Con l'ordinanza in commento, la Corte di Cassazione risponde all'interrogativo affermando un nuovo principio di diritto.
Il Tribunale di Cosenza rigettava l'opposizione di Poste Italiane S.p.a. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da alcuni eredi per la riscossione di buoni fruttiferi. Proposto gravame, la Corte d'Appello di Catanzaro riformava la decisione revocando il decreto ingiuntivo.
Gli eredi propongono ricorso in Cassazione, sostenendo che i...
Svolgimento del processo
P.I. S.p.a. propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cosenza con il quale le veniva ingiunto il pagamento di euro 16.794,84 agli eredi di C.F. per 13 buoni postale fruttiferi portanti la clausola di "pari facoltà di rimborso". Infatti i predetti eredi di C.F. ne chiedevano la riscossione nonostante l'assenza di firma di C.I., sorella e coerede con C.F. della comune madre R.A. a sua volta cointestataria originaria dei buoni, deceduta al pari di C.F.. Il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 5 maggio 2015 rigettò l'opposizione a decreto ingiuntivo condannando l'opponente alle spese di lite. Su appello di P.I. S.p.a. la Corte d'Appello di Catanzaro ha accolto l'appello e revocato il decreto ingiuntivo. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro propone ricorso I.C. in qualità di erede di C.F. con due motivi e memoria. P.I. S.p.a. resiste con controricorso e memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente I.C. denuncia in riferimento all'art. 360 nr. 3 cpc, «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 187 d.p.r. n. 256/1989 (approvazione di regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni - servizi di banco posta}, 1292 cc, 456 cc, 1772 cc, artt. 4 e 5 I. 2248/1865 all. E in quanto l'art.187 d.p.r. n. 256/1989, applicabile anche ai buoni postali fruttiferi», prevede che «il rimborso a saldo del credito a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà di rimborso a due o più persone una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto». Secondo la ricorrente infatti la cointestazione di uno strumento di risparmio «costituisce una forma di comunione ordinaria, in virtù della quale ciascuno dei comproprietari è legittimato a disporne in quanto concreditore solidale e a fronte delle chiare prescrizioni contenute nel titolo risultava illegittimo il diniego, da parte di P.I., di rimborso del titolo»: la clausola, che «attribuisce a ciascuno dei contitolari del buono il diritto di riscuoterlo autonomamente anche per intero e su semplice presentazione, senza alcun onere aggiuntivo, rappresentava un'obbligazione contrattuale assunta da Poste, che non può essere disattesa. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell'art.645 cpc in riferimento all'art. 360 nr. 3 cpc in quanto la Corte di Appello avrebbe dovuto disporre il pagamento alla ricorrente di quanto a lei dovuto pro quota in qualità di erede di C.F., a sua volta erede insieme ai fratelli della madre C.I.. Il ricorso proposto è fondato e deve essere accolto. Va premesso che i buoni per cui è causa erano intestati per metà a R.A. madre deceduta di C.F., C.A., C.I., C.I. e C.M. e per l'altra metà a C.F.. A seguito del decesso di quest'ultimo, i suoi eredi unitamente agli altri eredi di R.A., ad eccezione di C.I., si sono presentati all'Ufficio postale per chiedere il pagamento delle quote a loro spettanti ottenendo un rifiuto delle P.I. per l'assenza di C.I., (la quale peraltro citata nel presente giudizio è rimasta contumace in tutti i gradi). Secondo la Corte d'Appello di Catanzaro ai sensi del D.P.R. 1 giugno 1989, n. 256, art. 187, comma 1, (regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle comunicazioni), applicabile anche ai buoni postali fruttiferi per effetto del rinvio di cui all'art. 203, comma 1, del medesimo D.P.R., "il rimborso a saldo del credito del libretto (...) cointestato anche con la clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto". Pertanto secondo la Corte distrettuale la ratio di questa disposizione doveva rinvenirsi nel fatto che il legislatore, in caso di decesso di uno dei cointestatari, aveva imposto la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto per tutelare il debitore P.I. da eventuali pretese degli eredi del cointestatario deceduto. La decisione della Corte distrettuale non è tuttavia condivisibile. infatti, l'applicabilità dell'articolo 187 del d.P.R. numero 256 del 1989, concernente i libretti di risparmio, ai buoni postali fruttiferi, per il tramite dell'articolo 203 dello stesso decreto, sostenuta da P.I. S.p.a., è da escludere. L'articolo 187, sotto la rubrica «Rimborso a saldo», stabilisce per quanto interessa: «1 - Il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto. 2 - Le quote spettanti agli aventi diritto che non possono intervenire alla quietanza sono fatte normalmente depositare dall'Amministrazione sopra nuovi libretti...». Il successivo articolo 203, inserito nel Titolo VI del decreto, «Buoni postali fruttiferi», rubricato «Applicabilità al servizio dei buoni delle norme relative alle casse postali di risparmio», stabilisce: «Le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali, di cui al titolo V del presente regolamento, sono estese al servizio dei buoni postali fruttiferi, in quanto applicabili e sempreché non sia diversamente disposto dalle norme del presente titolo VI». La tesi dell'applicabilità dell'articolo 187 ai buoni postali fruttiferi, attraverso l'articolo 203, muove essenzialmente dall'assunto dell'omogeneità morfologica tra l'uno e l'altro prodotto, libretti di risparmio e buoni fruttiferi, nonché dalla constatazione dell'assenza di una disposizione dedicata alla riscossione dei buoni nel caso di morte di un cointestatario. A conferma della ritenuta compatibilità della previsione dettata dall'articolo 187 con la disciplina dei buoni fruttiferi, si assume che tale norma risponderebbe ad una ratio di tutela dell'erede o degli eredi dell'intestatario defunto, i quali, subentrati per