Nonostante la violazione dell'art. 141 c.d.s. non sia stata indicata nel capo di imputazione, la Cassazione ribadisce l'obbligo di adeguare la velocità alle concrete condizioni della circolazione, soprattutto in prossimità degli incroci.
La Corte d'Appello di Brescia confermava la pronuncia del Tribunale, condannando l'imputato per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Nello specifico, l'imputato era stato ritenuto responsabile di avere cagionato la morte di un ciclista, avendolo travolto e fatto cadere perché non si era accorto della sua presenza...
Svolgimento del processo
1. Con sentenza resa in data 14/7/2015, la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Bergamo a carico di T.S.E., di condanna per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale. All'imputato si rimproverava, per colpa generica e specifica, di avere cagionato la morte di M.M., che viaggiava a bordo di un velocipede. Era conestato al T., in qualità di conducente di un autocarro, in violazione degli artt. 140, comma 1 e 148, comma 3, cod. strada, di avere travolto e fatto cadere il M., non essendosi avveduto della presenza della bicicletta condotta da questi mentre faceva rientro nella propria semicarreggiata dopo una manovra di sorpasso. In sentenza, diversamente da quanto indicato in imputazione, si addebitava all'imputato la violazione dell'art. 141 cod. strada.
2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i motivi di impugnazione di seguito riportati, in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
I) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento agli art 43 e 589 del codice penale sotto il profilo della sussistenza della colpa specifica: il ricorrente non aveva effettuato alcuna manovra di sorpasso e non aveva violato alcuna regola di cautela idonea a prevenire il rischio di incidenti. Prova di ciò si desumerebbe dalla circostanza che il personale di Polizia intervenuto sul posto non ha elevato alcuna contestazione a carico del ricorrente. Pertanto, la condotta allo stesso ascritta non avrebbe potuto essere sussunta sotto la fattispecie di omicidio colposo aggravato dalle norme sulla circolazione stradale, come erroneamente ritenuto dai giudici di merito.
II) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'articolo 521 cod. proc. pen. nella parte della sentenza in cui si ritiene violato l'articolo 141 cod. strada, a fronte della contestazione degli articoli 140 e 148 cod. strada. Si censura la mancata correlazione tra accusa e sentenza. Mentre nel capo d'imputazione viene riportata la violazione degli artt. 140 e 148 cod. strada, attinenti, rispettivamente, al principio informatore della circolazione e alle norme da seguire in caso di sorpasso, la sentenza impugnata si sofferma sulla violazione dell'art. 141, commi 1 e 3, cod. strada, dedicato alla velocità. La sentenza di merito cadrebbe in errore laddove identifica la regola cautelare violata dal ricorrente nell'art. 141 cod. strada. Se è vero che non è mai stata appurata un'infrazione di questo tipo -che avrebbe dato origine alla relativa sanzione amministrativa -è altrettanto vero che l'art. 141 cod. strada non è richiamato nel capo d'imputazione come norma a cui fare riferimento per giudicare le modalità di guida del ricorrente. Trattandosi di un elemento essenziale del fatto, esso avrebbe dovuto trovare albergo nella contestazione mossa al ricorrente, anche e soprattutto per consentire allo stesso un'adeguata difesa in fase processuale.
III) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento ai profili di colpa specifica riconosciuti in capo al ricorrente. Si censura l'iter motivazionale seguito dalla Corte territoriale per giungere all'affermazione di responsabilità dell'imputato, non solo per quanto concerne il riferimento espresso all'art. 141 cod. strada, ma anche con riferimento alla mancata considerazione degli artt. 140 e 148 cod. strada, che non vengono mai menzionati, sebbene l'affermazione della colpa specifica trovi in detti articoli la sua giustificazione
IV) Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità del ricorrente con riferimento alle modalità di svolgimento del sinistro.
V) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nella parte in cui è stata esclusa la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Mancata applicazione dell'articolo 589-bis, comma 7, cod. pen., più favorevole al reo, stante il ritenuto concorso della vittima.
