La Corte di Cassazione ha chiarito a quale giudice deve rivolgersi l'avvocato che, in tali casi, intende recuperare gli onorari maturati per più prestazioni rese in favore dello stesso cliente.
Una società destinataria di decreto di ingiunzione, da parte del Tribunale di Salerno, al pagamento dei compensi professionali spettanti all'avvocato di fiducia, proponeva opposizione a tale provvedimento, deducendo che nessuna delle controversie richiamate nel ricorso monitorio, nelle quali l'avvocato aveva prestato la propria attività, si era svolta dinnanzi al Tribunale di Salerno. Il...
Svolgimento del processo
1.1. il tribunale di Salerno, con il decreto n. 1083/2020, ha ingiunto alla V.C. s.r.l. dei F.lli B. di pagare all'avv. R.L. la somma di €. 16.183,54 "a titolo di compensi professionali per attività da quest'ultima espletate in suo favore...";
1.2. la V.C. s.r.l. dei F.lli B. ha proposto opposizione deducendo, tra l'altro, che nessuna delle controversie richiamate nel ricorso monitorio si è svolta innanzi al tribunale di Salerno;
1.3. il tribunale di Salerno, con l'ordinanza in epigrafe, dopo aver disposto il mutamento del rito da ordinario in sommario a cognizione collegiale, ha rigettato l'opposizione;
1.4. il tribunale, in particolare, per quanto rileva, ha ritenuto che l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla società opponente fosse infondata sul rilievo che, a norma dell'art. 637, comma 3°, c.p.c., gli avvocati possono proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti e che, nel caso in esame, l'avv. L. ha agito in via monitoria innanzi al tribunale di Salerno quale giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine cui è iscritta, e cioè quello di Salerno;
2.1. la V.C. s.r.l. dei F.lli B., con ricorso notificato in data 6/7/2021, ha proposto, avverso la predetta ordinanza, regolamento di competenza, articolando un motivo;
2.2. la società ricorrente, in particolare, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 28 della I. n. 794 del 1942 e 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 nonché dell'art. 637 c.p.c., ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha considerato che, al contrario, ove l'avvocato abbia scelto di agire nei confronti del proprio cliente ai sensi dell'art. 28 della I. n. 794 cit., trova applicazione non l'art. 637 c.p.c.. ma solo l'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 cit., a norma del quale la competenza appartiene all’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria attività;
2.3. il tribunale di Salerno, pertanto, ha aggiunto la ricorrente, avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza poiché nessuno dei procedimenti che l'avv. L. aveva incardinato sono stati proposti innanzi a quel tribunale;
2.4. l'avv. R.L. ha depositato memoria difensiva nella quale ha, tra l'altro, dedotto di aver agito per il recupero dei propri compensi professionali non con il rito sommario speciale ma con un ordinario procedimento monitorio, al quale continuano ad applicarsi le ordinarie regole di competenza, oltre a quella stabilita dall'art. 637 c.p.c., la quale consente agli avvocati di proporre la domanda d'ingiunzione contro i propri clienti innanzi al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti e cioè, nel caso in esame, il consiglio dell'ordine di Salerno;
2.5. peraltro, ha aggiunto la resistente, l'eccezione di incompetenza è stata sollevata dall'opponente non nell'atto d'opposizione ma solo con le note di trattazione disposte per la celebrazione della prima udienza, e quindi tardivamente, posto che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione d'incompetenza per territorio deve essere sollevata, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., nell'atto di opposizione;
Motivi della decisione
3.1. la deduzione della resistente circa la tardività dell'eccezione d'incompetenza sollevata nel giudizio di merito non è ammissibile: nel procedimento per regolamento di competenza, infatti, non è consentita la proposizione di un ricorso incidentale (Cass. n. 19131 del 2005; Cass. n. 12143 del 2012) sicché l'intimato, vittorioso nel merito della questione di competenza (in quanto rigettata) ma soccombente in rito sulla stessa (poiché la tardività della relativa eccezione non è stata dichiarata dal giudice), non può, nella memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 47 c.p.c., sollevare, nei confronti del provvedimento sulla competenza già impugnato dal ricorrente, censure inerenti il mancato rilievo dell'intempestività dell'eccezione di incompetenza, che avrebbe dovuto, piuttosto, proporre, acquisitone l'interesse a seguito della notifica dell'altrui regolamento di competenza, con un'autonoma impugnazione dello stesso provvedimento, con regolamento di competenza, entro il termine di cui all'art. 47, comma 1°, c.p.c.;
3.2. il regolamento di competenza proposto dalla ricorrente è infondato;
3.2.1. in effetti, a seguito dell'introduzione dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 (che non ha abrogato l'art. 637, comma 3°, c.p.c.: Cass. n. 5810 del2015), la controversia di cui all'art. 28 della I. n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs. n. 150 cit., può essere introdotta: a) o con un ricorso ai sensi dell'art. 702- bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale", disciplinato dal comb. disp. dell'art. 14 e degli artt. 3 e 4 del citato d.lgs. e dunque dalle norme degli artt. 702-bis ss. c.p.c., salve le deroghe previste dalle indicate disposizioni del d.lgs. n. 150 cit. (come la sua proposizione, a norma dell'art. 4, comma 2, innanzi all'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera); oppure b) con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. (innanzi ai giudici competenti previsti, in via alternativa e concorrente, dall'art. 637 c.p.c., compreso, dunque, il giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine cui l'avvocato istante è iscritto), l'opposizione avverso il quale (soltanto) si propone con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis e ss. c.p.c., ed è disciplinata come nel caso sub a), ferma restando l'applicazione delle norme speciali che, dopo l'opposizione, esprimono la permanenza della tutela privilegiata del creditore e segnatamente degli artt. 648, 649 e 653 c.p.c., quest'ultimo da applicarsi in combinato disposto con l'ultimo comma dell'art. 14 e con il penultimo comma dell'art. 702-ter c.p.c. (cfr. Cass. SU n. 4485 del 2018, che ha, invece, escluso la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito di cognizione ordinaria, sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c.);
