Pertanto, qualora manchi la sottoscrizione del Presidente del Collegio non si prospetta alcuna nullità della sentenza civile, essendo rilevante per la sua esistenza la pubblicazione tramite il deposito in cancelleria.
L'attore iniziava l'esecuzione forzata nei confronti del suo debitore, avendo il capo di sentenza posto in esecuzione ad oggetto la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Il debitore si opponeva all'esecuzione, sostenendo che mancasse agli atti il dispositivo sottoscritto dal Presidente del Collegio e che tale mancanza avrebbe...
Svolgimento del processo
1. L.T., essendo munito di titolo esecutivo giudiziale rappresentato da una sentenza d'appello non definitiva, iniziò l'esecuzione forzata nei confronti del proprio debitore M.D..
Il capo di sentenza messo in esecuzione aveva ad oggetto la condanna del soccombente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
2. Il debitore si oppose all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., adducendo quali motivi: a) agli atti del processo concluso dalla sentenza messa in esecuzione mancava il dispositivo sottoscritto dal presidente del collegio, prescritto dall'ultimo comma dell'articolo 276 c.p.c.; tale mancanza, secondo l'opponente, comportava la nullità del titolo esecutivo; b) il capo di sentenza contenente la condanna alla rifusione delle spese di lite era privo di efficacia esecutiva, in quanto la sentenza d'appello era una sentenza di accertamento ed era stata impugnata per cassazione.
3. Il Tribunale di Bergamo con sentenza 10 novembre 2014 n. 2598 rigettò l'opposizione, condannando l'opponente alle spese. La sentenza venne appellata dal soccombente.
4. La Corte d'appello di Brescia, con sentenza 28 settembre 2018 n. 1512, rigettò il gravame. La Corte d'appello ritenne che: -) il giudice di primo grado aveva esaminato tutte le doglianze proposte dall'appellante, e dunque non sussisteva alcun vizio di omessa pronuncia; -) la mancanza, tra gli atti del processo concluso dalla sentenza messa in esecuzione, del dispositivo sottoscritto dal presidente del collegio, di cui all'ultimo comma dell'articolo 276 c.p.c., non era causa di nullità del titolo esecutivo, dal momento che - da un lato - il suddetto atto ha efficacia meramente interna all'ufficio; e dall'altro lato che nessuna norma commina la nullità della sentenza in conseguenza della mancanza in atti del suddetto documento; -) le sentenze d'appello, anche dichiarative o costitutive, sono immediatamente esecutive nella parte in cui condannano il soccombente alle spese; -) non sussistevano nel caso di specie valide ragioni per compensare le spese del primo grado, né quelle d'appello.
5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da M.D. con ricorso fondato su quattro motivi. Ha resistito con controricorso L.T.. Ambo le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli articoli 112, 168 e 276 c.p.c., nonché dell'articolo 76 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.. L'illustrazione del motivo si compone di una osservazione preliminare e una censura.
1.1. Preliminarmente (pp. 8-10) il ricorrente osserva di avere prospettato alla Corte d'appello, col proprio gravame, un vizio di omessa pronuncia da parte del Tribunale; che il motivo è stato ritenuto infondato dalla Corte d'appello, secondo la quale il Tribunale si era effettivamente pronunciato su tutte le doglianze prospettate dall'opponente; che tuttavia tale valutazione è erronea perché una compiuta decisione da parte del Tribunale su tutti i motivi di opposizione alla mancata. Il ricorrente dichiara di "essere consapevole" del fatto che la sentenza di merito la quale ometta di pronunciarsi su un'eccezione di nullità processuale non è impugnabile per omessa pronuncia, ma solo per il vizio di nullità in tesi non rilevato, ma aggiunge di prospettare la circostanza "per evidenziare la scarsa attenzione prestata dalla Corte d'appello al caso".
