Breve durata della detenzione, dignitose condizioni carcerarie, sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella. Queste le misure idonee ad escludere la violazione dell'art. 3 CEDU.
Il Magistrato di sorveglianza accoglieva l'istanza di un detenuto volta ad ottenere i rimedi risarcitori e gli riconosceva, in ragione del pregiudizio subito per le condizioni della cella, il ristoro per violazione dell'art. 3 CEDU.
Rigettato il reclamo presentato dalla Direzione dell'amministrazione...
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava il reclamo proposto dalla Direzione dell'amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di (omissis) che aveva accolto la domanda di (omissis) volta ad ottenere i rimedi di cui all'art. 35-ter Orci. pen., riconoscendogli, in ragione del pregiudizio per le condizioni di detenzione, in violazione l'art. 3 CEDU, per giorni 1.465 negli Istituti di pena di (omissis), la riduzione della pena per 146 giorni e un ristoro dell'importo di euro 40,00.
2. Propone ricorso per cassazione il Ministero della giustizia, tramite l'Avvocatura dello Stato, svolgendo doglianze affidate a tre motivi che lamentano violazione degli artt. 35-ter Orci. pen. e 3 CEDU, nonché vizi della motivazione.
2.1. Il primo motivo deduce che non sono state considerate le informazioni acquisite, alla stregua delle quali, applicando i corretti criteri di calcolo, lo spazio individuale nella cella, garantito al condannato durante la detenzione nell'Istituto di (omissis), risultava superiore a quattro metri quadrati o comunque compreso tra tre e quattro metri quadrati, da ciò discendendo che comunque non avrebbe potuto trascurarsi la presenza dei fattori compensativi così come ravvisabili.
2.2. Il secondo motivo rileva, sempre quanto al periodo di detenzione con uno spazio a disposizione nella cella ritenuto inferiore a tre metri quadrati, che avrebbero dovuto considerarsi i fattori compensativi che erano stati indicati.
2.3. Il terzo motivo censura il calcolo dello spazio minimo disponibile nella cella, poiché basato sull'errata detrazione dell'area occupata dal letto singolo.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. Il reclamo dinanzi al tribunale di sorveglianza avverso i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 35-bis Orci. pen., ha natura di impugnazione con carattere devolutivo, sicché esso deve essere fondato su specifici motivi di doglianza (Sez. 1, n. 23003 del 08/10/2020, dep. 2021, M., Rv. 280229). In caso di statuizioni riguardanti diversi periodi di detenzione trascorsi in diversi istituti e di precise motivazioni intervenute, il reclamo non può dunque basarsi su generiche critiche che citano la mancata applicazione dei principi giurisprudenziali operanti in materia senza chiarire precisamente con riferimento a quale periodo e istituto ciò sia avvenuto e specificare gli atti che non sarebbero stati correttamente considerati a riguardo.
3. Il Tribunale di sorveglianza nel corpo della motivazione del provvedimento impugnato, a fronte di un reclamo che si riferiva indistintamente a tutti i periodi in tutti gli istituti per cui era stata riconosciuta la violazione, ha rilevato che le doglianze, quanto alle censure che venivano in evidenza, relative al calcolo dello spazio minimo individuale e al correlato esame dei fattori compensativi, non avevano assolto l'onere deduttivo della precisa specificazione di cui sopra. Il primo motivo del ricorso non può superare tali dirimenti rilievi, poiché non si cura di spiegare quando e in che modo il reclamo avrebbe svolto deduzioni specifiche sulla base di osservazioni rivolte alla lettura di certe informazioni. A fronte di ciò, i rilievi prospettati in questa sede, facendo a questo punto riferimento esclusivamente alle condizioni della detenzione vissute nel carcere di Velletri, al fine di sostenere alternative prospettazioni circa la corretta computabilità di uno spazio individuale o superiore a quattro metri quadrati o fra i tre e i quattro metri quadrati, finiscono per sottoporre direttamente al giudice di legittimità l'esame della questione, al quale infatti demandano, senza confacenti specificazioni, una lettura invece riservata al merito da svolgere sulla struttura tendenzialmente fissa o meno degli ingombri indicati in una scheda allegata (non costituiti solamente dal letto singolo) e circa il conseguente calcolo dello spazio individuale nella cella, secondo i criteri fissati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280433. Alla stregua di tali considerazioni il primo motivo risulta inammissibile.
4. Il secondo motivo, oltre a ribadire i medesimi rilievi esposti nel primo motivo, svolge ulteriori doglianze che rilevano l'esistenza di fattori compensativi idonei ad escludere la violazione dell'art. 3 CEDU, pur a fronte di uno spazio individuale nella cella computato nella misura inferiore a tre metri quadrati. Tali doglianze risultano infondate, poiché i generici riferimenti ai fattori compensativi che le accompagnano, non si uniformano - come in precedenza il reclamo secondo quanto già rilevato dal Tribunale - all'insegnamento di detta pronunzia delle Sezioni Unite circa la necessità in tal caso di una presenza congiunta di tutti i fattori compensativi, costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie e dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività.
5. Il terzo motivo, facendo riferimento sempre alle condizioni di detenzione nel carcere di Velletri, pone le medesime doglianze svolte nel primo motivo, attraverso il medesimo aspecifico approccio privo dei requisiti di ammissibilità.
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.