Se il processo penale si conclude con un'assoluzione, la persona che ne è stata oggetto è innocente agli occhi della legge e deve essere trattata in modo coerente con tale innocenza in tutti i successivi procedimenti che la riguardano.
L'attuale ricorrente riferisce che il fratello aveva incardinato nei suoi confronti un giudizio al fine di ottenere la restituzione di un immobile sul presupposto di averglielo concesso in comodato, giudizio che era terminato con una decisione di rigetto. A questo punto, lo stesso agiva in giudizio per il riconoscimento della proprietà dello stesso immobile per intervenuta usucapione e...
Svolgimento del processo/Motivi della decisione
- ritenuto, in fatto, che L.T. ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 1793/18, del 25 giugno 2018, della Corte di Appello di Venezia, che respingendone il gravame esperito avverso la sentenza n. 2205/14, del 27 giugno 2014, del Tribunale di Padova - ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento danni proposta dall'odierno ricorrente nei confronti del fratello G.T.(al quale subentrava, nel corso del giudizio di appello, la vedova E.Z., essendo costui nel frattempo deceduto), in relazione al falso giuramento da quest'ultimo prestato nella causa instaurata da L.T. per far accertare l'intervenuto acquisto per usucapione di un immobile sito nel Comune di Galleria Veneta; - che il ricorrente riferisce che il fratello G. ebbe ad incardinare nei suoi confronti, nel 2001, un giudizio ex art. 447- bis cod. proc. civ., per ottenere la restituzione di quello stesso immobile, sul presupposto di averglielo concesso in comodato; - che conclusasi tale controversia con il rigetto della domanda, essendosi ritenuta non provata la conclusione del contratto di comodato, ed essendosi inoltre affermato non esservi "prova che il convenuto abbia cominciato ad occupare i locali semplicemente come detentore" (dovendosi, anzi, escludersi l'esistenza del mero "animus detinendi"), L.T. agiva, nello stesso anno, per il riconoscimento della proprietà del bene per intervenuta usucapione; - che in tale secondo giudizio, l'attore L.T. deferiva al fratello G. giuramento decisorio sulle seguenti circostanze: "Giuro e giurando nego che T. L. dal 1976 al 01.01.2001 ha avuto la disponibilità esclusiva, in modo visibile, pacifico, continuo, ininterrotto, di parte dell'immobile sito e censito in Galleria Veneta, già (omissis), ora (omissis), Sez. Unica, foglio 9, mappale 120, casa urbana di piani 2, vani 4, e precisamente delle due stanze ubicate entrambe, entrando sulla destra, una al piano terra (cucina) e l'altra (camera da letto) sovrastante"; "Giuro e giurando nego che T. L. dal 1976 al 01.01.2001 ha impiegato come suo ripostiglio chiuso a chiave parte dell'immobile sito e censito in Galleria Veneta, già (omissis), ora (omissis), Sez. Unica, foglio 9, mappale 120, casa urbana di piani 2, vani 4, e precisamente delle due stanze ubicate entrambe, entrando sulla destra, una al piano terra (cucina) e l'altra (camera da letto) sovrastante"; - che prestato dal convenuto G.T. il giuramento deferitogli, il Tribunale, sul rilievo della vincolatività del suo esito, rigettava la domanda di usucapione; - che tale essendo l'antefatto del presente giudizio, L.T. riferisce, altresì, di aver incardinato il presente giudizio risarcitorio, ex art. 2738, comma 2, cod. civ., per ottenere il ristoro dei danni subiti in ragione del giuramento assunto come falso; - che l'adito giudicante patavino, tuttavia, rigettava la domanda, sul presupposto che la querela presentata da L.T. nei confronti del fratello G. - come da costui eccepito, nel costituirsi nel giudizio risarcitorio - per il reato di cui all'art. 371 cod. pen. aveva provocato una richiesta di archiviazione accolta (ad onta dell'opposizione ex art. 410 cod. proc. pen., proposta della persona offesa) dal G.i.p. del Tribunale di Padova; - che esperito gravame dall'attore soccombente, quantunque il giudice di appello avesse rilevato - sulla scorta di quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 3, sent. 19 ottobre 2015, n. 21089, Rv. 637494-01) – che l'intervenuta archiviazione del procedimento penale per il