1.2. Ciò posto, il ricorrente torna a prospettare in questa sede la questione di diritto già sollevata in primo grado ed in appello: e cioè che una sentenza ritualmente depositata e sottoscritta è nulla, se nel fascicolo d'ufficio manchi il dispositivo sottoscritto di pugno dal presidente del collegio, richiesto dall'ultimo comma dell'articolo 276 c.p.c. Deduce il ricorrente che tale mancanza "compromette la certezza del diritto alla trasparenza dell'attività giudiziaria"; che il dispositivo di cui alla norma appena citata "è il provvedimento più importante di tutta la giurisdizione"; che in mancanza di esso non è possibile "verificare la corrispondenza della sentenza al decisum adottato in camera di consiglio"; che nel caso di specie la necessità di disporre del suddetto documento scaturiva dal fatto che il dispositivo della sentenza messa in esecuzione non sarebbe stato "coerente" con talune decisioni adottate dalla Corte d'appello in sede istruttoria; che la mancanza in atti del dispositivo sottoscritto dal presidente ha per effetto "l'abnorme formazione della sentenza, priva del suo nucleo vitale".
1.3. Il motivo è manifestamente infondato, alla luce del consolidato principio, ripetutamente affermato da questa Corte senza tentennamenti da sessant'anni, secondo cui "il dispositivo redatto in camera di consiglio ex art. 276, ultimo comma, c.p.c., non ha rilevanza giuridica esterna ma solo valore interno poiché l'esistenza della sentenza civile è determinata - salvo che nelle controversie assoggettate al rito del lavoro ovvero a riti ad esso legislativamente equiparati o specialmente disciplinati - dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, sicché è valida la sentenza ancorché agli atti non risulti la presenza di un dispositivo, sottoscritto dal presidente, mancando, tanto più, la previsione di un corrispondente vizio nella citata norma" (ex multis, Sez. 1, Ordinanza n. 33323 del 21/12/2018; Sez. 1, Sentenza n. 22113 del 29/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 394 del 07/02/1959). Tale principio discende dal rilievo secondo cui ogni adempimento anteriore alla pubblicazione della sentenza "non ha rilevanza giuridica esterna ai fini del venire ad esistenza della sentenza civile, la quale è determinata, come regola generale, vigente nella specie, dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata" (Cass. 20 settembre 2017, n. 21806; Cass. 5 settembre 2017, n. 20768; Cass., sez. un., 22 settembre 2016, n. 18569; Cass. 10 dicembre 2014, n. 26066; Cass. 12 aprile 2013, n. 8942).
1.4. Alle contrarie illazioni del ricorrente sarà dunque sufficiente replicare che: -) il diritto alla trasparenza dell'attività giudiziaria è garantito dalla sottoscrizione della sentenza da parte del relatore e del presidente, e dalla sua pubblicazione nei modi di legge; -) "il provvedimento più importante di tutta la giurisdizione" è la sentenza, non il "verbalino" della camera di consiglio; -) "la corrispondenza della sentenza al decisum adottato in camera di consiglio" è garantita dalla sottoscrizione del relatore e del presidente; -) "il nucleo vitale" della sentenza è la sua motivazione, e null'altro.
2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli articoli 132, 282 e 474 c.p.c., nonché dell'articolo 111 della Costituzione. Il motivo viene formulato dichiaratamente in via subordinata rispetto al rigetto del primo. Con esso il ricorrente censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto che una sentenza costitutiva sia dotata di efficacia esecutiva limitatamente alle spese.
2.1. Il motivo è inammissibile ex articolo 360 bis c.p.c., alla luce del consolidato principio secondo cui "il capo della sentenza contenente la condanna alle spese è immediatamente esecutivo ex art. 282 c.p.c., senza che rilevi la natura (di accertamento, costitutiva, di condanna) della pronuncia cui accede (da ultimo, ex permultis, Sez. 3, Ordinanza n. 10826 del 05/06/2020, Rv. 657967 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 1283 del 25/01/2010, Rv. 611054 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 21367 del 10/11/2004, Rv. 581366 - 01).
