Il mancato rilascio di copia delle registrazioni da parte del P.M. non determina l'inutilizzabilità delle stesse ma dà luogo a una nullità di ordine generale, a regime intermedio, i cui effetti sono limitati alla fase dell'impugnazione cautelare.
In sede di riesame, il Tribunale di Roma confermava parzialmente l'ordinanza cautelare emessa dal GIP, con la quale era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato in relazione alla partecipazione alla commissione di numerosi reati tributari nelle vesti di finanziatore di un sodalizio criminoso.
Contro tale decisione, l'indagato propone...
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 7 maggio 2021 il Tribunale di Roma, in sede di riesame, confermava parzialmente l'ordinanza cautelare emessa dal GIP di Roma del 25 febbraio 2021 che disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di M.A., indagato in relazione alla vasta indagine per il reato di cui all'art 416 cod. pen., contestato al capo 1) di imputazione, in quanto partecipe, nel ruolo di finanziatore di un sodalizio criminoso finalizzato alla commissione di più reati tributari, perpetrati anche mediante l'utilizzo di società cartiere, che aveva come base il deposito fiscale dell'azienda M.P. operante nel settore della commercializzazione di prodotti petroliferi. Al predetto venivano inoltre addebitati numerosi reati in materia tributaria e di accise, per aver posto in essere plurime violazioni tributarie, in particolare emissione di fatture per operazioni inesistenti, con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare con tali condotte organizzazioni criminali di stampo mafioso. Veniva invece esclusa la sussistenza di un compendio di gravità indiziaria in ordine al capo 3° (autoriciclaggio).
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato M.A., tramite i propri difensori di fiducia, ciascuno dei quali ha depositato separato atto. Nel ricorso depositato dall'Avv. V.S., vengono articolati tre motivi di doglianza:
2.1. Con il primo si eccepisce erroena applicazione di una norma processuale ex art. 606, lett. c) cod. proc. pen. con riferimento all'art. 268, comma 8 cod. proc. pen. e carenza ed illogicità della motivazione sul punto. Nel considerare la rilevanza gravemente indiziaria attribuita alla conversazione tra presenti del 13 gennaio 2018, che dimostrerebbe l'avvenuta consegna dell'indagato della somma di euro 500 mila a C.A., che li avrebbe poi riversati nella società M.P., si eccepisce che la difesa in data 12 aprile 2021, tramite pe cavava avanzata richiesta di ascolto e/o estrazione copia delle fonie richiamate nell'ordinanza di custodia cautelare , sollecitando in data 234 aprile; che l'ascolto ed estrazione di copia erano stati autorizzati il 24 aprile, ma solo dopo appositi contatti con le segreteria, in data 3 maggio, veniva consegnato il CD con i dati richiesti, CD nel quale risultava mancare il progressivo n. 2640, contenente detta intercettazione. Con richiesta alla Procura in data 5 maggio 2021 via pec, ma trasmessa al PM competente solo il giorno successivo, si richiedeva specificamente copia di tale progressivo, e pertanto l'udienza del riesame veniva rinviata su istanza della difesa ex art. 309, comma 9 bis cod. proc. pen. al 7 maggio. Ma il file audio, rimasto nel possesso della GDF di Napoli, veniva dato nella disponibilità della difesa, a causa del disguido sopramenzionato, solo un'ora ed un quarto prima dell'udienza, di talché, trattandosi di una conversazione in dialetto napoletano di oltre un'ora, la difesa non era stata nelle condizioni di trarre elementi utili all'esercizio della difesa nella udienza del Riesame. L'eccezione di nullità era stata formulata innanzi al Tribunale che l'ha respinta con argomentazione che viene censurata in questa sede, richiamando l'arresto delle Sezioni Unite Lasala, avendo la stessa ordinanza dato atto della tempestività con la quale la difesa aveva richiesto tale ascolto al fine di esercitare un'effettiva difesa e si chiede l'inutilizzabilità di tale intercettazione.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 416-bis.1 cod. pen., nonché mancanza, apparenza ovvero contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per avere ritenuto configurabile in capo al M. la circostanza aggravante nella sua declinazione soggettiva, non risultando elementi diversi dalla ipotizzata riferibilità al M. stesso, nonostante i precedenti a lui riferibili risultino risalenti nel tempo. Di contro non sarebbero emersi indizi di finalità ulteriori a quella della soddisfazione di interessi economici dell'indagato.
2.3. Con il terzo motivo si deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare in ordine al concreto ed attuale pericolo di reiterazione. Il Tribunale ha ipotizzato una presunta mafiosità del ricorrente, in ordine a pronunce relative agli anni '80, fondando il giudizio di pericolosità su mere congetture
3. Nel ricorso depositato dall'Avv. S.S., vengono articolati quattro motivi di doglianza.
3.1. Con il primo motivo vengono articolate le medesime doglianze già sintetizzate nel primo motivo del precedente ricorso.
3.2. Con il secondo motivo si eccepisce violazione di legge, avendo il Tribunale supplito per mezzo di un potere di integrazione della motivazione esercitato in maniera impropria alla eccepita omessa valutazione del materiale indiziario in violazione dell'art. 292, lett. c) cod. proc. pen. operata dal G.I.P.
3.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, primo comma, lett- c) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 546, primo comma lett. e) e 273 comma 1 ed 1-bis cod. proc. pen. per avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza mediante una interpretazione travisata e falsificante delle intercettazioni, frammentandone la valutazione ed il significato, soprattutto avuto a riguardo alle conversazioni che hanno riguardato C.A., del quale era evidente il contenuto di millanteria.
3.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416-bis.l cod. pen., come già indicato nel secondo motivo del ricorso redatto dall'altro difensore.
4. La Procura generale ha depositato requisitoria scritta con la quale chiede dichiararsi il rigetto dei ricorsi.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso sollevato da ciascuno dei difensori fiduciari, e di identico contenuto, risulta, in parte, fondato.
1.1. È stato infatti recentemente precisato che il mancato rilascio di copia delle registrazioni da parte del pubblico ministero non determina l'inutilizzabilità delle stesse ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., bensì dà luogo ad una nullità di ordine generale, a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., i cui effetti sono limitati alla sola fase dell'impugnazione cautelare (cfr. Sez.6, n. 26447 del 14/04/2021, Puglia, Rv. 281689 - 02, che ha precisato che la nullità in questione travolge la sola pronuncia del tribunale del riesame, emessa sulla base delle intercettazioni non messe a disposizione della difesa, ma non determina alcun effetto invalidante retroattivo rispetto all'ordinanza cautelare genetica). L'arresto segue un indirizzo giurisprudenziale ormai prevalente, a fronte del diverso orientamento che stabilisce che l'omessa consegna da parte del pubblico ministero dei file audio delle registrazioni di conversazioni intercettate, utilizzate per l'emissione dell'ordinanza cautelare, determina l'inutilizzabilità a fini cautelari di tali conversazioni nel caso in cui, pur in mancanza di formule sacramentali nella richiesta di accesso, sussistano elementi, desumibili dal suo contenuto o dal comportamento del difensore, da cui desumere inequivocabilmente la riferibilità di detta richiesta al soddisfacimento di esigenze correlate allo stato custodiale (così Sez.6, n. 32391 del 22/05/2019, R., Rv. 276476 - 01), considerato anche che, nel caso di specie, l'Ufficio di Procura ebbe a consegnare il CD in proprio possesso nel quale non era incluso, per mero errore tecnico probabilmente, proprio il file audio di interesse, che l'ufficio inquirente ha potuto consegnare alle difese solo dopo averne richiesto la trasmissione alla polizia giudiziaria che aveva svolto le operazioni di ascolto.
1.2. Questo Collegio intende confermare il principio espresso nel recente arresto del 2021, che si pone in linea con una giurisprudenza ormai consolidata nel ritenere che sussiste il diritto del difensore di chiedere ed ottenere dal pubblico ministero copia dei supporti magnetici o informatici delle registrazioni di video riprese utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, siano esse riconducibili alle intercettazioni ovvero, in quanto non effettuate nell'ambito del procedimento penale, ai documenti, poiché la prova dei fatti dalle stesse rappresentati non deriva dal riassunto o dalla interpretazione che di esse si faccia negli atti di polizia giudiziaria, ma dal contenuto stesso delle registrazioni documentate nei relativi supporti, a nulla rilevando che la relativa disciplina non sia rinvenibile negli artt. 266 ss. cod. proc. pen. (cfr. Sez.6, n. 37476 del 03/07/2017, S., Rv. 271371 - 01; si veda anche Sez.3, n. 10951 del 17/01/2019, Spada, Rv.275868).
1.3. Nel caso di specie, infatti, la difesa ha specificamente evidenziato, come da allegati documentali al ricorso - e come del resto la stessa ordinanza impugnata dà conto - di avere posto in essere tutto quanto nelle proprie possibilità per entrare in possesso della copia del file audio riproducente la comunicazione intercettazione individuata, certamente importante per fondare il giudizio di gravità indiziaria in capo al ricorrente, in tempo utile a svolgere una difesa effettiva innanzi al Collegio del riesame e pertanto risulta perfettamente adempiuto agli oneri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, che ha affermato il principio che grava sulla difesa che deduca la nullità a regime intermedio, derivante dal mancato rilascio di copia delle intercettazioni utilizzate per l'emissione di una misura cautelare personale, il duplice onere di provare sia la tempestiva richiesta rivolta al pubblico ministero, sia l'omesso o il ritardato rilascio della documentazione richiesta (cfr. Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, S., Rv. 281273 - 01), con l'ulteriore onere di munirsi del materiale tecnico su cui trasfondere il contenuto dei file (Così, Sez.3, n. 16677 del 02/03/2021, PG c B., Rv.281649 -01).
1.4. A tale proposito la risposta del Collegio del riesame all'eccezione difensiva sollevata preliminarmente (pagg. 5 e 6 del provvedimento) non risulta soddisfacente: nel caso concreto il punto da decidere non era la valutazione di negligenza del comportamento dell'Ufficio di Procura - che peraltro non appare in discussione neppure nella presente sede - ma il fatto concreto che "problemi tecnici" (come definiti dall'ordinanza stessa) avessero impedito l'audizione della conversazione da parte dei difensori e quindi un effettivo esercizio della difesa dell'indagato quanto al suo integrale contenuto.
2. Pertanto è necessaria una nuova valutazione del compendio indiziario mediante l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per il suo esame al Tribunale di Roma e devono considerarsi conseguentemente assorbite le altre doglianze.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..