Qualora la parte stia in giudizio senza l'assistenza di un legale, la notificazione della sentenza eseguita personalmente è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, a prescindere dal fatto che la notifica sia avvenuta in forma esecutiva.
La Corte d'Appello di Ancona rigettava il gravame avanzato dall'attuale ricorrente, quale procuratore di sé stesso, dichiarandolo inammissibile per tardività sul rilievo che, avendo egli agito in primo grado senza l'assistenza di un legale, la notifica ai fini esecutivi
Svolgimento del processo
1. C.A., quale procuratore di se stesso ex art. 86 cod. proc. civ., ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 834/18, dell'11 giugno 2018, della Corte di Appello di Ancona, che ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il gravame dallo stesso esperito contro la sentenza n. 90/14, del 20 febbraio 2014, del Tribunale di Fermo, che aveva a propria volta rigettato l'opposizione proposta dall'A. avverso atto di precetto notificatogli da L.T., L.T. e A.A..
2. In punto di fatto, il ricorrente riferisce di aver proposto - anche in quel caso, quale legale di sé stesso - opposizione a precetto, fondato su sentenza emessa dalla medesima Corte di Appello di Ancona, con cui gli veniva intimato dalle T. e dall'A. il pagamento di€ 20.555,78, oltre spese di notifica e interessi a saldo, deducendo, l'allora opponente, l'inesigibilità del credito azionato in via esecutiva. Rigettata l'opposizione dal primo giudice, il gravame esperito dal soccombente era dichiarato inammissibile, sul rilievo che - avendo egli agito in primo grado senza l'assistenza di un difensore - la notifica a fini esecutivi, ex art. 479 cod. proc. civ., della sentenza appellata, compiuta personalmente presso la sua residenza, era stata idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, non rispettato dall'appellante.
3. Avverso la decisione della Corte marchigiana ricorre per cassazione l'A., sulla base di un unico motivo.
3.1. Esso denunzia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione dell'art. 474 cod. proc. civ., "come novellato dall'art. 2, comma 3-sexies, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (come introdotto dall'art. 16 della legge 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39-quater 1 del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51)". Evidenzia il ricorrente che, nel presente caso, "si verte in ipotesi di notifica del titolo esecutivo di formazione giudiziale, in uno con il precetto ex art. 479 cod. proc. civ., presso la residenza di soggetto rivestente la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore, che sia stato in giudizio di persona senza il ministero di altro procuratore, in forza della facoltà concessa dall'art. 86 cod. proc. civ.". Assume, inoltre, l'A. che tale notifica, solo in base a quanto affermato da due isolate pronunce di questo giudice di legittimità, sarebbe idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, risultando tale indirizzo superato a seguito della modifica apportata al testo dell'art. 479 cod. proc. civ., come sarebbe stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (è citata Cass. Sez. Un., sent. 13 giugno 2011, n. 12898).
4. Hanno resistito all'impugnazione, con controricorso, le T. e l'A., chiedendone la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto. Esse richiamano diversi precedenti di questa Corte (due dei quali riguardanti sempre l'Avv. A.), chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1), cod. proc. civ., con condanna del ricorrente anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
5. Il ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni, anche richiamandosi ad alcuni recenti arresti di questa Corte, convergenti nel sottolineare che, a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica - e ciò "in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza ciel termine breve di impugnazione" - la "notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata" (Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20866).
Motivi della decisione
6. Il ricorso è inammissibile, ex art. 360-bis, comma 1, n. 1), cod. proc. civ.
6.1. Ha affermato, infatti, più volte questa Corte - anche dopo l'arresto delle Sezioni Unite, del 2011, invocato dal ricorrente nel presente atto di impugnazione (e di cui si dirà) - che "la notificazione della sentenza eseguita personalmente alla parte che, rivestendo la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, sia stata in giudizio di persona senza il ministero di altro procuratore, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, a nulla rilevando che la notifica sia avvenuta in forma esecutiva e contestualmente al precetto ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ." (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 21 luglio 2017, n. 18053, Rv. 644948-01, concernente vicenda giudiziaria che riguardava proprio l'odierno ricorrente; ma nello stesso senso Cass. Sez. 2, sent. 23 giugno 2011, n. 13772, non massimata, concernente, oltretutto, le stesse parti del presente giudizio, nonché Cass. Sez. 2, sent. 20 giugno 2011, n. 13536, Rv. 618254-01 e Cass. Sez. 2, sent. 12 maggio 2017, n. 11972, quest'ultima non massimata). Né in senso contrario può invocarsi l'arresto delle Sezioni Unite citato dall'Avvocato A. nel proprio ricorso (Cass. Sez. Un., sent. 13 giugno 2011, n. 12898), giacché "quella decisione si fondava sull'assunto della diversità tra le persone della parte e del suo procuratore domiciliatario", per tale ragione risultando, quindi, "inapplicabile alla presente ipotesi" (così Cass. Sez. 6-3, ord. n. 18053 del 2017, cit.), E ciò in quanto le stesse Sezioni Unite hanno sottolineato che, in caso di coincidenza tra parte e procuratore, "ciò che rileva, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, non è infatti la volontà della parte