3. Col terzo motivo il ricorrente censura la sentenza d'appello nella parte in cui lo ha condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte. Deduce che il giudice d'appello avrebbe dovuto nel caso di specie compensare le spese di lite, sul presupposto che la parte soccombente "aveva tentato una soluzione conciliativa volta a chiudere la situazione processuale pendente".
3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto la scelta di compensare o non compensare le spese è affidata alla valutazione discrezionale del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità.
4. Col quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli articoli 112, 130, 132 e 281 sexies c.p.c.. Nell'illustrazione del motivo si espone un'argomentazione così riassumibile: -) la sentenza di primo grado, reiettiva dell'opposizione all'esecuzione, venne pronunciata ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata telematicamente; il file contenente la decisione, tuttavia, aveva proprietà informatiche (ed in particolare il campo "autore" nel riquadro "proprietà") non riconducibili al magistrato relatore, cons. S.R.; -) la sentenza di primo grado, pertanto, doveva ritenersi nulla sia per difetto di sottoscrizione, sia in ogni caso perché essa non venne depositata contestualmente alla lettura del dispositivo, come prescritto dall'articolo 281 sexies c.p.c.; -) tali doglianze, prospettate con l'atto d'appello, erano state totalmente trascurate dalla Corte d'appello.
4.1. Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità di questo motivo, in quanto la questione della nullità della sentenza di primo grado per mancanza di una valida sottoscrizione sarebbe stata sollevata soltanto con la comparsa conclusionale d'appello. L'eccezione tuttavia è infondata, dal momento che il ricorrente prospetta il vizio di sottoscrizione della sentenza, e il vizio di sottoscrizione della sentenza, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 160 c.p.c., sfugge al principio di conversione delle nullità in motivi di gravame.
4.2. Nel merito, il motivo è infondato. La sentenza di primo grado risulta sottoscritta dall'estensore con firma digitale, e tanto basta per ritenerla valida ed efficace. Irrilevante, invece, è la circostanza che la sentenza sia stata memorizzata in un file creato con un programma di videoscrittura che, consentendo la visualizzazione delle "proprietà" del file, mostri quale "autore" del documento un nome o una sigla apparentemente non riconducibili al magistrato estensore. Ciò per più ragioni. La prima e più evidente è che la paternità d'un atto giudiziario telematico dipende dalla sua sottoscrizione con firma digitale, e non da altro. La seconda ragione è che la stringa alfanumerica che indica l'autore tra le "proprietà" del file vene notoriamente compilata al momento dell'installazione del software di videoscrittura, e non ha nulla a che vedere con l'autore materiale del documento: nulla vieta, infatti, che la sentenza sia scritta utilizzando un persona/ computer altrui, o un programma installato da altri. Quel che rileva ai fini della validità della sentenza è l'autenticità e l'identificabilità della firma elettronica, non il diritto dominicale del magistrato estensore sul computer con cui è scritta, né il diritto d'uso dell'autore sul software con cui è redatta.
4.3. Infine, la circostanza che la sentenza non sia stata depositata contestualmente all'udienza, ex art. 281 sexies c.p.c., è smentita dal verbale di causa cui essa è allegata.
5. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
6. Alla condanna alla rifusione delle spese va aggiunta la condanna, che si pronuncia d'ufficio, al pagamento della sanzione privata prevista dall'art. 96, comma terzo, c.p.c..
