Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga al prossimo 17 febbraio 2022, del termine fissato dal Decreto Sostegni-ter, per dare il via alla norma che prevede la possibilità di effettuare un'unica cessione in caso di detrazioni per interventi edilizi.
In argomento sappiamo che il
Decreto Sostegni-ter (
D.L. n. 4/2022), recante «
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonchè per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», pubblicato in G.U. n. 21 del 27 gennaio 2022, ha introdotto il
limite di un solo passaggio della cessione del credito in materia di Superbonus e degli altri bonus edilizi. La nuova disposizione modifica l'art. 121 del
D.L. n. 34/2020, cioè la disposizione che regola lo sconto in fattura e la cessione del credito corrispondente alle detrazioni fiscali.
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In particolare, secondo le nuove regole:
- il beneficiario della detrazione potrà cedere il credito ad altri soggetti, banche e intermediari finanziari, ma questi non potranno cederlo a loro volta;
- i fornitori che praticano lo sconto in fattura potranno recuperare lo sconto sotto forma di credito di imposta e cederlo una sola volta ad altri soggetti, banche o intermediari finanziari, ma questi ultimi non potranno cederlo a loro volta;
- tutti i contratti stipulati violando queste regole saranno considerati nulli.
Pertanto, nell'ipotesi di sconto in fattura, l'impresa concedente potrà, a sua volta, cedere il credito ad altri soggetti, banche e ad intermediari finanziari, una sola volta. Nel caso di cessione del credito, non sono ammesse ulteriori cessioni successive alla prima.
La disposizione in esame, inoltre, (prevedeva) che con riferimento ai crediti che alla data del 7 febbraio 2022 erano stati già oggetto di sconto in fattura o cessione del credito possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
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Invero, considerato che il
D.L. n. 4/2022 è entrato in vigore il 27 gennaio 2022, mentre il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi viene aggiornato, per tener conto delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2022, a partire dal 4 febbraio 2022, per l'esercizio delle opzioni, riguardo agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022, e a partire dal 24 febbraio 2022, per l'esercizio delle opzioni relative alla nuova agevolazione per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche, con il provvedimento (prot. n. 2022/37381),
viene prorogato il termine a cui fare riferimento per individuare i crediti, che sono stati precedentemente oggetto delle opzioni per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la cessione di un credito d'imposta, che possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. E non solo, con la stessa decisione normativa, per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche, lo stesso termine è slittato di un mese, al 7 marzo.
Oltre a ciò, con altro documento del 3 febbraio 2022 (prot. n. 2022/35873) è stata approvata, anche, la nuova versione del modello di comunicazione delle opzioni e le relative istruzioni e specifiche tecniche, che tengono conto delle inedite misure per gli interventi per i quali sono esercitabili le opzioni e sull'obbligo di apporre il visto di conformità alla comunicazione. Il nuovo modello per la comunicazione all'Agenzia della cessione del credito è da oggi operativo. Rimodulato l'esercizio delle opzioni. Concessi 10 giorni in più del periodo “transitorio”.
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Dopo l'approvazione del nuovo modello di comunicazione delle opzioni di cessione o di sconto in fattura, l'Agenzia ha aggiornato il canale per la relativa trasmissione. I contribuenti potranno comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità utilizzando il nuovo modello. Permane, invece, l'obbligo del visto di conformità per bonus facciate e Superbonus.
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