Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
16 febbraio 2022
Chanel prevale nella causa cinese per concorrenza sleale sul profumo
N°5 contro N°9: Chanel vince la causa di concorrenza sleale contro il profumo cinese sosia.
La Redazione
Il caso è iniziato quando Chanel ha intentato causa contro il produttore di profumi Yiwu Story of Love Cosmetics Co., Ltd. ("Yiwu") presso la Corte Intermedia del Popolo della Provincia dello Shaanxi sulla base del fatto che la società di cosmetici con sede a Shanghai aveva replicato il marchio del suo profumo N°5 in violazione della legge sulla concorrenza sleale della Cina. Chanel ha dunque citato in giudizio il produttore e distributore adducendo concorrenza sleale e violazione dei suoi marchi.

precisazione

L'iconico profumo N°5 di Chanel è stato presumibilmente l'ispirazione per il produttore cinese di fragranze Yiwu Story of Love Cosmetics Co., Ltd. (SLC), il cui profumo N°9 sembrava sorprendentemente simile sia nella confezione che nel marchio.

Controparte, invece, sosteneva che la confezione di Chanel di una scatola bianca con una cornice nera non era un segno distintivo del suo prodotto, poiché molti altri profumi di lusso hanno un'etichettatura e un imballaggio simili. Nonostante ciò, secondo la Corte cinese i profumi sono beni di lusso in cui la bottiglia stessa è un segno commerciale per distinguere l'origine dei prodotti. Alcuni prodotti imitativi sono molto simili nell'imballaggio agli imballaggi di lusso attraverso l'imitazione deliberata per attirare i consumatori. Tuttavia, i suoi costi di produzione sono bassi e i profitti sono alti e ci sono rischi come interrompere l'ordine di mercato e danneggiare l'immagine dei grandi marchi, e questo comportamento dovrebbe essere regolamentato.

precisazione

Il flacone di profumo del prodotto accusato di violazione e il flacone di profumo di Chanel N°5 avevano la stessa forma e altezza del materiale. Erano entrambe bottiglie rettangolari in vetro trasparente con spalle leggermente curve.

In conclusione, anche se in qualche modo può essere ancora credibile che il profumo N°5 e il profumo N°9 non possano essere erroneamente identificati, tuttavia, secondo i giudici, l'uso di denominazioni, imballaggi e decorazioni di merci identici o visivamente sostanzialmente indifferenziati sulla stessa merce era stato considerato come "sufficientemente da causare confusione con la merce ben nota di altri".

precisazione

Il divario di prezzo non era un criterio che determinava la confusione, poiché la confusione si era verificata già prima dell'acquisto effettivo.