
Il pedone che agisce ex art. 2051 c.c., infatti, deve provare esclusivamente il nesso causale tra la res in custodia e l'evento dannoso.
L'odierna ricorrente, in ragione dei danni personali subiti a causa di un sinistro, agiva nei confronti di un'azienda, proprietaria di un marciapiede, ritenendola civilmente responsabile per omessa manutenzione dello stesso. Il Tribunale adito, ed in conferma la Corte d'Appello, respingevano la domanda di risarcimento dei danni, per non aver, l'attrice, provato in giudizio...
Svolgimento del processo
Rilevato:
- che Z.Y. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 3151 / 20, dei 2 dicembre 2020, della Corte di Appello di Milano, che - respingendone il gravame avverso la sentenza n. 2134/19 del Tribunale di Monza - ha confermato la reiezione della domanda di risarcimento danni, ex art. 2051 cod. civ., proposta nei confronti della società L.C. Società Semplice di T.D. (d'ora in poi, "L.C."); - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di aver agito in giudizio, nei confronti della società L.C., per vederne affermata la responsabilità - in quanto proprietaria del marciapiede sito alla via (omisiss) in Monza - per omessa manutenzione dello stesso, in relazione ai danni alla propria persona derivati da un sinistro occorsale il 15 gennaio 2013; dall'attrice, né la CTU "medica e dinamica", il giudizio si concludeva con l'esclusione della responsabilità cx art. 2051 cod. civ.; che esperito gravame dall'attrice soccombente il appello lo rigettava, confermando la reiezione della domanda risarcitoria; - che avverso la sentenza della Corte ambrosiana ricorre cassazione la Y., sulla base - come detto - di tre motivi; - che il primo motivo - articolato in due censure, rispettivamente proposte ai sensi dei nn. 4) e 3) del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ. - denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché dell'art. 2697 cod. civ.; - che, innanzitutto, si contesta la sentenza impugnata per aver reso una "motivazione apparente sulla principale doglianza sollevata dall'odierna ricorrente" con il proprio gravame, in particolare nella parte in cui esso “censurò che con riferimento all'imprevedibilità/invisibilità dello stato del manto di copertura della strada" non si sarebbe "tenuto conto del fatto che i danni lamentati" erano "eziologicamente riconducibili al dislivello tra la bocca di lupo/ grata ed asfalto"; - che la seconda censura, invece, investe la sentenza impugnata per aver disatteso il principio secondo cui il soggetto che agisce cx art. 2051 cod. civ. "è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la res in custodia, ma non anche - che il secondo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione dell'art. 2051 cod. civ., per avere la sentenza impugnata ritenute> ''erroneamente l'infondatezza domanda risarcitoria, determinata dalla non prevedibilità e invisibilità della situazione di pericolo indicata dalla parte attrice, quale causa della marciapiede era essa stessa insidia ed in quanto tale intrinsecamente pericoloso"; - che il terzo motivo denuncia - cx art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. ctv. - violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., in relazione alla scelta di non ammettere CTU "medico-legale e dinamica", dal momento che la stessa avrebbe assunto i caratteri della consulenza "percipiente"; - che è rimasta solo intimata la società L.C.; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 16 novembre 2021.
Motivi della decisione
Considerato:
- che il ricorso va accolto, in relazione alla seconda censura oggetto del primo motivo; - che in relazione alla prima censura deve, infatti, ribadirsi l'avvenuta riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale (Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis'', Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 13248, Rv. 658088-01), quale conseguenza della "novellazione" del testo dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., disposta dal decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, testo applicabile "ratione temporis” al presente giudizio;
- che il vizio di motivazione, dunque, costituisce evenienza ormai ipotizzabile quando la parte motiva della sentenza rechi "argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv 654145-01), o risulti affetta da "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. Scz. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero sia connotata da "affermazioni inconciliabili" (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628- 0 i), mentre «resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione" (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018- 01), ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio "emerga immediatamente e direttamente dal resto della sentenza impugnata" (Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire "prescindendo dal confronto con le risultanze processuali" (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata); - che, nel caso di specie, il vizio di motivazione è ipotizzato con riferimento alla dedotta "imprevedibilità/invisibilità dello stato del manto di copertura della strada", con particolare riferimento " al dislivello tra la bocca di lupo-grata ed asfalto", secondo quanto sarebbe dato "evincersi nella relazione medico legale prodotta", oltre che dalla “stessa dinamica del sinistro”; - che, nella specie, la ricorrente neppure deduce quale sia il profilo di irriducibile contraddittorietà o di inconciliabilità delle affermazioni contenute nella sentenza della Corte territoriale, la quale, oltretutto, è pervenuta alla conclusione della non configurabilità di un'insidia imprevedibile e invisibile sulla base di una serie di rilievi che non integrano l’ipotesi dell’impegno di “argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice"; - che essa, difatti, ha ritenuto che la presenza di pioggia battente al momento del sinistro "non impediva a parte appellante di rendersi conto della presenza dell'avvallamento", dovendo, anzi, "proprio il ristagno d'acqua" allertare il pedone, "evidenziando il difetto di planarità del manto stradale", valorizzando, inoltre, la circostanza che la danneggiata abitasse "nelle immediate vicinanze del luogo della caduta", ciò che renderebbe "difficile ipotizzare che quel tratto di strada fosse inconsueto e dunque sconosciuto"; - che l'insussistenza del vizio di motivazione, tuttavia, non rende per ciò solo legittima la conclusione alla quale è pervenuta la Corte ambrosiana; - che, difatti, la seconda censura oggetto del primo motivo di ricorso è fondata; - che, sul punto, va premesso che la "violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co1nrna 1, n. 3), cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni" (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv.658840-01, nonché già Cass. Sez. 3, set. 17 giugno 2013, n.15107, Rv.626907-01) - che tale evenienza è quella verificatasi nel caso che occupa; - che la sentenza, nel rigettare la domanda risarcitoria sul presupposto dell'insussistenza dell'intrinseca pericolosità del dislivello (indicato dalla danneggiata come causa della caduta a terra), e ciò "non essendo stata provata l'imprevedibilità e invisibilità dell'insidia", ha posto a carico dell'odierna ricorrente tenuta alla prova del solo nesso causale tra "res'' cd evento dannoso - un onere che non le incombeva, non essendo chi agisce ex art. 2051 cod. civ. tenuto a fornire la prova "dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 9 giugno 2016, n. 11802, Rv. 640205-01; nello stesso senso, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 9 marzo 2020, n. 6651, non massimata); - che, del resto, nella più recente giurisprudenza di questa Corte, sempre con riferimento ai danni cx art. 2051 cod. civ. originati da cadute dovute alla presenza di buche e disconnessioni sulla sede stradale, è stato affermato che «non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno"; cfr. Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035); - che, pertanto, "una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode”, essendo la stessa “esclusa dal caso fortuito”, ovvero da “un evento che praevideri non potest' (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 26524 del 2020, cit.); - che il secondo e terzo restano assorbiti dall'accoglimento del primo; - che la sentenza impugnata, pertanto, va cassata in relazione, rinviando alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, per la decisione nel merito, nel rispetto dei principi di diritto dianzi enunciati, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo, e cassa in relazione la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese anche del presente giudizio.