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31 gennaio 2022
La Relazione della Cassazione sulle novità apportate in tema di presunzione di innocenza

Il D. Lgs. n. 188/2021 ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni oggetto della direttiva (UE) 2016/343, rafforzando alcuni profili inerenti alla presunzione di innocenza e al diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

La Redazione

L'Ufficio del Massimario e del Ruolo presso la Corte di Cassazione ha pubblicato la Relazione n. 6 del 18 gennaio 2022 sul D. Lgs. n. 188/2021Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali»), pubblicato in G.U. n. 294/2021.

La direttiva europea rappresenta la quarta del cd. «pacchetto delle direttive di Stoccolma» che si collegano all'iniziativa intrapresa dall'Unione europea che attua il «Programma di Stoccolma» su «Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini» e si applica alle persone fisiche che sono indagate ovvero imputate in un procedimento penale. Quanto alla dimensione oggettiva, invece, essa in linea di principio trova applicazione nell'intera sequenza procedimentale.

Il decreto legislativo è frutto dell'esercizio da parte del Governo della delega contenuta nella L. n. 53/2021 e la presente Relazione si pone quale obiettivo quello di delineare i punti principali del decreto alla luce della direttiva europea e della giurisprudenza interna e sovranazionale.
In particolare, essa si occupa dei seguenti punti principali:

precisazione

  • Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della direttiva e del decreto;
  • Principali connotazioni del principio della presunzione di innocenza nell'ambito della giurisprudenza della Corte EDU;
  • Specifiche previsioni del decreto, ponendo l'accento sui magistrati e sulla loro attività;
  • Settori di possibile tensione con il principio della presunzione di innocenza.
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