Pronunciandosi sulla questione con un nuovo principio di diritto, la Cassazione precisa i confini della garanzia linguistica prevista a favore del richiedente.
In un giudizio avente ad oggetto la richiesta di protezionale internazionale, il richiedente proponeva appello avverso il provvedimento di rigetto della medesima. La Corte territoriale dichiarava il gravame inammissibile per tardività in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.
La controversia giunge in...
Svolgimento del processo
1. A.C. propose appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma che respinse il ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale che aveva rigettato l'istanza di protezione internazionale, sussidiaria e, in subordine, umanitaria. Con sentenza emessa il 19.9.19, la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello notificato il 5.4.19, perché tardivo, non proposto nel termine di 30 gg. dalla comunicazione dell'ordinanza, eseguita il 17.7.18, ovvero nel termine lungo semestrale (scaduto il 14.12.18). Ricorre in cassazione A.C. con unico motivo. Non si è costituito il Ministero.
2. Con ordinanza interlocutoria n. 4826/2021, la Sesta Sezione Civile-Prima ha rimesso la causa alla discussione in pubblica udienza con la seguente motivazione:
“Invero, secondo un recente orientamento di questa Corte, in tema di protezione internazionale l'art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 25 del 2008 non può essere interpretato nel senso di prevedere fra le misure di garanzia a favore del richiedente anche la traduzione nella lingua nota del provvedimento giurisdizionale decisorio che definisce le singole fasi del giudizio, in quanto la norma prevede la garanzia linguistica solo nell'ambito endo-procedimentale. In particolare, la Corte ha affermato che il suddetto art. 10 non estende la garanzia della traduzione al decreto del Tribunale, ma solo alle comunicazioni preordinate idonee ad assicurare la partecipazione del richiedente al procedimento; alle interlocuzioni necessarie alla presentazione e all'esame della domanda; alle produzioni documentali, il tutto in deroga all'art. 122, comma 2, e 123, c.p.c. La Corte ha ritenuto altresì che il combinato disposto degli artt.
4 e 5 del suddetto art. 10 sia da interpretare nel senso che la garanzia della traduzione non s'applichi al decreto impugnato; ciò trova plausibile spiegazione nel fatto che la mancata traduzione non potrebbe, in linea di principio costituire pregiudizio per il richiedente data la sua difesa tecnica. Infatti, il richiedente partecipa al giudizio con il ministero e l'assistenza tecnica di un difensore abilitato, in grado di comprendere e spiegargli la portata e le conseguenze delle pronunce giurisdizionali che lo riguardano (Cass., n. 23760/2019; n. 21450/2020). Secondo altro orientamento, invece, in tema di protezione internazionale, l'obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonché quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, è previsto dall'art. 10, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 25 del 2008, al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Ne consegue che, secondo tale orientamento, la parte, ove censuri la decisione per l'omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un vulnus all'esercizio del diritto di difesa (Cass., n. 13769/19; n. 11271/19; n. 11871/14). Ora, tale contrasto riguardante la questione della sussistenza, o meno, dell'obbligo di tradurre il provvedimento della Commissione territoriale, per la sua rilevanza richiede che la causa venga rinviata alla pubblica udienza”.
Motivi della decisione
1. L'unico motivo di ricorso deduce l'erronea motivazione della sentenza impugnata, relativa alla tardività dell'appello, nonché la violazione e falsa applicazione delle norme sulla remissione in termini, in quanto la Corte territoriale, rilevando che la mancata traduzione dell'ordinanza del Tribunale nella lingua conosciuta dal ricorrente non costituisse un vizio legittimante la remissione in termini per la proposizione dell'appello, aveva rigettato l'istanza del ricorrente.
2. Il ricorso è infondato.
2.1 Occorre premettere in termini generali che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte l'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, il quale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (Cass. Sez. U, Sentenza n. 32725 del 18/12/2018). Ritiene il ricorrente che la mancata traduzione del provvedimento reso dal Tribunale (ed oggetto dell’impugnazione in appello ritenuta tardiva dalla corte territoriale), determinando l’impossibilità per il ricorrente di conoscere il contenuto della decisione, integri una causa non imputabile della decadenza in cui sarebbe incorso nell’impugnazione tardiva del provvedimento stesso. L’ordinanza interlocutoria n. 4826/2021 ha invece riscontrato un contrasto interno alla Prima Sezione in ordine all’interpretazione dell’art. 10, 5 comma, d.lgs. n. 25/2008 (nei termini sopra ricordati in premessa), in ragione del quale ha rimesso la questione alla discussione in pubblica udienza.
2.2 Il ricorso è infondato. Ritiene infatti il Collegio che sia preferibile l’opzione interpretativa seguita da Cass. 23760/2019.
2.2.1 Sul punto giova ricordare che questa Corte nell’arresto da ultimo menzionato ha espressamente chiarito - con argomentazioni qui condivise che -, in tema di protezione internazionale, l'art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 25 del 2008 non può essere interpretato nel senso di prevedere fra le misure di garanzia a favore del richiedente anche la traduzione nella lingua nota del provvedimento giurisdizionale decisorio che definisce le singole fasi del giudizio, in quanto la norma prevede la garanzia linguistica solo nell'ambito endo-procedimentale e inoltre il richiedente partecipa al giudizio con il ministero e l'assistenza tecnica di un difensore abilitato, in grado di comprendere e spiegargli la portata e le conseguenze delle pronunce giurisdizionali che lo riguardano (nello stesso senso v. anche: Cass. 21450/2020).