reato di falso giuramento non fosse ostativa della possibilità di conseguire il risarcimento ex art. 2738, comma 2, cod. civ., rigettava, nondimeno, egualmente la domanda; - che a tale esito il giudice di appello perveniva sul rilievo che, ai fini dell'accoglimento della stessa, dovesse dimostrarsi - mercé la prova per testi richiesta (della quale, pertanto, confermava l'inammissibilità, data l'estraneità dei suoi capitoli rispetto a tale tema) - che G.T. fosse consapevole che il godimento dell'immobile, da parte del fratello L., fosse "non a titolo di comodato", bensì in modo "pieno ed esclusivo", ovvero che avesse "tutte le caratteristiche richieste dalla legge per l'usucapione"; - che escludeva, inoltre, la Corte territoriale la possibilità di valorizzare la sentenza resa all'esito del giudizio ex art. 447-bis cod. proc. civ., che aveva rigettato la domanda di restituzione dell'immobile già avanzata da G.T. nei confronti del fratello L., giacché essa aveva lasciato, per l'appunto, impregiudicata la questione dell'esistenza in capo a quest'ultimo di un possesso "ad usucapionem"; - che secondo il giudice di appello, infatti, non sarebbe "in discussione l'accertamento giudiziale", bensì "la realtà sostanziale e la consapevolezza del giurante di affermare cose contrarie al vero", e ciò "in senso effettivo"; - che su tali basi, dunque, il giudice di seconde cure affermava, conclusivamente, che, "se per un verso è pacifico che T.L. utilizzava due stanze come deposito ( e in tal senso è prospettabile come non rispondente al vero il giuramento sul secondo capitolo allo scopo formulato), dall'altro la circostanza non è decisiva per quanto in precedenza esposto in ordine al titolo del godimento, elemento decisivo della causa", sicché, in tal senso, "non vi è prova della falsità del giuramento sul primo capitolo all'uopo formulato, che il capitolo decisivo della presente causa in quanto attiene all'usucapione", sul "cui mancato riconoscimento" la Corte territoriale ha ritenuto commisurata "la domanda di risarcimento danni"; - che avverso la decisione della Corte lagunare ricorre per cassazione il T., sulla base di sei motivi; - che il primo motivo denunzia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 2738, comma 2, cod. civ. e 371 cod. pen.; - che si censura, in particolare, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui, "se per un verso è pacifico che T.L. utilizzava due stanze come deposito (e in tal senso è prospettabile come non rispondente al vero il giuramento sul secondo capitolo allo scopo formulato), dall'altro la circostanza non è decisiva per quanto in precedenza esposto in ordine al titolo del godimento, elemento decisivo della causa", sicché, sotto questo profilo, "non vi è prova della falsità del giuramento sul primo capitolo all'uopo formulato, che il capitolo decisivo della presente causa in quanto attiene all'usucapione", sul "cui mancato riconoscimento" la Corte territoriale ha ritenuto commisurata "la domanda di risarcimento danni"; - che, secondo il ricorrente, la Corte territoriale - riconoscendo "come non rispondente al vero il giuramento sul secondo capitolo", ma respingendo, nel contempo, la domanda risarcitoria - avrebbe contravvenuto al consolidato principio secondo cui "il reato di falso giuramento della parte è configurabile ogni volta che vi sia contrasto fra quanto viene giurato e la verità obiettiva, non essendo rilevante che tale contrasto sia totale o parziale, o che il falso interessi uno o più punti della formula del giuramento" (è citata Cass. Sez. 6 Pen., sent. dep. 13 gennaio 2016, n. 1066); - che, difatti, la sentenza impugnata - negando rilievo alla falsità che ha interessato solo un punto della formula di giuramento - avrebbe contravvenuto al principio "de quo", così falsamente applicando artt. 2738, comma 2, cod. civ. e 371 cod. pen.; - che il secondo motivo denunzia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 11, comma 6, Cast. e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza "per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili"; - che si censura, nuovamente, l'affermazione già sopra riportata, costituendo "una contraddizione