che ha chiesto la notifica, ma la circostanza che l'opportunità dell'impugnazione possa essere verificata da un soggetto qualificato a farlo; ciò rendendo effettiva, per la parte, la tutela a tal fine predisposta dall'ordinamento" con la previsione dell'art. 170 cod. proc. civ. (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 13 giugno 2011, n. 12898). Per le stesse ragioni, dunque, risulta vano pure il tentativo dell'Avv. A. di richiamarsi all'ulteriore arresto delle Sezioni Unite indicato nella memoria depositata in vista della presente adunanza camerale (ovvero, Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20866, Rv. 658856-01). Si tratta, per vero, di una pronuncia che concerne una fattispecie del tutto diversa da quella presente, avendo riguardato il caso della notificazione di una sentenza ad una pubblica amministrazione presso un luogo risultante la sede, oltre che della stessa, anche della sua avvocatura interna, senza però l'espressa menzione, nella relata di notificazione, del nominativo del difensore che l'aveva assistita nella fase di giudizio all'esito della quale la sentenza era stata resa. Difatti, proprio in relazione a tale carenza - e dunque all'assenza di una rassicurante certezza che l'atto giungesse nella sfera di conoscibilità del professionista (già) incaricato della trattazione della causa - è stata sottolineata, in uno con "l'essenzialità del riferimento nominativo al procuratore della parte", la necessità che "la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale" (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 20866 del 2020, cit.). Tutt'affatto differente è, invece, il caso che qui occupa, in cui il consegnatario dell'atto "assomma" le qualità di parte e di procuratore di se stesso. Sicché affermare -·· come nella sostanza pretenderebbe il ricorrente - che, in questo caso, la notifica della sentenza eseguita presso la residenza del destinatario dell'atto (piuttosto che presso il suo studio professionale) non sia idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, equivarrebbe, in pratica, a sostenere che (ri)assunti, da un legale, i panni di un "quisque de populo", per aver raggiunto la propria residenza, egli divenga, improvvisamente, privo della qualificazione tecnica necessaria a valutare l'opportunità dell'impugnazione (che è la "ratio" della necessità della notifica al procuratore e non alla parte personalmente). Ma non vi è chi non veda come tale impostazione sia, in definitiva, null'altro che un sofisma (e l'espressione di una concezione iperformalistica delle regole processuali, in aperta discrasia con quell'assetto teleologico delle forme - di cui è anche espressione l'art. 156, comma 3, cod. proc. civ. - da cui risulta permeato il vigente sistema processuale).
7. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.
8. Va, inoltre, disposta la condanna del ricorrente ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. Sul punto, infatti, va ribadito che lo scopo di tale norma è quello di sanzionare una condotta "oggettivamente valutabile alla stregua di «abuso del processo»" (tra le più recenti, "ex multis", Cass. Sez. 3, sent. 30 marzo 2018, n. 7901, Rv. 648311-01; Cass. Sez. 2, sent. 21 novembre 2017, n. 27623, Rv. 646080-01), e, dunque, nel giudizio di legittimità, l'uso indebito dello strumento impugnatorio. Siffatta evenienza, in particolare, è stata ravvisata in casi o di vera e propria "giuridica insostenibilità" del ricorso (Cass. Sez. 3, sent. 14 ottobre 2016, n. 20732, Rv. 6429:25-01), "non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate" con lo stesso (così, Cass. Sez: Un., sent. 20 aprile 2018, n. 9912, Rv. 648130-02), ovvero in presenza di altre condotte processuali - al pari indicative dello "sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali", e suscettibili, come tali, di determinare "un ingiustificato aumento del contenzioso", così ostacolando "la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione" - quali "la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia o, ancora, fondato sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., ove sia applicabile, «ratione temporis», l'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., che ne esclude l'invocabilità" (Cass. Sez. 3, ond. 30 aprile 2018, n. 10327, Rv. 648432-01). A queste situazioni è assimilabile la presente, data l'esistenza di più di un precedente specifico riguardante proprio impugnazioni, di analogo tenore rispetto alla presente, esperite dall'odierno ricorrente, precedenti (uno dei quali almeno) con cui questa Corte, oltretutto, aveva già preso posizione anche sul tema - oggi riproposto - se l'intervento nomofilattico compiuto, nel 2011, dalle Sezioni Unite, potesse giustificare una soluzione diversa da quella adottata. Evidente è, dunque, l'abuso dello strumento impugnatorio, ritenuto, del resto, integrato in caso di "proposizione di un ricorso dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito, come costantemente e pacificamente interpretati dalle Sezioni Unite" (Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2019, n. 17814, Rv. 654845-01). Quanto, poi, all'entità della condanna, si reputa equo fissare la stessa nella medesima misura delle spese legali liquidate in favore delle controricorrenti, in forza di un criterio già applicato da questa Corte (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26435, Rv. 659789-01).
9. A carico del ricorrente, infine, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.lP.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando C.A. a rifondere, a L.T., L.T. e A.A., le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2.300,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Condanna, inoltre, C.A. a pagare alle medesime L.T., L.T. e A.A. l'ulteriore somma di € 2.300,00, ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.