2.2.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione internazionale, l'obbligo di tradurre gli atti relativi alle fasi impugnatorie davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, costituisce uno strumento di tutela apprestato dall'art. 10, comma 5, del d.lgs. 28/1/2008, n. 25, al fine di assicurare all'interessato- richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. In vari precedenti giurisprudenziali è stato ricordato da questa Corte che il giudizio in questione ha ad oggetto non il provvedimento in sé della Commissione, bensì la sussistenza del diritto alla protezione internazionale, con la conseguenza che la violazione degli obblighi di traduzione (al pari di quello di consegna di copia autentica) del provvedimento non rileva di per sé, bensì solo nella misura in cui abbia prodotto una lesione all'esercizio del diritto di difesa del richiedente. Ne consegue ancora, secondo tali arresti giurisprudenziali, che la parte la quale censuri la decisione che non si sia attenuta all'osservanza di tale obbligo, deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un vulnus all'esercizio del diritto di difesa incidendo sulla correttezza del provvedimento finale, non potendosi genericamente denunciare la mancata osservanza della norma relativa all'obbligo di traduzione (Sez. 6-1, n. 11295 del 26/04/2019; Sez. 6-1, n. 24543 del 21/11/2011; Sez. 6-1, n. 11871 del 27/05/2014: cfr. anche più recentemente: Cass. 11271/2019; Cass. 13769/2019; Cass. 18723/2019; Cass. 18643/2020).
2.2.3 Occorre tuttavia precisare che rappresenta ferma convinzione di questo Collegio che l'art.10, comma 5, del d.lgs. 25 del 28/1/2008 non possa essere interpretato nel senso di prevedere, fra le misure di garanzia a favore del richiedente la protezione internazionale, anche la traduzione in lingua nota del provvedimento giurisdizionale decisorio che definisce le singole fasi del giudizio (così, Cass. 23760/2019, cit. supra), prevedendo la predetta disposizione solo che in caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale, allo straniero, “durante lo svolgimento del relativo giudizio”, siano assicurate le stesse garanzie di cui al presente articolo (l'art.10). Deve infatti ritenersi che - anche a prescindere dall'argomento testuale, che, comunque, riferisce chiaramente la previsione all'ambito endo-procedimentale («...durante lo svolgimento...») – “il comma precedente (il quarto) dello stesso articolo, dedicato appunto alla garanzia linguistica, prevede che tutte le comunicazioni concernenti il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale siano rese al richiedente nella prima lingua da lui indicata, o, se ciò non è possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato” (cfr. sempre Cass. 23760/2019, cit. supra). Risulta pertanto chiaro l’ambito solo endo-procedimentale della garanzia linguistica prevista dal citato art. 10, commi 4 e 5, d.lgs. n. 25/2008. Deve pertanto ritenersi convincente e condivisibile l’argomentazione spesa da Cass. 23760/2019, cit. supra, secondo cui, verbatim “La garanzia linguistica è quindi assicurata a) per le comunicazioni, preordinate ad assicurare la partecipazione del richiedente, b) per tutte le interlocuzioni connesse alla presentazione ed all'esame della domanda, imponendo pertanto l'assistenza dell'interprete in caso di contatto diretto fra la parte e il Giudice in modo da acquisire al processo un contributo dichiarativo informato e consapevole da parte del richiedente asilo (interrogatorio libero, spontanee dichiarazioni, rinnovo o integrazione del colloquio personale), con l'introduzione di una regola più ampia e protettiva di quella sancita in via generale dall'art.122, comma 2, cod. proc. civ., ed infine c) per le produzioni documentali, anche in questo caso introducendo una deroga al regime discrezionale di cui all'art.123 cod. proc. civ. ”Ne consegue che il combinato disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 10 non determina l’obbligo di traduzione in lingua nota al richiedente asilo del provvedimento giurisdizionale con cui il giudice adito definisce il grado del giudizio avanti a lui. Del resto, occorre qui evidenziare che il richiedente asilo, ricorrente in sede giurisdizionale, partecipa al giudizio con il ministero e l'assistenza tecnica di un difensore abilitato, perfettamente in grado di comprendere e spiegare al proprio cliente nell'ambito della relazione difensiva (e tenuto a farlo per obbligo professionale), i contenuti, la portata e le conseguenze delle pronunce giurisdizionali che lo riguardano (così, Cass. 23760/2019, cit. supra). Del resto, non va neanche dimenticato che la questione prospettata dal ricorrente riguarda invero il profilo dell’accoglibilità o meno della istanza di rimessione in termini in ordine all’impugnativa di un provvedimento giurisdizionale per il quale – è il caso di ribadirlo – valgono le consuete regole processuali dettate dagli artt. 122 e 123 cod. proc. civ. in tema di utilizzo della lingua italiana e di eventuale nomina dell’interprete per la forma degli “atti e dei provvedimenti” nel processo civile.
2.2.4 Occorre affermare il seguente principio di diritto: “In tema di protezione internazionale, l'art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 25 del 2008 non può essere interpretato nel senso di prevedere fra le misure di garanzia a favore del richiedente anche la traduzione nella lingua nota del provvedimento giurisdizionale decisorio che definisce le singole fasi del giudizio, in quanto la norma prevede la garanzia linguistica solo nell'ambito endo-procedimentale e inoltre il richiedente partecipa al giudizio con il ministero e l'assistenza tecnica di un difensore abilitato, in grado di comprendere e spiegargli la portata e le conseguenze delle pronunce giurisdizionali che lo riguardano.
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.