, quindi, è presente e la motivazione, seppure sintetica, è netta.
4. In conclusione, in accoglimento del primo motivo nei termini di cui in motivazione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'aumento di pena ai sensi dell'art. 81 c.p., con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Perugia. Il ricorso deve, invece, essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena fissato ex art. 81 cod.pen., con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte d'appello di Perugia. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.