L'impossibilità di effettuare la notifica dell'atto nel domicilio ritualmente dichiarato comporta la consegna al difensore nel caso in cui il mutamento o la revoca di tale dichiarazione non sia avvenuta nelle forme di legge, anche se dagli atti risulta la nuova residenza.
Il Giudice di seconde cure confermava la sentenza con la quale il Tribunale aveva condannato l'imputato per il reato di ricettazione con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Contro tale decisione, propone ricorso per cassazione l'imputato, lamentando l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in tema di...
Svolgimento del processo
1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 25/05/2018-dep. 23/07/2018, confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Cassino in composizione monocratica in data 28/09/2015 aveva condannato T.M. a pena di giustizia per il reato di ricettazione, commesso a Cervaro in epoca prossima al 10/03/2010, riconosciute le attenuanti generiche, col beneficio della sospensione della pena.
2. T. propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. Così ricostruisce la vicenda delle notifiche intercorse nel presente procedimento: a) non è in contestazione la regolarità del decreto di citazione davanti al tribunale, pur se esso è stato notificato a un indirizzo diverso da quello di residenza, a Caprarola (VT) invece che a Cervaro (FR); b) dichiarato l'imputato contumace, l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado risulta invece essere stato inviato per la notifica a mezzo posta a Cervaro (FR) e non a Caprarola (VT), ma era stato poi restituito al mittente perché il destinatario non era stato reperito; c) la notifica dell'estratto contumaciale era stata poi tentata allo studio di colui che risultava quale difensore di fiducia, ma con esito qualificato "incerto", perché lo stesso difensore non era presente nell'archivio del sistema delle notifiche telematiche; d) a ciò era seguita la notifica a un difensore di ufficio, che interponeva appello. Sostiene pertanto la nullità della notifica dell'avviso di deposito, con conseguente nullità degli atti successivi, poiché la notifica avrebbe dovuto essere eseguita a Caprarola (VT); - come secondo, l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità per mancata notifica personale del decreto di citazione davanti alla Corte di Appello. Rileva che nel corso dell'udienza svolta davanti a tale Giudice il difensore di ufficio aveva eccepito che la notifica fosse stata effettuata direttamente al suo studio: l'eccezione era stata disattesa perché il Collegio aveva ritenuto che fosse andata a buon fine la notifica della citazione a giudizio in primo grado, ma non quella dell'estratto contumaciale, pur essendo stata eseguita nel medesimo luogo. Ciò ad avviso del ricorrente sarebbe errato perché, come prima illustrato, l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado era stato notificato a Cervaro (FR) invece che a Caprarola (VT), dove era avvenuta la notifica del decreto di citazione davanti al Tribunale: la confusa vicenda non forniva ragionevole certezza che l'imputato avesse avuto conoscenza di giudizio di appello. Il procuratore generale rassegna conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso. Il difensore trasmette memoria di replica con cui ribadisce il contenuto del ricorso ed eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato, e per l'effetto la sentenza va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
1. Premesso che quanto asserito nei due motivi del ricorso non è stato dedotto con l'atto di appello, va detto che esso comunque merita di essere trattato, poiché evoca una ipotesi di nullità assoluta ai sensi degli art. 178 co. 1 lett. c) e 179 cod. proc. pen., con riferimento alla denunciata omessa citazione dell'imputato in giudizio. La nullità appare sussistere. Come ha rilevato lo stesso ricorrente, l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado era stato notificato al proprio indirizzo di residenza a Cervaro (FR), pur se - a differenza di quanto erroneamente attestato nell'ordinanza dibattimentale resa dal Collegio di appello all'udienza del 25/05/2018 - la notifica della citazione al giudizio del tribunale era avvenuta, senza che ne fosse stata contestata la regolarità, a Caprarola (VT).