insanabile", secondo il ricorrente, sostenere che due affermazioni aventi lo stesso contenuto - quali quelle oggetto dei due capitoli del deferito giuramento, essendo l'una la parafrasi dell'altra - "siano allo stesso tempo una vera e l'altra falsa"; - che il terzo motivo denunzia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 2738, comma 2, cod. civ. e 371 cod. pen.; - che, in questo caso, la censura si appunta sul fatto che la Corte veneziana, lungi dal limitarsi ad accertare - come sarebbe stata tenuta a fare - la falsità del giuramento in relazione anche solo ad uno dei due capitoli, avrebbe addirittura (ri)valutato "la decisorietà o meno del giuramento", e ciò, in particolare, nella parte in cui afferma che, ai fini della sussistenza dell'illecito e dell'accoglimento della domanda risarcitoria, "elemento decisivo della causa" non era la circostanza oggetto del primo capitolo, bensì del secondo, giacché esso "attiene all'usucapione", sul "cui mancato riconoscimento" la sentenza impugnata ha ritenuto commisurata "la domanda di risarcimento danni"; - che così pronunciandosi, tuttavia, la sentenza impugnata avrebbe disatteso il principio secondo cui - per il giudice civile in sede risarcitoria, non meno che per quello penale in sede di decisione sulla responsabilità per il reato ex art. 371 cod. pen. - varrebbe la regola della "insindacabilità (retrospettiva)" della "ammissibilità della formula ammessa" nel giudizio in cui il giuramento sia stato disposto (Cass. Sez. 6 Pen., sent. dep. 5 maggio 1999, n. 5599), giacché ai fini della configurazione dell'illecito, penale o civile che sia, "non assume alcuna rilevanza l'ammissibilità ovvero la decisorietà del giuramento" (Cass. Sez. 6 Pen., sent. dep. 9 gennaio 2013, n. 1039); - che il quarto motivo denunzia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 11, comma 6, Cost. e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza "per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili"; - che il motivo torna a censurare l'affermazione con cui la Corte lagunare ha ritenuto "pacifico che T.L. utilizzava due stanze come deposito", sicché è "prospettabile come non rispondente al vero il giuramento sul secondo capitolo allo scopo formulato", giacché da tale premessa la Corte - pena altrimenti l'irriducibile contraddittorietà della decisione assunta - avrebbe dovuto trarre la conclusione che "la domanda di risarcimento danni per spergiuro va accolta, non va respinta"; - che il quinto motivo denunzia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 2738, comma 2, cod. civ. e 371 cod. pen., nonché degli artt. 2909 cod. proc. civ. e 12 disp. att. cod. proc. civ.; - che si censura la decisione della Corte veneziana per avere, al tempo stesso, trascurato il vincolo di giudicato costituito dalla sentenza che aveva rigettato la domanda di restituzione "ex comodatu", proposta in origine da G. T., nonché implicitamente affermato "che la decisione non esprime la verità, cui parametrare la falsità del giuramento, contrapponendo la decisione al «vero (in senso effettivo)»"; - che secondo il ricorrente, avendo quella pronuncia escluso che L.T. potesse ritenersi un semplice detentore dell'immobile, di fatto lo ha riconosciuto come possessore dello stesso, ciò che la sentenza oggi impugnata non avrebbe dovuto ignorare, giacché questa circostanza (accertata con statuizione passata in giudicato) confermerebbe in capo a G.T.- allorché costui, giurando, negò che il fratello avesse mai avuto "la disponibilità esclusiva, in modo visibile, pacifico, continuo, ininterrotto, di parte dell'immobile" - il dolo proprio del reato ex art. 371 cod. pen, ed addirittura "la temerarietà" della sua condotta, per aver "negato persino il contenuto di una sentenza emessa su una sua domanda"; - che il sesto motivo denunzia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza "per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili"; - che si censura, in questo caso, l'affermazione del giudice di appello secondo cui "non ha particolare rilievo che T. G. fosse consapevole che T. L. occupasse due stanze" dell'immobile, "dovendosi invece dimostrare" che il medesimo "fosse consapevole che