Superbonus: per la sostituzione integrale di una “facciata continua” occorre l’asseverazione dei tecnici
Il condominio istante intende procedere con alcuni interventi tesi alla riqualificazione energetica dell'intero edificio di sei piani fuori terra e di un piano interrato (costituito da
trentasei unità immobiliari delle quali trentacinque a destinazione residenziale ed una a destinazione commerciale). La facciata dell'edificio posta ad est è del tipo a
«facciata continua» e
«si presenta come una struttura unica costituita da montanti verticali agganciati alla struttura portante dell'edificio e traversi orizzontali agganciati ai montanti, il tutto sostenente i pannelli vetrati non apribili e gli elementi finestrati (cd. "tamponamenti apribili scorrevoli") agganciati a loro volta ai montanti e ai traversi».Premesso ciò, con il presente
interpello n. 61 del 1° febbraio 2022, l'istante ha posto l'interrogativo della possibilità del Superbonus (di una serie di interventi) con particolare riferimento anche alla sostituzione della "facciata continua", e se i beneficiari di tale detrazione possano optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell'
articolo 121 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020.
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In argomento giova ricordare che in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. In particolare, qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio. Inoltre, ai sensi del citato articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta a fronte di taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici indicati nel comma 1 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati") indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119, realizzati, tra l'altro su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia "trainanti", sia "trainati"). La maggiore aliquota si applica solo se gli interventi trainati sono eseguiti congiuntamente con almeno uno dei predetti interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi.
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Osserva il Fisco, relativamente alla possibilità di fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione integrale della "facciata continua", tale intervento
rientra tra quelli ammessi all'agevolazione fiscale qualora siano rispettate le condizioni previste dal citato
articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 e sussistano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020 per le finestre comprensive di infissi. La verifica che tale intervento è conforme ai requisiti tecnici richiesti è
asseverata - al pari di ogni altro intervento " trainante" o "trainato" di efficienza energetica - da un tecnico abilitato, ai sensi del comma 13 del citato articolo 119 del decreto Rilancio.
Infine, nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti richiesti dalle norme, i soggetti beneficiari dell'agevolazione, possono optare, ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio, in luogo dell'utilizzo diretto del Superbonus, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura) o, in alternativa per la cessione ad altri soggetti di un credito d'imposta di importo corrispondente alla predetta detrazione.