VI) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale con riferimento all'articolo 163 cod. pen, nella parte in cui non viene concessa la sospensione condizionale della pena, illogicità della motivazione.
3. Il P.G., con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. La difesa ha presentato conclusioni scritte nelle quali ha ribadito i motivi di doglianza, invocando anche la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Motivi della decisione
1. I rilievi sono infondati.
2. I giudici di merito hanno ricostruito in modo attento la dinamica del fatto, dando conto, con argomentazioni logiche e coerenti rispetto agli elementi rappresentati in motivazione, delle ragioni fondanti la decisione assunta. La Corte di appello nel ripercorrere la motivazione del primo giudice ha posto in evidenza che il sinistro si verificò in prossimità di una intersezione e che il Consulente tecnico del P.M. ha stimato in 48 km/h la velocità serbata dal ricorrente nelle circostanze dell'occorso. Ha poi richiamato le dichiarazioni dell'imputato, traendo da esse elementi a conforto della ricostruzione operata. Il T., si legge in motivazione, pur avendo ribadito di essere passato con il semaforo verde, avendo la strada libera, ha affermato di essersi accorto della presenza di una vettura sulla carreggiata in fase di svolta a sinistra; solo dopo averla affiancata a destra, per superarla, si rendeva conto della esistenza del ciclista. Sulla base di tali elementi ha ritenuto che il conducente dell'autocarro avesse violato l'art. 141 cod. strada. Tanto premesso, sulla scorta della giurisprudenza espressa da questa Corte in casi assimilabili al presente, i giudici di merito hanno correttamente individuato, nel comportamento serbato dal ricorrente, la violazione dell'art.141, commi 1, 2 e 3, cod. strada, con particolare riferimento all'obbligo di adeguare la velocità alle concrete condizioni della circolazione, di conservare sempre il controllo del veicolo e di moderare la velocità, specie all'approssimarsi di un incrocio (cfr. ex multis Sez. 4, Sentenza n. 46818 del 25/06/2014 Ud. (dep. 12/11/2014 ) Rv. 261368 - 01:"In tema di circolazione stradale, il diritto di precedenza non esclude il dovere del conducente "favorito" di osservare a sua volta, approssimandosi all'incrocio, le normali prescrizioni di prudenza e di diligenza e, in particolare, quella di rallentare e di moderare la velocità. (Fattispecie in tema di omicidio colposo)"; Sez. 4, n. 24121 del 15/03/2011, Rv. 250702 - 01: "In tema di colpa nella circolazione stradale, l'obbligo di ridurre la velocità all'approssimarsi di un incrocio e di impegnare con prudenza e a velocità moderata l'area del crocevia sussiste anche a carico di colui che circoli su strada che assegni il diritto di precedenza ovvero che, in presenza di un semaforo, abbia il segnale di via libera, perché il diritto di precedenza non esonera il conducente dall'obbligo di porre la massima attenzione ai pericoli che possano sorgere da comportamenti illeciti od imprudenti tenuti da altri utenti della strada i quali non gli accordino la dovuta precedenza"; ). È irrilevante che gli agenti di polizia, intervenuti sul posto, non abbiano elevato contestazioni a carico del ricorrente. Invero, il risultato dell'attività compiuta dalla polizia stradale riguardo ad un incidente automobilistico, pur valendo a fornire elementi utilizzabili da parte del giudice, può legittimamente essere da questo disatteso; il giudice può, pertanto, ritenere integrata la violazione di una o più norme del codice della strada, sulla base delle emergenze processuali, in assenza di formale contestazione da parte degli organi di polizia.
