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31 gennaio 2022
Attività artistiche assoggettabili ad IRAP: come si accerta il requisito della «autonoma organizzazione»?

La Cassazione afferma che per accertare l'esistenza di un'autonoma organizzazione ai fini IRAP, occorre un'indagine estesa alla natura, alla struttura e alla funzione del rapporto collaborativo intrattenuto dal contribuente con l'agente o la società organizzatrice di spettacoli.

La Redazione

L'Agenzia delle Entrate notificava all'attuale ricorrente, autore e regista di spettacoli e programmi televisivi, gli avvisi di accertamento relativi agli importi dovuti a titolo di IRAP, oltre agli interessi e alle sanzioni. Tali avvisi si fondavano sulla sussistenza di un'organizzazione autonoma facente capo al contribuente, il quale, non ritenendo di essere soggetto fiscale sottoposto ad IRAP poiché esercente la sua attività senza disporre di autonoma organizzazione, si rivolgeva alla competente Commissione tributaria provinciale.
Quest'ultima rigettava il ricorso, così come la Commissione tributaria regionale in sede di appello.
Il contribuente si rivolge, dunque, alla Corte di Cassazione.

Con la sentenza n. 2614 del 28 gennaio 2022, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso del contribuente.
Innanzitutto, la Cassazione ribadisce che il presupposto ai fini dell'assoggettamento all'imposta è costituito dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata e diretta alla prestazione di servizi, applicandosi tanto alle persone fisiche, quanto alle società semplici e a quelle ad esse equiparate.
Ciò posto, il concetto di «autonoma organizzazione» era già stato oggetto di una pronuncia della Corte Costituzionale, con la quale era stato evidenziato che «l'imposta incide su un fatto economico diverso dal reddito, cioè su quel quid pluris aggiunto dalla struttura organizzativa alla attività professionale, tale da costituire un indice di capacità contributiva idonea a giustificare l'assoggettamento al tributo».
Anche la Corte di Cassazione si era già espressa sul punto, riconoscendo la nozione di autonoma organizzazione nell'esercizio di attività di lavoro autonomo ai fini IRAP quella in cui il contribuente:

  • Sia responsabile dell'organizzazione;
  • Impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, ovvero si avvalga del lavoro altrui in termini non occasionali.

In seguito, le Sezioni Unite hanno specificato ulteriormente la nozione, affermando che il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini suddetti «non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive».

Una volta delineato il quadro generale, la Cassazione passa ad esaminare il caso specifico relativo all'esercizio dell'attività artistica o sportiva, che riguarda il caso di specie, puntualizzando che ai fini dell'assoggettamento all'imposta occorre considerare che esse assumono in sé l'elemento presuntivo idoneo a sorreggere l'apprezzamento in base al quale il contribuente conti solamente sulle sue capacità professionali. Inoltre, allo stesso fine, è necessario tenere in considerazione la natura, la struttura e la funzione del rapporto giuridico insorto tra l'artista e la società a cui egli si affida per la propria attività.

Ora, la motivazione del Giudice di seconde cure esula dal considerare i suddetti principi, avendo valorizzato solo l'ingente investimento nella ristrutturazione dello studio laboratorio del ricorrente e la collaborazione con la società di consulenza, senza approfondire la natura, struttura e funzione di tale rapporto.
Per queste ragioni, gli Ermellini accolgono il ricorso enunciando il seguente principio di diritto: «In tema di IRAP, l'attività artistica costituisce elemento presuntivo idoneo a sorreggere l'apprezzamento secondo cui il contribuente conti solo sulle proprie capacità professionali, presunzione che, al fine del riconoscimento della soggettività passiva al tributo, non è superabile per il mero concorso di cospicui investimenti alla produzione del reddito, quanto comunque indispensabili all'esercizio dell'attività artistica, né per il solo fatto che l'esercente si sia avvalso di un agente o di una società organizzatrice di spettacoli, perché in ordine all'accertamento della esistenza di una autonoma organizzazione occorre una indagine estesa alla natura, alla struttura e alla funzione del rapporto collaborativo, indispensabile ad escludere il mero intento agevolativo alle modalità di svolgimento dell'attività professionale».

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