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27 gennaio 2022
È manutenzione straordinaria la trasformazione di finestre in porte-finestre

L'opera infatti non rientra nella c.d. “edilizia libera” e pertanto non può essere realizzata in assenza di titolo edilizio.

La Redazione

Solo gli interventi di edilizia libera possono essere realizzati in assenza di titolo edilizio. E fra tali interventi, individuati dall'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, non è compresa la trasformazione di finestre in porte-finestre, opera che, comportando una modifica dei prospetti, è sussumibile nella categoria di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3 della stessa norma e pertanto deve essere specificamente indicata nella SCIA.

È questo il principio che emerge dalla sentenza n. 467 del 24 gennaio 2022 resa dal Consiglio di Stato.

La Terza Sezione ha confermato l'annullamento della SCIA presentata da un cittadino, poiché il suo intervento edilizio, qualificato erroneamente nella dichiarazione come “opera minore”, è stato realizzato in zona soggetta a vincolo paesaggistico e idrogeologico.
Ha argomentato l'Autorità che il concetto di volume tecnico corrisponde «a un'opera priva di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative e, comunque, per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali di essa; i volumi tecnici degli edifici sono esclusi dal calcolo della volumetria a condizione che non assumano le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di abitabilità». Ne consegue che l'intervento che per altezza e volume può essere destinato a locale abitabile, ancorché designato in progetto come volume tecnico, deve essere computato a ogni effetto, sia ai fini della cubatura autorizzabile, sia ai fini del calcolo dell'altezza e delle distanze ragguagliate all'altezza.
Se è, poi, vero che gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, come la realizzazione di ascensori interni, montacarichi, servoscala e rampe rientrano tra i lavori di edilizia libera è peraltro evidente che la pertinente normativa va raccordata con quella che disciplina gli interventi edilizi in zona sismica. A tal proposito vengono in considerazione gli artt. 94 e segg. del d.P.R. n. 380 del 2001 che impongono, a prescindere dal titolo edilizio necessario, che gli interventi da realizzarsi in zona sismica siano sempre preventivamente autorizzati dal competente ufficio tecnico della Regione.