3. Quanto alla mancata corrispondenza tra le violazioni contestate e la sentenza, occorre rilevare come, nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente conT.to, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto e non è suscettibile di determinare un difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. [cfr., ex multis Sez. 4, n. 18390 del 15/02/2018, Rv. 273265 - 01: "Nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell'obbligo di contestazione suppletiva di cui all'art. 516 cod. proc. pen. e dell'eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 stesso codice. (Nella fattispecie, in tema di omicidio colposo stradale, la Corte ha escluso la dedotta violazione di legge nell'ipotesi di condanna per imperizia e mancato rispetto di norme cautelari previste dal codice della strada, diverse da quelle in contestazione)].
4. Quanto all'invocata attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., la questione della relativa applicabilità viene proposta per la prima volta in questa sede, non essendo stata richiesta in sede di merito, neanche nel giudizio di appello, intervenuto - contrariamente a quanto dedotto nel ricorso - dopo l'entrata in vigore della norma. Tanto rende inammissibile il motivo. Ed invero «Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di d’ appello», così, ex multis, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316. Per completezza argomentativa occorre rilevare come l'attenuante in parola non possa trovare applicazione in relazione alla fattispecie di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen. L'introduzione della circostanza attenuante di cui si tratta é stata prevista, nell'esercizio della potestà legislativa, con riferimento all'autonoma fattispecie di cui all'art. 589-bis cod. pen. allo scopo di temperare il più rigoroso trattamento sanzionatorio ivi stabilito, sia con riferimento all'ipotesi-base, sia con riguardo alle ipotesi aggravate di cui ai commi 2 e ss. dell'art. 589-bis, che hanno introdotto rilevanti inasprimenti di pena e per le quali, come è noto, vale il divieto di bilanciamento con eventuali attenuanti concorrenti, ai sensi dell'art. 590-quater cod.pen.. La sua operatività, pertanto, non può essere estesa alla fattispecie di cui all'art. 589 cod. pen. (cfr. in argomento Sez. 4, n. 16609 del 02/04/2019, Rv. 275653 - 01).
5. Con riferimento al sesto motivo di ricorso, la Corte di merito offre compiuta motivazione in ordine alla prognosi sfavorevole ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. In motivazione si valorizza, a questo fine, il precedente penale specifico riportato dall'imputato. È pacifico che il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi reati si fondi sulla capacità a delinquere dell'imputato, la quale, ai sensi dell'art. 133, comma 2, cod. pen., si desume anche dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta anteatta del reo. Secondo orientamento di legittimità largamente condiviso, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (così, ex multis, Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, Rv. 272087). Deve anche aggiungersi come, in tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione) deve intendersi limitata, con riguardo alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, sicché, qualora sia stata applicata una pena detentiva, è necessario tenerne conto ai fini della valutazione richiesta, ex artt. 163 e 164, comma 4, cod. pen., in ordine alla concedibilità di un secondo beneficio (così Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 03/05/2001, Sormani, Rv. 218529 - 01; Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, Rv. 276076 - 01).
6. Manifestamente infondato è il motivo concernente l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. In relazione alla fattispecie di cui all'art. 589 cod. pen., commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, per effetto del raddoppio previsto dal comma 6 dell'art. 157 cod. pen. al termine ordinario di prescrizione, pari ad anni 12, deve aggiungersi un aumento pari ad un quarto del tempo necessario a prescrive. Ne consegue che il reato si prescrive nel termine massimo di quindici anni. Considerato che la consumazione del reato risale al 5/4/2011, il termine massimo di prescrizione maturerà in data in data 5/4/2026.
7. Risulta invece fondato il rilievo riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto la difesa aveva specificamente richiamato l'attenzione della Corte di merito sul concorso di colpa della vittima, riconosciuto, nella sentenza di primo grado, nella misura rilevante del 50%. La Corte di merito ha ritenuto di rigetta la richiesta del beneficio non offrendo risposta sul punto. Sebbene nell'apprezzamento da compiersi in tema di concessione delle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, è pur vero che tale obbligo motivazionale è direttamente proporzionale alla specificità e pertinenza delle deduzioni difensive.
8. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Il ricorso è rigettato nel resto. Ai sensi dell'art. 624 cod.proc.pen. è
dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.