si trattava di un godimento non a titolo di comodato, bensì che si trattava - di un godimento pieno ed esclusivo avente tutte le caratteristiche richieste dalla legge per l'usucapione"; - che l'irriducibile contraddizione viene ravvisata nel fatto che non sarebbe possibile "affermare che la prova dell'elemento soggettivo del giurante doveva avere ad oggetto la consapevolezza del possesso, e più precisamente del «mutamento del titolo del possesso», e quindi una vera e propria consapevolezza «giuridica», e poi ritenere falso il giuramento prestato sul secondo capitolo", e ciò pur "se esso si esprimeva in termini di mera disponibilità di fatto e non conteneva nessun riferimento alla consapevolezza «giuridica», che poche righe prima la Corte aveva ritenuto necessaria"; - che è rimasta solo intimata E.Z.; - considerato, in diritto, che i motivi di ricorso - in particolare, il primo, il terzo ed il quinto - pongono questioni di rilievo nomofilattico, giacché attinenti alla possibilità di configurare l'illecito (civile) ex art. 2738, comma 2, civ. civ. sulla falsariga dei principi che attengono all'accertamento della fattispecie (penale) di cui all'art. 371 cod. pen.; - che in relazione a tale possibilità - anche in presenza di un provvedimento che ha disposto l'archiviazione del procedimento penale per il reato di falso giuramento, già incardinato a carico di G.T.- deve, in particolare, vagliarsi la compatibilità degli orientamenti giurisprudenziali richiamati nel ricorso con il riconoscimento della dimensione non meramente processuale, ma "sostanziale", della presunzione di innocenza di cui al § 6.2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; - che, difatti, secondo i più recenti approdi della Corte di Strasburgo (cfr. Corte EDU, Terza sezione, sent. 20 ottobre 2020, P. contro Repubblica di San Marino), siffatta presunzione va intesa nel senso di "proteggere le persone che sono state assolte da un'accusa penale, o nei confronti delle quali è stato interrotto un procedimento penale" - nozione alla quale occorre chiedersi se possa ricondursi anche quella dell'archiviazione di un'ipotesi di reato - "dall'essere trattate dai pubblici ufficiali e dalle autorità come se fossero di fatto colpevoli del reato contestato"; - che, in senso analogo, anche la Corte costituzionale ha affermato che, "in seguito ad un procedimento penale conclusosi con un'assoluzione o con una interruzione, la persona che ne è stata oggetto è innocente agli occhi della legge e deve essere trattata in modo coerente con tale innocenza in tutti i successivi procedimenti che la riguardano" (Corte cast., sent. 7 luglio 2021, n. 182); - che, dunque, pure secondo la Corte costituzionale, la persona "innocente agli occhi della legge" - tale dovendo intendersi quella che abbia subito un procedimento penale, conclusosi con un esito comunque diverso dalla condanna (o dall'annullamento della sentenza assolutoria, in accoglimento dell'impugnazione proposta dalla parte civile ex art. 576 cod. proc. pen.) - ha diritto ad essere "trattata in modo coerente con tale innocenza in tutti successivi procedimenti che la riguardano", allorché "questo distinto procedimento sia legato a quello penale, conclusosi con l'assoluzione o con l'interruzione, da un «lien» (un nesso), in ragione del quale, in vista dell'assunzione del provvedimento successivo, debba essere esaminato l'esito del procedimento penale, oppure le prove che in esso sono state assunte o, ancora, debba essere valutata la partecipazione della persona agli atti, ai comportamenti e agli eventi che hanno portato all'accusa penale, oppure, infine, debbano «essere commentate le indicazioni esistenti sulla possibile colpevolezza del richiedente»" (così Corte cast., sent. n. 182 del 2021, cit., che richiama Corte EDU, sent. 20 ottobre 2020 P. c. San Marino, cit.); - che, in conclusione, il rilievo nomofilattico delle questioni sottese al presente ricorso comporta l'opportunità di rinviare a pubblica udienza la sua trattazione, anche al fine di acquisire le valutazioni del Procuratore Generale presso questa Corte.
P.Q.M.
La Corte dispone rinvio a pubblica udienza della trattazione del presente ricorso.