Il secondo comma dell'articolo 182 del Codice di procedura civile prevede che il giudice assegni alla parte un termine per il rilascio o la rinnovazione della procura alle liti. Ai fini di tale assegnazione, la procura deve essere presente negli atti?
In un giudizio avente oggetto la proprietà di due autorimesse, il Tribunale dichiarava inammissibile l'atto di costituzione della parte convenuta per assenza della procura speciale ad litem.
Poiché alcuni dei motivi di doglianza sollevati in sede di legittimità introducono una questione di rilevanza nomofilattica, la Seconda Sezione civile ha...
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dell’8 aprile 2013 V.F. S.a.s. di G.S. & C. evocava in giudizio M.P. innanzi il Tribunale di Cuneo, invocandone la condanna al rilascio di due autorimesse situate all’interno di un immobile edificato dalla stessa società attrice; nonché, con riferimento ad una di tali autorimesse, distinta dal n.6, la condanna alla relativa remissione in pristino, al rimborso dei lavori ivi effettuati dall’attrice e ad un equo indennizzo per la occupazione senza titolo della stessa. Si costituiva il P., allegando l’esistenza, tra le parti, di più ampio contenzioso, oggetto del giudizio distinto dal numero R.G. 592/2012, avente ad oggetto la domanda ex art. 2932 c.c. da lui proposta in relazione al contratto preliminare di compravendita concluso con V.F. S.a.s.; ad esso, il P. chiedeva che il procedimento fosse riunito. Resisteva altresì alla domanda, invocando in via riconvenzionale la restituzione del prezzo dell’autorimessa distinta dal n. 6, nonché la riduzione del prezzo pattuito per la compravendita, a fronte della consegna, da parte della società venditrice, di autorimesse di dimensioni inferiori a quelle promesse. Il Tribunale, ritenuto che la causa non potesse essere decisa con il rito sommario, disponeva il mutamento del rito. Il giudizio proseguiva quindi nelle forme ordinarie e veniva deciso con sentenza n. 253/2015, con la quale il primo giudice dichiarava inammissibile, per assenza della procura speciale ad litem, l’atto di costituzione della parte convenuta, nonché delle domande ed istanze ivi contenute, ed accoglieva la domanda principale, ritenendola non validamente contestata dal P.. Condannava inoltre l’avvocato C.S., che aveva patrocinato M.P. nel giudizio di primo grado, alla refusione in proprio delle relative spese. M.P. e C.S. interponevano appello avverso detta decisione e la Corte di Appello di Torino, con la sentenza impugnata, n. 1542/2016, resa nella resistenza dell’originaria attrice, confermava la decisione di prima istanza, condannando gli appellanti alle spese del grado. I medesimi M.P. e C.S. propongono ricorso per la cassazione di detta decisione, affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso V.F. S.a.s. di G.S. & C. In prossimità dell’udienza pubblica, la parte controricorrente ha depositato memoria, dando atto dell’intervenuta dichiarazione di fallimento della società, documentata da visura estratta presso la competente C.C.I.A.A., ed invocando l’interruzione del presente giudizio di legittimità. Il P.G., nella persona del Sostituto Dott. A.P., ha concluso per l’accoglimento del primo, secondo, terzo e quinto motive del ricorso, con assorbimento del quarto.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 182 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto assegnare un termine per regolarizzare la procura. La Corte di merito avrebbe invece erroneamente confermato la decisione del Tribunale, che aveva dichiarato inammissibile la costituzione della parte convenuta per difetto di allegazione di valida procura alla lite. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 101 e 182 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe deciso la causa sulla base di una questione rilevata d’ufficio, senza assegnare alle parti un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla predetta questione. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 182 e 261 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente confermato la decisione del Tribunale di Cuneo, che aveva dichiarato la contumacia di M.P., senza consentirgli la regolarizzazione della procura alla lite. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che l’oggetto della controversia promossa da V.F. S.a.s. nei confronti di P.M. si inseriva in un più ampio contenzioso, avente ad oggetto la corrispondenza delle due rimesse promesse in vendita dalla società all’odierno ricorrente alle pattuizioni intervenute tra le parti e la riduzione del corrispettivo pattuito. Ad avviso dei ricorrenti, la mancata considerazione, da parte della Corte di secondo grado, del merito della difesa svolta dal P. in prime cure, avrebbe impedito il corretto inquadramento giuridico della fattispecie e la riunione della causa al diverso giudizio che il P. aveva separatamente promosso per l’esecuzione in forma specifica del preliminare intercorso con V.F. S.a.s., ottenendo