La Cassazione ribadisce che in mancanza di espresso addebito all'esecutato del costo di registrazione, tale importo fa capo al debitore originario e non al terzo pignorato.
Un avvocato, quale creditore di una società, promuoveva espropriazione presso il terzo pignorato e successivamente proponeva nei confronti di quest'ultimo domanda di ripetizione dell'imposta di registro dell'ordinanza di assegnazione.
A seguito dell'accoglimento della domanda da parte dei Giudici di merito, il terzo...
Svolgimento del processo/ Motivi della decisione
avverso la sentenza n. 1013/2020 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 15/07/2020. udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021, dal Consigliere Relatore Dott. C.V., osserva quanto segue.
L’avvocato F.M., quale creditore di T. Italia S.p.a., promuoveva espropriazione presso il terzo P.I. S.p.a. e successivamente proponeva domanda di ripetizione dell’imposta di registro dell’ordinanza di assegnazione nei confronti di questa (quale terza pignorata). La domanda venne accolta dal Giudice di Pace di A.I. in primo grado e confermata in appello dal Tribunale di Benevento. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione, con atto affidato a tre motivi, P.I. S.p.a.. L’avvocato F.M. non ha svolto attività difensiva. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta di manifesta fondatezza del ricorso è stata ritualmente comunicata. Non risulta il deposito di memorie. Il ricorso censura come segue la sentenza d’appello. Il primo mezzo fa valere violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 474 cod. proc. civ. Il secondo motivo propone censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 57 d.P.R. n. 131 del 26/04/1986 e dell’art. 95 cod. proc. civ. Il terzo, e ultimo, mezzo, denuncia violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 95 cod. proc. civ. Il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto l’abusiva duplicazione del titolo esecutivo trattandosi di importo ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore, è inammissibile poiché quando il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento di espropriazione forzata di crediti presso terzi, pronuncia ordinanza di assegnazione contenente Ad. 14/12/2021 – CC l'espresso addebito all'esecutato — oltre che dei crediti posti in esecuzione e delle spese del processo — del costo di registrazione del provvedimento, il relativo importo deve essere annoverato tra le spese di esecuzione liquidate in favore del creditore e può essere preteso, in sede di escussione del terzo, nei limiti della capienza del credito assegnato, ai sensi dell'art. 95 cod. proc. civ. A tanto consegue il difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo contro l'originario debitore per la ripetizione delle spese di registrazione (fra le tante Cass. n. 15447 del 21/07/2020 Rv. 658506 - 01). Nel caso in esame il giudice ha accertato che l’ordinanza di assegnazione non conteneva l'espresso addebito all'esecutato del costo di registrazione del provvedimento e tale statuizione non risulta impugnata per cui il motivo difetta di decisività. Il secondo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi in quanto imperniati sulle norme relative all’imposta di registro e sul riparto delle spese nel processo esecutivo. I motivi sono fondati: in mancanza di espresso addebito all’esecutato del costo di registrazione, tale importo fa capo al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore della spesa, e non al terzo pignorato, in base all’art. 95 cod. proc. civ.; qualora per l’incapienza del credito assegnato l'importo dovuto per l'imposta di registro non possa essere effettivamente recuperato, in tutto o in parte, nei confronti del debitore del debitore (cd. debitor debitoris), questo fa capo per la differenza sussistente sin dall’inizio al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore di tutte le spese occorrenti per l'espropriazione forzata (Cass. n. 10420 del 03/06/2020 Rv. 657992 - 01). La sentenza impugnata non si è attenuta a detto principio e deve, pertanto, essere cassata. Non risultando necessari ulteriori accertamenti di merito la causa può essere decisa con rigetto della domanda proposta dall’avvocato F.M.. L’accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, e decisione nel merito, comporta la necessità di procedere a diversa regolazione delle spese di lite. Esse seguono la soccombenza dell’avvocato M. in tutte e tre le fasi del giudizio e sono liquidate come da dispositivo, con riferimento alle spese liquidate dai giudici di merito e per questa fase di legittimità tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata. L’impugnazione è stata accolta e non può esservi luogo, pertanto, alla statuizione di sussistenza dei requisiti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo e il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta; condanna l’avvocato M.F. alle spese delle fasi di merito come liquidate dal Giudice di Pace in euro 350,00, oltre euro 50,00 per spese, oltre spese generali e dal Tribunale in euro 440,00 oltre rimborso forfetario e oneri di legge e per questa fase di legittimità in euro 400,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.