2. Sempre seguendo la ricostruzione dell'imputato, confermata dall'esame degli atti del fascicolo, doveroso anche in sede di legittimità ove si tratti di verificare la fondatezza o meno di eccezioni di natura processuale, una volta constatata l'irreperibilità del destinatario in quest'ultimo indirizzo, la Cancelleria della Corte aveva tentato la notifica telematica al difensore di fiducia ex art. 161 co. 4 cod. proc. pen., con esito tuttavia privo di certezza, poiché la PEC del menzionato difensore, l'avv. A.O., non aveva dato segnale di operatività. A ciò aveva fatto seguito, sempre da parte della Cancelleria, la nomina di un difensore di ufficio, nella persona dell'Avv. V.M., che poi aveva proposto rituale appello. Pur consapevole dell'esistenza nella giurisprudenza di questa S. C. di un orientamento per la nullità della notificazione eseguita al difensore dell'imputato in base all'art. 161 co. 4, cod. proc. pen., quando sia noto, benché non comunicato formalmente, il nuovo domicilio dell'imputato (Sez. 2, n. 45565 del 21/10/2009 - dep. 26/11/2009, E., Rv. 245629; conf. Sez. 2, n. 25671 del 19/05/2009 - dep. 18/06/2009, S., Rv. 244167), questo Collegio aderisce al più recente e maggioritario orientamento secondo cui "l'impossibilità di effettuare la notifica dell'atto nel domicilio ritualmente dichiarato comporta la consegna al difensore, eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui il mutamento o la revoca della detta dichiarazione domiciliare non sia avvenuta nelle forme di legge, ancorché dagli atti risulti la nuova residenza indicata dall'imputato" (Sez. 7 ordinanza n. 24515 del 23/01/2018 dep. 31/05/2018 Rv. 272824 imputato P.).
3. E tuttavia, quel che ha rilievo ai fini della decisione è non già l'emergere dagli atti di un altro possibile luogo di residenza effettiva, secondo quanto il ricorrente lamenta allorché sottolinea dove era avvenuta la notifica di decreto di citazione davanti al tribunale. è infatti dominante l'orientamento (sancito anche da Sez. 5, n. 51613 del 11/10/2017, Rv. 271627) per il quale l'impossibilità di effettuare la notifica dell'atto (nel precedente da ultimo citato, il decreto di citazione per il giudizio di appello) nel domicilio ritualmente dichiarato comporta la consegna al difensore, eseguita ai sensi dell'art. 161 co. 4, cod. proc. pen., nel caso in cui il mutamento o la revoca della detta dichiarazione domiciliare non sia avvenuta nelle forme di legge, ancorché dagli atti risulti la diversa residenza indicata dall'imputato. Negli stessi termini Sez. 6, n. 9723 del 17/01/2013 - dep. 28/02/2013, S., Rv. 254693; conf. Sez. 2, n. 31056 del 13/05/2011 - dep. 04/08/2011, B., Rv. 251022; Sez. 4, n. 36479 del 04/07/2014 - dep. 01/09/2014, E., Rv. 260126; Sez. 5, n. 31641 del 01/06/2016 dep. 21/07/2016 Rv. 267428 - 01 imputato L.. Quel che rileva è il salto procedurale operato a partire dal tentativo di notifica all'imputato dell'estratto contumaciale, effettuato a un difensore nominato di ufficio, e non invece al difensore di fiducia, in ordine al quale lo stesso ufficio non ha spiegato con precisione che cosa fosse accaduto - se fosse privo di indirizzo PEC o se la trasmissione a mezzo PEC non avesse funzionato, e per quale ragione -, e in ogni caso non ha mostrato di avere nuovamente tentato la notifica. Se infatti da un lato non sono ammesse deroghe alla esplicita previsione dell'art. 161 co. 1 cod. proc. pen., che impone l'obbligo di comunicare il mutamento del domicilio dichiarato o eletto, stabilendo, in caso contrario, che la notifica sia eseguita attraverso la consegna al difensore, dall'altro tuttavia la consegna al difensore deve essere effettiva, e nella specie essa è mancata perché la notifica era 'incerta', secondo quanto scritto dalla stessa Corte territoriale, senza che però quest'ultima abbia effettuato alcun approfondimento, e senza che abbia precisato quali fossero i termini della 'incertezza'.
4. L'esito dovrebbe essere la declaratoria di nullità della notifica dell'estratto contumaciale della pronuncia di primo grado, e per l'effetto di ogni atto successivo, inclusa la citazione al giudizio di appello, e quindi l'annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al tribunale per una nuova notifica all'imputato, e quindi per il successivo giudizio di appello. Poiché nelle more è decorso il termine massimo di prescrizione per il delitto ritenuto in sentenza, e cioè dieci anni, senza che su di esso abbia inciso un breve periodo di sospensione della sua maturazione, prevale tale causa estintiva del reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.