3.2.2. pertanto, nel caso in cui le pretese sono relative, come nella specie, a prestazioni giudiziali rese dall'avvocato innanzi a più uffici giudiziari, il creditore, a norma del comb. disp. dell'art. 28 della I. n. 794 del 1942 e dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, può proporre distinte domande davanti a detti uffici ai sensi del comma 2 dell'art. 14 cit., ovvero, ai sensi dell'art. 637 c.p.c., può proporre le domande in cumulo con il rito monitorio ai sensi dell'art. 637, comma 1°, c.p.c., e, dunque, davanti al tribunale competente secondo le regole della cognizione ordinaria, può proporre le domande separatamente davanti all'ufficio di espletamento delle prestazioni ai sensi del secondo comma della stessa norma, ovvero può proporre le domande cumulativamente davanti al tribunale del luogo indicato dal terzo comma dell'art. 637 c.p.c.;
3.2.3. il criterio di competenza di cui all'art. 14, comma 2, concerne, in definitiva, soltanto l'ipotesi in cui si utilizzi la forma di introduzione con il procedimento sommario e si adisca l'ufficio presso il quale sono state svolte le prestazioni: invero, poiché l'art. 28 cit. prevede l'azionabilità della domanda in via alternativa con il rito monitorio e il comma 1 dell'art. 14 prevede che è l'opposizione al decreto ingiuntivo ad essere regolata dalla norma per quanto non diversamente risposto, non si può dubitare che la competenza per l'introduzione con il ricorso monitorio sia disciplinata dall'art. 637 c.p.c., dovendosi, in sostanza, escludere che la forma monitoria di introduzione della domanda sia divenuta azionabile con il rito monitorio in subiecta materia solo davanti al giudice presso il quale le prestazioni sono state espletate (cfr. Cass. SU n. 4485 del 2018, in motiv.; Cass. SU n. 4247 del 2020, la quale, in effetti, ha solo escluso che, in caso di cumulo dell'azione per compensi relativi a vari gradi del medesimo giudizio, la soluzione possa essere costituita dalla combinazione tra le regole della competenza fissate dall'art. 14 cit. con le regole sulla competenza fissate dall'art. 637, 1° e 3° comma, c.p.c. per il procedimento di ingiunzione, sul rilievo che l'applicabilità di tali criteri quando per l'azione in giudizio l'avvocato abbia scelto la strada dell'art. 14 d.lgs. 150 cit. porterebbe all'individuazione di nuove e diverse competenze rispetto alla disciplina previgente e quindi l'interpretazione della normativa che ne deriverebbe sarebbe in contrasto con il principio fissato dall'art. 54, comma 4, lett. a) della I. delega n. 69 del 2009, che imponeva al legislatore delegato di tener fermi i criteri di competenza fissati dalla legislazione previgente, ribadendo, tuttavia, che il sistema delineato dal nuovo testo dell'art. 28 della I. n. 794 del 1942 prevede due procedimenti per il recupero nei confronti del cliente dei compensi spettanti all'avvocato per l'attività svolta nei giudizi civili, e cioè quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. e il procedimento speciale disciplinato dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 cit., ed affermando il principio per cui, nel solo caso in cui un avvocato abbia scelto di agire ex art. 28 della I. n. 794 cit., come modificato dalla lett. a) del comma 16 dell'art. 34 del d.lgs. n. 150 cit., nei confronti del proprio cliente, proponendo l'azione prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 cit., e chiedendo la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più gradi e/o fasi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa; Cass. SU n. 19427 del 2021, in motiv., che la ribadito l'assunto per cui "gli strumenti processuali utilizzabili dagli avvocati per ottenere il pagamento del compenso per prestazioni giudiziali civili sono il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e segg. cod. proc. civ., e lo speciale procedimento previsto dall'art. 28 L. 13 giugno 1942, n. 794 del 1942, nel testo sostituito dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14 ... Si è infatti affermato che il "procede" di cui all'art. 28, coniugato con l'alternativa previsione del solo procedimento monitorio, destinato, però, ad evolversi nell'opposizione secondo il rito sommario, giustifica l'affermazione che la controversia di cui all'art. 28 della L. n. 794 del 1942 deve necessariamente introdursi con le due alternative forme da tale norma previste, restando escluso, invece, che si possa introdurre con il rito ordinario e con quello sommario codicistico ... ");
3.2.4. peraltro, la controversia di cui all'art. 28 della I. n. 794 del 1942, tanto se introdotta con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., quanto se introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, ha ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato tanto se prima della lite vi sia una contestazione sull'an debeatur quanto se non vi sia e, una volta introdotta, resta soggetta (nel secondo caso a seguito dell'opposizione) al rito indicato dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 cit. anche quando il cliente dell'avvocato non si limiti a sollevare contestazioni sulla quantificazione del credito alla stregua della tariffa, ma sollevi, come nel caso' in esame, contestazioni in ordine all'esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite ed in genere riguardo all'an (Cass. SU n. 4485 del 2018);
3.3. il ricorso dev'essere, pertanto, rigettato;
4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
5. in ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, ove lo stesso venga integralmente rigettato, il ricorrente può essere obbligato al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, introdotto, con riferimento ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/1/2013, dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012 (Cass. n. 13636 del 2020);
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che liquida in €. 2.700,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.