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28 gennaio 2022
L’annotazione dell’ANAC nel casellario informatico ha natura sanzionatoria e afflittiva

Le segnalazioni all'ANAC di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione impongono un giudizio di imputabilità in termini di dolo o colpa grave che sfocia nell'eventuale esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalti. Dunque, l'annotazione dell'ANAC nel casellario informatico ha senza dubbio natura sanzionatoria.

La Redazione

Con la sentenza n. 491 del 25 gennaio 2022, il Consiglio di Stato ha ribadito, tra le altre cose, la differenza tra dichiarazioni omesse e false ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-bis) e lett. f-bis) D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, il Consiglio dichiara che le prime non consentono l'esclusione automatica dalla procedura di gara, al contrario delle seconde che, invece, hanno un'attitudine espulsiva automatica.
A prescindere dai profili relativi alla procedura di gara, ciò che rileva è che le dichiarazioni false, insieme alla falsa documentazione, assumono valore nella prospettiva della segnalazione all'ANAC, la quale, se la ritiene resa con dolo o colpa grave, ne dispone l'iscrizione nel casellario informatico con lo scopo di escludere il soggetto dalla gara e dagli affidamenti di subappalti.
In tal senso, il Consiglio si concentra sulla natura giuridica della suddetta annotazione nel casellario informatico, osservando come non sia possibile escluderne la natura sanzionatoria, tenendo conto che, anche se essa è ricondotta generalmente nell'ambito della funzione di vigilanza e di controllo dell'ANAC, non costituisce un mero atto dovuto nei casi di segnalazione di falsa dichiarazione o di falsa documentazione, imponendo un giudizio di imputabilità della falsa dichiarazione in termini di dolo o colpa grave a seguito del quale si produrranno delle conseguenze afflittive, rappresentate dall'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalti per un certo lasso temporale.
Per questa ragione esse assumono natura sanzionatoria.

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