È manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da un avvocato no pass contro il provvedimento del Tribunale di Taranto che richiede la certificazione verde per l'accesso agli uffici giudiziari.
Il TAR Lecce ha respinto l'istanza di misure cautelari provvisorie presentata da un professionista contro il provvedimento adottato dal Tribunale di Taranto, che obbliga avvocati e consulenti tecnici ad esibire il green pass per accedere agli uffici giudiziari. Provvedimento dall'efficacia immediata, i cui effetti decorrono quindi dal 10 gennaio 2022, giorno successivo all'entrata in vigore del
Per la concessione della misura, argomentano i giudici amministrativi, manca il
fumus boni iuris
perché l'
TAR Puglia, sez. III – Lecce, decreto 17 gennaio 2022, n. 38
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto il decreto presidenziale cautelare di improcedibilità n. -omissis-; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod.. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio e nei motivi aggiunti notificati alle controparti il 15 Gennaio 2022 e depositati il 16 Gennaio 2022 (domenica) alle ore 21 26;
Vista l'istanza di fissazione dell'udienza di merito depositata il 14 Gennaio 2022, alle ore 16,20;
Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica urgente, non si ravvisa la presenza dei presupposti di legge (fumus boni Jutis e pregiudizio di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione) per la concessione della invocata tutela cautelare presidenziale provvisoria, in quanto - da un lato - l'art. 3 comma J del D.L. 7 Gennaio 2022 n. 1 ha modificato l'art. 9 sexies del D.L. n. 52/2021 (convertito dalla L. n. 87/2021) sancendo l'obbligo immediato per i difensori, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 1/2022 (8 Gennaio 2022), al fine di poter accedere agi Uffici Giudiziari, di, esibizione della certificazione verde base COVID-19, di cui all'art. 9 D.L. n. 52/2021, c.d. "Green Pass Base", e apparendo manifestamente infondate tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla parte ricorrente avverso il menzionato D.L. n. 1/2022, e - dall'altro - non avendo neppure indicato l'Avvocato ricorrente gli estremi di giudizi civili o penali per i quali rivesta la qualità di difensore eventualmente fissati per la trattazione (in qualunque fase) presso il Tribunale Ordinario di Taranto nel corrente mese di Gennaio 2022.
P.Q.M.
Respinge la suindicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali proposta dalla parte ricorrente.
Fissa per la tra azione collegiale dell'istanza cautelare la Camera di Consiglio dell'8 Febbraio 2022.