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9 febbraio 2022
Niente multa se la postazione mobile di controllo della velocità non è ben visibile

Nello specifico, la postazione di controllo si trovava nell'auto civetta della Polizia Locale che si trovava in sosta presso la strada di percorrenza dell'automobilista ed era priva dei colori istituzionali.

La Redazione

Il Tribunale di Vicenza confermava la sentenza con la quale il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione proposta dall'automobilista contro il verbale di accertamento che gli contestava la violazione dell'art. 142, commi 1 e 9-bis, c.d.s., per avere egli superato il limite di velocità consentito. Nello specifico, il rilevamento del controllo elettronico della velocità era stato effettuato dall'interno di un'autovettura della Polizia Locale che si trovava in sosta e priva dei colori istituzionali, ma il Tribunale sosteneva che ai fini della validità del verbale doveva ritenersi sufficiente che fosse ben visibile la segnaletica fissa indicante la sottoposizione del tratto stradale a controllo elettronico della velocità, non essendo necessario che fosse invece ben visibile la postazione di rilevazione del controllo.
Contro tale decisione, l'automobilista propone ricorso per cassazione, censurando la pronuncia impugnata nella parte in cui afferma l'irrilevanza della circostanza che la postazione del controllo elettronico della velocità non fosse visibile.

Con l'ordinanza n. 4007 dell'8 febbraio 2022, la Suprema Corte accoglie il ricorso, ponendo l'accento sulla locuzione «preventivamente segnalate e ben visibili» riferita alle postazioni di controllo della velocità e, in particolare, se essa integri una dittologia sinonimica ovvero preveda due distinti requisiti. Mentre il Tribunale aveva privilegiato la prima soluzione interpretativa, la Corte di Cassazione non è dello stesso avviso, rilevando come sia l'interpretazione letterale sia quella teleologica della disposizione conducano a conclusioni differenti.
In base all'interpretazione letterale, infatti, il senso del sintagma «preventivamente segnalate» è ben diverso dal significato del sintagma «ben visibili»; sulla base dell'interpretazione teleologica, poi, deve considerarsi che la disposizione che impone la preventiva segnalazione della postazione di rilevazione della velocità ha una finalità diversa rispetto a quella che prescrive la visibilità della medesima.
Inoltre, deve essere tenuto in considerazione che la norma del Codice della strada si applica tanto alle postazioni fisse, quanto a quelle mobili, evidenziando che se le postazioni di controllo mobile non sono esonerate dal requisito della preventiva segnalazione (come emerge dalla recente sentenza n. 29595/2021), deve escludersi che le stesse siano esonerate dal requisito della visibilità.

Alla luce di tali argomentazioni, la Cassazione accoglie il ricorso dell'automobilista ed enuncia il seguente principio di diritto: «l'articolo 142, co. 6-bis, del codice della strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione».