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31 gennaio 2022
Esce in retromarcia dalla rampa di un benzinaio e viene tamponato: chi è responsabile?

Nel caso in oggetto, secondo la CTU si trattava di un tamponamento e non di un sinistro riconducibile alla retromarcia, dunque il tamponante è tenuto a dimostrare che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la collisione che ne è derivata sono stati determinati in tutto o in parte da cause a sé non imputabili (art. 149, comma 1, c.d.s.).

La Redazione

Il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto dall'attuale ricorrente contro la pronuncia di primo grado che aveva affermato la pari responsabilità nella determinazione di un tamponamento in cui erano rimasti coinvolti lui e un altro conducente.
La questione viene sottoposta all'attenzione della Corte di Cassazione mediante proposizione di ricorso nel quale il ricorrente lamenta che, a fronte del tamponamento subito e della “frammentarietà” della prova liberatoria gravante sull'altro conducente, il Tribunale avesse errato nell'applicare l'art. 2054, comma 2, c.c..

Con l'ordinanza n. 2669 del 28 gennaio 2022, la Suprema Corte dichiara il motivo di ricorso fondato, osservando come il Tribunale avesse errato nell'affermare che l'estraneità del ricorrente alla causazione del sinistro fosse rimasta sfornita di prova, non avendo valutato la sussistenza dei presupposti ai fini dell'operatività della presunzione di responsabilità che grava sul conducente del veicolo tamponante ai sensi dell'art. 149, comma 1, c.d.s.. Di conseguenza, il Giudice avrebbe dovuto valutare se quest'ultimo avesse o meno ottemperato all'onere della prova liberatoria gravante su di lui e consistente nel provare che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la derivante collisione fossero stati determinati da cause in tutto o in parte a sé non imputabili. Solo tale accertamento, infatti, avrebbe potuto condurre il Tribunale ad affermare la responsabilità esclusiva del veicolo tamponante.

Per questa ragione, la Cassazione accoglie il motivo di ricorso, cassa la decisione impugnata in relazione ad esso e rinvia la causa al Tribunale di Roma, il quale dovrà attenersi al principio già affermato in sede di legittimità secondo il quale «Per il disposto dell'art. 149, primo comma, del vigente codice della strada (d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili».

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