Nel caso in oggetto, secondo la CTU si trattava di un tamponamento e non di un sinistro riconducibile alla retromarcia, dunque il tamponante è tenuto a dimostrare che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la collisione che ne è derivata sono stati determinati in tutto o in parte da cause a sé non imputabili (art. 149, comma 1, c.d.s.).
Il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto dall'attuale ricorrente contro la pronuncia di primo grado che aveva affermato la pari responsabilità nella determinazione di un tamponamento in cui erano rimasti coinvolti lui e un altro conducente.
La questione viene sottoposta all'attenzione della Corte di Cassazione mediante proposizione di ricorso nel quale il ricorrente lamenta che, a fronte del tamponamento subito e della “frammentarietà” della prova liberatoria gravante sull'altro conducente, il Tribunale avesse errato nell'applicare l'
Con l'ordinanza n. 2669 del 28 gennaio 2022, la Suprema Corte dichiara il motivo di ricorso fondato, osservando come il Tribunale avesse errato nell'affermare che l'estraneità del ricorrente alla causazione del sinistro fosse rimasta sfornita di prova, non avendo valutato la sussistenza dei presupposti ai fini dell'operatività della presunzione di responsabilità che grava sul conducente del veicolo tamponante ai sensi dell'art. 149, comma 1, c.d.s.. Di conseguenza, il Giudice avrebbe dovuto valutare se quest'ultimo avesse o meno ottemperato all'onere della prova liberatoria gravante su di lui e consistente nel provare che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la derivante collisione fossero stati determinati da cause in tutto o in parte a sé non imputabili. Solo tale accertamento, infatti, avrebbe potuto condurre il Tribunale ad affermare la responsabilità esclusiva del veicolo tamponante.
Per questa ragione, la Cassazione accoglie il motivo di ricorso, cassa la decisione impugnata in relazione ad esso e rinvia la causa al Tribunale di Roma, il quale dovrà attenersi al principio già affermato in sede di legittimità secondo il quale «Per il disposto dell'art. 149, primo comma, del vigente codice della strada (
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza (ud. 28 settembre 2021) 28 gennaio 2022, n. 2669
Svolgimento del processo
cz ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma, resa in data 29/11/2019, che, rigettando il suo appello, ha confermato la pronuncia di primo grado in ordine alla affermata pari responsabilità, ex art. 2054, 2° co. c.c., dello Z e di GV nella determinazione causale di un sinistro nel quale i veicoli condotti dai due conducenti erano rimasti coinvolti: il V proveniente da tergo a velocità non consona allo stato dei luoghi, aveva tamponato lo Z mentre questi effettuava una manovra di retromarcia da una rampa di uscita di un distributore di carburante. Il Tribunale, per quanto ancora qui di interesse, ha ritenuto che, valutate le prove per testi, riferenti circostanze opposte, e considerata la CTU, secondo la quale il veicolo condotto dallo z era fermo "nell'istante" in cui era stato colpito e rispetto al quale era stato formulato un giudizio di verosimiglianza, emergeva la frammentarietà della ricostruzione dell'occorso nella sua dinamica evoluzione tal da dover confermare la valutazione del giudice di prime cure e dunque l'applicazione della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, 2° co. c.c.. In particolare il Giudice, accertata la responsabilità del V, ha ritenuto sfornita di prova la circostanza che la condotta di guida dello Z fosse del tutto estranea -in termini di apporto causale- nella causazione del sinistro, con la conseguente applicazione del richiamato art. 2054, 2 ° co. c.c.. Il Tribunale ha, dunque, rigettato il gravame, confermato la pronuncia di primo grado in ordine al regime delle spese e condannato lo Z alle spese del grado di appello. Avverso la sentenza lo Z ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Nessuno ha resistito al ricorso. Il medesimo è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni dì cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione degli artt. 140, 141 e 149 del Codice della Strada, nonché dell'art. 2054, co. 2 c.c. per avere il Tribunale, a fronte del tamponamento subito dallo z e stante la "frammentarietà" della prova liberatoria gravante sul V concesso l'applicazione dell'art. 2054 c, 2° co. c.c., è manifestamente fondato. Il Tribunale, a fronte dì una CTU che aveva accertato che le modalità dell'incidente corrispondevano ad un tamponamento e non ad una retromarcia, ha errato nell'affermare che fosse rimasta sfornita di prova l'estraneità dello Z alla causazione del sinistro, in quanto avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei presupposti per l'operatività della presunzione di responsabilità che grava, ai sensi dell'art. 149, co. 1 del d.lgs. n. 285 del 1992, sul conducente del veicolo tamponante. In siffatta prospettiva andava verificato se quest'ultimo avesse o meno ottemperato all'onere della prova liberatoria su di lui gravante, e consistente nel dimostrare che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione fossero stati determinati da cause in tutto o in parte a sé non imputabili. L'esito negativo di tale accertamento avrebbe imposto al Tribunale di ritenere la responsabilità esclusiva del veicolo tamponante. È palese, pertanto, l'errore di sussunzione commesso dal giudice di merito nel ritenere che la fattispecie rientrasse nell'ambito di applicazione dell'art. 2054 c, 2° co. c.c. anziché in quello dell'art. 149, co. 1 d.lgs. n. 285 del 1992. La sentenza dunque contrasta con il consolidato insegnamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale "Per il disposto dell'art. 149, primo comma, del vigente codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass., 3, n. 6193 del 18/3/2014; Cass., 3, n. 13703 del 31/5/2017; Cass., 6-3, n. 18708 del 1/7/2021). La sentenza va, pertanto, in parte qua cassata, con assorbimento degli altri motivi, e la causa rinviata al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.