La presenza di alcuni indici, quali la cessata convivenza o il cambio di dimora del compagno violento, rende adeguate misure alternative, e meno afflittive, rispetto agli arresti domiciliari.
Il Tribunale del riesame confermava l'ordinanza del Gip applicativa della misura degli arresti domiciliari, predisposta nei confronti dell'indagato per il reato di maltrattamenti in danno della convivente.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, lamentando che il Tribunale,...
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale del riesame di Caltanissetta, con ordinanza del 30 settembre 2021, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna applicativa della misura degli arresti domiciliari nei confronti di (omissis) indagato del reato di maltrattamenti in danno della convivente (omissis) Il Tribunale, al fine di rimarcare la gravità del quadro indiziario -peraltro non contestato dalla difesa dell'indagato-, valorizzava le dichiarazioni della persona offesa, ritenute lineari, coerenti e attendibili circa le condotte minacciose e violente poste in essere per anni da (omissis) - anche a causa dell'abuso di sostanze alcoliche-, tanto da infondere nella vittima un forte timore per la propria incolumità. Le dichiarazioni della vittima erano riscontrate dalle circostanze registrate dagli operatori di polizia giudiziaria intervenuti nel corso delle ripetute liti scoppiate fra i conviventi all'interno dell'abitazione, spesso trovata a soqquadro, così come l'indagato era stato rinvenuto in stato di ebbrezza. Ad ulteriore supporto si aggiungevano le dichiarazioni rese da appartenenti alla famiglia di origine della donna, che avevano dato conto del temperamento irascibile di (omissis) e dei frequenti litigi fra i conviventi. Per contro il Tribunale non riteneva condivisibile la versione dei fatti offerta dall'indagato, tese a minimizzare le proprie responsabilità, puntando l'accento sulla elevata conflittualità che caratterizzava la convivenza. Il Tribunale, con riguardo all'adeguatezza della misura e all'esigenza di salvaguardare l'incolumità della persona offesa, riteneva significativi -per l'alta probabilità di reiterazione del reato- il carattere iracondo di (omissis) , la elevata frequenza dei comportamenti vessatori, i significativi precedenti penali -anche per rissa e minaccia- che denotavano l'incapacità dell'indagato di autocontrollo verso la convivente, cui continuava ad infliggere condizioni di vita insopportabili e vessatorie e di conseguenza necessario il prescritto presidio cautelare. Pur riscontrando positivamente la intervenuta presa di contatto con il Sert per affrancarsi dall'etilismo e intraprendere un percorso riabilitativo, sottolineava le pregresse ricadute dell'indagato nella dipendenza da alcool con contestuale interruzione dei programmi di recupero intrapresi. Tali considerazioni giustificavano l'adeguatezza della misura prescelta in grado di ostacolare la reiterazione delle condotte senza eccessiva compromissione della libertà personale di (omissis).
2. Il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, censurando la suddetta ordinanza per vizio di motivazione con riguardo alla adeguatezza della misura cautelare applicata, poiché il Tribunale non ha tenuto in adeguata considerazione la cessazione della convivenza con la persona offesa e il trasferimento dal paese di (omissis) alla città di (omissis) ove ha intrapreso un programma terapeutico riabilitativo presso il Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di (omissis). Tali circostanze - intervenute prima dell'emissione dell'ordinanza cautelare- sono fondamentali, posto che il presupposto dei comportamenti maltrattanti era costituito dalla conflittuale convivenza fra le parti. Viceversa, il Tribunale ha valorizzato unicamente il rischio di ricaduta nell'abuso di sostanze alcoliche, senza indicare alcun elemento su cui basare la possibilità di una ripresa della convivenza. In ogni modo l'adeguatezza della misura non è supportata da adeguata motivazione, ben potendo le esigenze cautelari ritenute trovare adeguato argine con l'allontanamento dalla casa familiare e/o con il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o il divieto di dimora in (omissis).
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito illustrati.
2. Va rilevato che, con riferimento alla valutazione di sussistenza delle specifiche esigenze cautelari, i Giudici del riesame hanno argomentato seguendo un percorso logico e immune da censure, conformandosi pienamente agli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità. Il Tribunale ha indicato che il pericolo di reiterazione è concretamente desumibile dalle modalità particolarmente allarmanti delle condotte contestate, rivelatrici di incapacità di contenere gli impulsi negativi e aggravate dall'abuso di sostanze alcoliche, non scongiurato dall'avere intrapreso un percorso riabilitativo alla luce dei pregressi esiti negativi di analoghi tentativi. Tuttavia, è fondata la doglianza riguardante l'adeguatezza della misura applicata. Il Tribunale ha illustrato le ragioni della inidoneità di una misura meno afflittiva a fronteggiare il rischio di reiterazione criminosa rappresentando che gli arresti domiciliari sono giustificati e idonei a salvaguardare l'incolumità fisica e psichica della persona offesa, contemperando quindi le contrapposte esigenze di impedire il pericolo di recidivanza e di evitare una eccessiva compressione della libertà personale. I Giudici del riesame, peraltro, non si sono misurati realmente con la significativa valenza di un divieto di avvicinamento alla persona offesa e a luoghi da questa frequentati, ovvero del divieto di dimora in (omissis), specie alla luce della interruzione della convivenza e del trasferimento in diversa località, intervenuti già prima dell'applicazione della misura cautelare.
3. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata limitatamente alle esigenze cautelari - sotto il profilo dell'adeguatezza della misura applicata- con rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuovo esame.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.