effetto dell'apertura della successione nel diritto di credito, rimarrebbero altrimenti pregiudicati dalla riscossione effettuata per l'intero dal cointestatario superstite. Ora, merita anzitutto osservare che l'assunto secondo cui la disciplina dei buoni postali fruttiferi non regolerebbe il caso della morte di uno degli intestatari non può essere collocato a premessa scontata del ragionamento, dal momento che l'articolo 208 del già citato decreto contiene una disciplina specifica riservata alla riscossione dei buoni postali, i quali «sono rimborsabili a vista»: di guisa che ciò che è assunto a premessa del ragionamento poc'anzi riassunto è quanto invece occorrerebbe dimostrare. Ciò detto, è ben vero che non solo i libretti di risparmio, ma anche i buoni fruttiferi postali appartengono alla specie dei documenti di legittimazione, ex articolo 2002 c.c., e non hanno invece natura di titoli di credito (per i buoni Cass., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4761; Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963; per i libretti Cass. 9 febbraio 1981, n. 798; Cass. 15 luglio 1987, n. 6242; Cass. 13 maggio 2020, n. 8877), ma tra i due ricorre una rilevante differenza, tale da incidere, per l'aspetto che qui rileva, ossia il funzionamento della clausola «pari facoltà di rimborso» in caso di morte di uno dei cointestatari, sulla (disomogeneità dei due diversi prodotti, differenza consistente in ciò, che, in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, fissata dall'articolo 1260 c.c., il terzo comma dell'articolo 204 del citato d.P.R. sancisce l'intrasferibilità del credito portato dai buoni postali: «I buoni non sono sequestrabili né pignorabili, tranne che per ordine del magistrato penale; non sono cedibili, salvo trasferimento per successione a termine di legge, e non possono essere dati in pegno». E cioè, i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso «a vista», il che si traduce nell'incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto «a vista», all'intestatario: e ciò è sufficiente a dire che la previsione concernente la riscossione, in caso di clausola «pari facoltà di rimborso», dei libretti di deposito non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi; viceversa, la lettura del dato normativo patrocinata da P.I. S.p.A., secondo cui, in caso di clausola «pari facoltà di rimborso» di buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone, il decesso di uno di essi precluderebbe il rimborso dell'intero agli altri, finirebbe per paralizzare proprio l'aspetto per il quale detti buoni, dotati della apposizione della menzionata clausola, si caratterizzano. In definitiva, sotto l'aspetto considerato, il vaglio di applicabilità previsto dal citato articolo 203 si infrange contro la evidenziata peculiarità dei buoni postali fruttiferi rispetto ai libri postali. Né rileva la funzione di protezione dell'erede o dei coeredi del cointestatario defunto al quale l'articolo 187 sarebbe strumentale. Già il Collegio di coordinamento ABF n. 22747/2019 ha osservato che «la normativa esaminata non tutela gli interessi dei coeredi, i quali potranno venire eventualmente a conoscenza aliunde dell'esistenza dei buoni intestati anche a propri danti causa e agire nei confronti del coerede davanti al giudice ordinario». La qual cosa ben si comprende una volta che si tenga a mente l'evidente distinzione concettuale tra titolarità del credito e legittimazione alla riscossione di quanto portato dal buono fruttifero_: posto che, in caso di cointestazione con clausola «pari facoltà di rimborso», e dunque di solidarietà attiva, l'obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, «si divide fra gli eredi in proporzione delle quote» (articolo 1295 c.c.), senza toccare la posizione del cointestatario superstite (i termini della questione non mutano affatto se il cointestatario superstite è anche erede), è fin ovvio che la riscossione riservata all'intestatario superstite in nulla interferisca con la spettanza del credito, sicché colui che abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto. Si è da più parti rilevato, infatti, che, ai fini dell'imposta di successione, i buoni risultano equiparati ai titoli di stato, che come tali non rientrano nell'attivo ereditario (cfr. l'art. 12 lett. i, d.lgs. n. 346/1990). Con la conseguenza - pure si sottolinea - che non v'è nessun obbligo da parte del contribuente di denunziare i buoni nella dichiarazione di successione». Non è superfluo osservare che in tal senso si è pronunciata la stessa amministrazione delle finanze (v. la Risoluzione del 13 luglio 1999 n. 115 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IV), sintetizzando così il proprio convincimento: «I suddetti buoni sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e pertanto esclusi dall'attivo ereditario. L'erede è comunque obbligato alla presentazione della dichiarazione di esonero così come previsto dal comma 7 dell'articolo 28 del T.U. n. 346/90». Ne discende che P.I. S.p.a. non può rifiutare il rimborso del buono, sotto l'aspetto considerato, non essendo tenuto ad alcun divieto di esecuzione della prestazione, che viceversa non può legittimamente rifiutare. Sulla questione è poi recentemente intervenuta questa Corte con Cass. 1° sez. nr. 24639 del 13/9/2021 affermando che in caso di decesso di uno dei cointestatari di buoni postali infruttiferi, ove sul buono sia apposta la clausola di pari facoltà di rimborso, ciascuno degli intestatari superstiti può chiedere il pagamento dell'intero: "In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e- tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina"(Sez.1 n. 24639 del 13/09/2021). Per quanto sopra, ed anche in adesione alla predetta pronuncia che il Collegio condivide in toto, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità e per l'applicazione del seguente principio di diritto: «In materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento».
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.