Il diritto all'indennizzo spetta non solo alle categorie con obbligo vaccinale ma a tutti coloro che, sottoposti alla vaccinazione, abbiano riportato danni.
L'
art. 1 della L. n. 210/1995 (Lesioni o infermità derivanti da vaccinazioni) prevede che chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica,
ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.
Secondo la nuova disposizione, l'indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall'autorità sanitaria italiana.
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La legittimità dell'obbligo vaccinale, è stata ribadita dalla sentenza n. 7045/2021 del Consiglio di Stato. In particolare secondo i giudici «il legislatore, in una situazione pandemica che vede il diffondersi di un virus a trasmissione aerea, altamente contagioso e spesso letale per i soggetti più vulnerabili per via di malattie pregresse - si pensi ai pazienti cardiopatici, diabetici od oncologici - e dell'età avanzata, ha il dovere di promuovere e, se necessario, imporre la somministrazione dell'unica terapia - quella profilattica - in grado di prevenire la malattia o, quantomeno, di scongiurarne i sintomi più gravi e di arrestare o limitarne fortemente il contagio».
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Il Governo, inoltre, (
art. 20 D.L. n. 4/2022), ha previsto uno stanziamento valutato in
50 milioni di euro per l'anno 2022 e in
100 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023. Le risorse sono stanziate in apposito fondo nel bilancio del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonché al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondersi da parte di queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio.
Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti, nonché, sulla base delle richiamate comunicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'entità e le modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni.
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Salvo particolari (eventuali/successive) norme da applicare ai casi di Covid-19, attualmente, come previsto dall'art. della L. n. 210/1992 (per i casi ivi previsti), l'indennizzo in oggetto consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato alla luce della tabella B allegata alla Legge n. 177/1976, come modificata dall'articolo 8 della Legge n. 111/1984; esso è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. I soggetti beneficiari potranno ottenere, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 % dell'indennizzo dovuto, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.
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Per ogni ulteriore approfondimento sull'indennizzo in esame, si rinvia alla
disciplina prevista dalla Legge n. 210/1992.