Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
15 febbraio 2022
Il TAR Sardegna sulle comunicazioni inoltrate via PEC dal cittadino alla P.A.

La violazione di doveri da parte della P.A. non può comportare, in assenza di previsioni legislative, una presunzione di conoscenza del contenuto di atti che alla stessa non sono effettivamente pervenuti.

La Redazione

«Se è vero che a norma dell'art. 3 del richiamato Codice dell'Amministrazione digitale sussiste un diritto dei cittadini all'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche Amministrazioni, a fronte del quale vi è dunque un dovere di queste ultime di consentire che tale uso sia effettivamente garantito adottando tutti i comportamenti necessari, tra cui la cura della casella di posta elettronica onde evitare che risulti piena, è altresì vero che la violazione di tali doveri (..) non può comportare, almeno in assenza di una espressa previsione di legge, una presunzione di conoscenza del contenuto di documenti che non erano pervenuti all'Amministrazione».

È quanto ha stabilito il TAR Sardegna con la sentenza n. 99 del 14 febbraio 2022, dibattendo sulle conseguenze che possono prodursi nei casi in cui la comunicazione via PEC del cittadino, che per produrre i suoi effetti deve giungere nella disponibilità del destinatario, non sia stata effettivamente recapitata all'amministrazione.

Nei casi in cui la spedizione con PEC non vada a buon fine e il mittente riceva un messaggio di mancata consegna, è quindi escluso a priori che la comunicazione sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario, sussistendo al riguardo una netta distinzione tra il sistema delle comunicazioni elettroniche tramite PEC e il sistema postale cartaceo.

La Sezione Prima ha inoltre affermato che «il destinatario della comunicazione dei motivi ostativi che, a fronte della ricevuta di mancata consegna delle osservazioni trasmesse all'Amministrazione via PEC, non provvede a re-inoltrarle incorre in una violazione dei canoni comportamentali della correttezza e della buona fede che permeano tutti i rapporti, anche quelli tra Amministrazione e cittadini, e dimostra di non coltivare con la diligenza dovuta l'interesse , pure ribadito in sede giudiziaria, di poter superare i motivi ostativi comunicatigli mediante la produzione di integrazioni e chiarimenti».