L'odierno ricorrente, infatti, ha in sostanza sostenuto tre tesi: (a) che "l'atto più importante di tutta la giurisdizione" non è la sentenza, ma il verbale della camera di consiglio; (b) che un documento informatico sottoscritto digitalmente è nullo, se il nome del magistrato estensore non compare ad litteram nelle "proprietà" del file mostrate dal programma di videoscrittura; (c) che possa sindacarsi in sede di legittimità la scelta del giudice di merito di non compensare le spese di lite. La prima di tali tesi è semplicemente impensabile, alla luce della lettera della legge e da più di mezzo secolo di giurisprudenza conforme sul punto. La seconda di tali tesi urta contro la chiara lettera degli artt. 4 d.l. 29.12.2009 n. 193 e 20 d. lgs. 7.3.2005 n. 82, i quali sanciscono la piena validità ed efficacia delle sentenze sottoscritte digitalmente, come già ritenuto da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 22871 del 10/11/2015, Rv. 637862 - 01). La terza tesi urta contro il consolidato orientamento che riserva al giudice di merito la scelta di compensare (o non compensare) le spese di lite (ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017, Rv. 646335 - 01). Ci troviamo dunque in presenza d'un ricorso per cassazione nel quale vengono sostenute tesi giuridiche contrastanti frontalmente con inequivoche previsioni normative. Ricorrendo tale evenienza, questa Corte ha già affermato che la proposizione del ricorso costituisce di per sé un indice della mala fede o della colpa grave del ricorrente. Agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione; e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta. Il che è quanto avvenuto nel nostro caso, posto che qualunque professionista del diritto non poteva non avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso oggi in esame. Da ciò deriva che delle due l'una: o il ricorrente - e per lui il suo legale, del cui operato ovviamente il ricorrente risponde, nei confronti della controparte processuale, ex art. 2049 c.c. - ben conosceva l'insostenibilità della propria impugnazione, ed allora ha agito sapendo di sostenere una tesi infondata; ovvero non ne era al corrente, ed allora ha tenuto una condotta gravemente colposa, consistita nel non essersi adoperato con la exacta diligentia esigibile (in virtù del generale principio desumibile dall'art. 1176, comma 2, c.c.) da chi è chiamato ad adempiere una prestazione professionale altamente qualificata quale è quella dell'avvocato in generale, e dell'avvocato cassazionista in particolare (ex aliis, Sez. 5, Sentenza n. 15030 del 17/07/2015, Rv. 636051; Sez. 3, Sentenza n. 4930 del 12/03/2015, Rv. 634773; Sez. 3, Sentenza n. 817 del 20/01/2015, Rv. 634642). Deve dunque concludersi che, dovendo ritenersi il ricorso oggetto del presente giudizio proposto quanto meno con colpa grave, il ricorrente deve essere condannato d'ufficio al pagamento in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, d'una somma equitativamente determinata in base al valore della controversia. Tale somma va determinata assumendo a parametro di riferimento l'importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per questo grado di giudizio, e nella specie può essere fissata in via equitativa ex art. 1226 c.c. nell'importo di euro 4.000, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
P.Q.M.
la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) condanna M.D. alla rifusione in favore di L.T. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 4.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna M.D. al pagamento in favore di L.T. ex art. 96, comma terzo, c.p.c., della somma di euro 4.000, oltre interessi come in motivazione; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 23 novembre 2021. chi è chiamato ad adempiere una prestazione professionale altamente qualificata quale è quella dell'avvocato in generale, e dell'avvocato cassazionista in particolare (ex aliis, Sez. 5, Sentenza n. 15030 del 17/07/2015, Rv. 636051; Sez. 3, Sentenza n. 4930 del 12/03/2015, Rv. 634773; Sez. 3, Sentenza n. 817 del 20/01/2015, Rv. 634642). Deve dunque concludersi che, dovendo ritenersi il ricorso oggetto del presente giudizio proposto quanto meno con colpa grave, il ricorrente deve essere condannato d'ufficio al pagamento in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, d'una somma equitativamente determinata in base al valore della controversia. Tale somma va determinata assumendo a parametro di riferimento l'importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per questo grado di giudizio, e nella specie può essere fissata in via equitativa ex art. 1226 c.c. nell'importo di euro 4.000, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza. La Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) condanna M.D. alla rifusione in favore di L.T. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 4.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna M.D. al pagamento in favore di L.T. ex art. 96, comma terzo, c.p.c., della somma di euro _4.000, oltre interessi come - in motivazione; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.