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1 febbraio 2022
Nelle controversie sul pagamento del servizio di raccolta rifiuti è competente il giudice ordinario

Tale contenzioso, infatti, che investe questioni di natura prettamente "negoziale", ha ad oggetto una pretesa dal carattere patrimoniale, e non la gestione del ciclo dei rifiuti, organizzata mediante potere provvedimentale tipico dalla P.A..

La Redazione

Il TAR Catania, con la sentenza 221 del 24 gennaio 2022, ha avuto modo di pronunciarsi, a seguito di contenzioso tra due Enti locali, sulla competenza del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento del servizio di raccolta rifiuti.

La prima Sezione, dibattendo sulla controversia, ha dapprima fissato il principio generale per cui la giurisdizione è determinata sulla base della domanda, e cioè sul petitum sostanziale. Precisato ciò, la condizione fondamentale per configurare la giurisdizione amministrativa esclusiva e di legittimità, come stabilito dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale, è che la pubblica amministrazione agisca come autorità, e non come qualunque parte privata, e che oggetto di causa sia sempre la contestazione dell'esercizio del potere in concreto. Da ciò deriva che  «la "intrinseca natura della situazione giuridica dedotta in giudizio" .. petitum sostanziale .. viene a coincidere con la verifica della esistenza o meno di una contestazione in concreto dell'esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione-autorità».

Fissato tale principio, ha aggiunto la Sezione che l'orientamento delle Sezioni Unite è fermo nel stabilire che la devoluzione esclusiva alla giurisdizione amministrativa delle controversie attinenti al complesso sistema di gestione dei rifiuti, sancita dall'art. 133 c.p.a., presuppone che gli atti organizzativi siano espressione dell'esercizio di un potere autoritativo della P.A., mentre quando oggetto di controversia è un rapporto che ha la fonte in una pattuizione di tipo negoziale, tesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali dell'organizzazione, la controversia continua ad appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario. Tale ultima situazione è stata infatti equiparata al caso di pretesa concernente la corresponsione del corrispettivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, affidato sulla base di ordinanze contingibili e urgenti adottate (per ragioni di emergenza ambientale), atteso che essa riguarda unicamente l'esecuzione del rapporto di natura privatistica intercorrente tra le parti e la cognizione di aspetti puramente patrimoniali.

Sulla base di tutti questi principi, si rileva che nel caso di specie il contenzioso tra i due Enti locali attiene in concreto all'esecuzione del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani, che involge la cognizione di aspetti puramente patrimoniali, rappresentati dal pagamento del corrispettivo maturato. Da ciò deriva che, attenendo la controversia alla mera esecuzione del rapporto contrattuale, vada affermata la competenza del giudice ordinario.