dal Tribunale di Cuneo sentenza favorevole, n. 390/2016. Con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 91, 101 e 182 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato l’avv. S., in proprio, alla refusione delle spese del grado, sulla base della rilevata carenza, agli atti del giudizio, della procura alla lite al medesimo conferita dal P.. Il primo, secondo, terzo e quinto motivo introducono una questione di rilevanza nomofilattica, rappresentata dalla possibilità di applicare la disposizione di cui all’art. 182 c.p.c., nel testo modificato per effetto dell’entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi instaurati successivamente alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), anche nell’ipotesi in cui la procura alla lite non sia materialmente presente negli atti di causa. La disposizione di cui all’art. 182 c.p.c. prevede, testualmente, al primo comma, che “Il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o mettere in regola gli atti e documenti che riconosce difettosi”. Al secondo comma, invece, dispone che “Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”. Il testo previgente del secondo comma dell’art. 182 c.p.c. prevedeva invece che “Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, il giudice può assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si sia avverata una decadenza”. La modifica operata dal legislatore del 2009, dunque, è consistita: 1) in primo luogo, nell’introduzione, in luogo della facoltà, dell’obbligo del giudice di assegnare il termine alle parti per la regolarizzazione del vizio; 2) in secondo luogo, nell’eliminazione dell’inciso finale “salvo che si sia avverata una decadenza”; 3) in terzo luogo, nella previsione esplicita della salvezza degli effetti della domanda, sin dalla prima notificazione, in caso di sanatoria; 4) in quarto luogo, nell’estensione del rimedio, oltreché alle ipotesi di vizio incidente sulla rappresentanza, l’assistenza o il difetto di autorizzazione, anche al caso di vizio relativo alla procura alle liti. Con specifico riferimento al vizio incidente sulla procura, la norma impone la concessione del termine di sanatoria “… per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa”. L’espressione utilizzata dal legislatore sembrerebbe far riferimento non soltanto all’ipotesi in cui la procura alla lite, pur materialmente presente, sia giuridicamente viziata, ma anche al diverso caso in cui essa manchi del tutto. Nella prima ipotesi, infatti, si potrebbe parlare di “rinnovazione” della procura, mentre nella seconda si configurerebbe un vero e proprio nuovo “rilascio” della procura stessa. La giurisprudenza elaborata da questa Corte con riferimento al testo anteriore alla novella del 2009, stabilisce che “L'art. 182, secondo comma, c.p.c. (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione "può" assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev'essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall'art. 46, comma secondo, della legge n. 69 del 2009, nel senso che il giudice "deve" promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9217 del 19/04/2010, Rv. 612563 – 01; principio affermato in relazione ad una fattispecie di invalida costituzione in giudizio della persona incapace, inabilitata ed assistita dal curatore). Detto principio è stato successivamente confermato: - per l’ipotesi di mancanza dell’autorizzazione del curatore a promuovere o resistere ad un giudizio nell’interesse del fallimento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17683 del 28/07/2010, Rv. 614593 e Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26948 del 14/11/2017, Rv. 647047); - per quella di mancanza dell’autorizzazione del Sindaco al rilascio della procura speciale per rappresentare in giudizio il Comune (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20052 del 22/09/2010, Rv. 614069); - in relazione ad una fattispecie in cui una società aveva agito in giudizio, per il pagamento di canoni di locazione in forza di un contratto di affidamento dei servizi di gestione del patrimonio immobiliare dell'I.N.P.S., nel quale non risultava incluso l'immobile oggetto di controversia (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15156 del 20/06/2017, Rv. 644950);
- nel caso di procura rilasciata da persona fisica che spenda il potere di rappresentare una società di persone, ma proponga poi la domanda in proprio (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27481 del 30/10/2018, Rv. 651337); - all’ipotesi della procura a rappresentare una società di capitali rilasciata da soggetto che non abbia documentato la titolarità del potere di impegnare la persona giuridica (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28824 del 08/11/2019, Rv. 655788). In tutte le richiamate ipotesi, la disposizione di cui all’art. 182, secondo comma, c.p.c., è stata ritenuta applicabile, nel testo in vigore prima della modifica operata dalla legge n. 69 del 2009, in riferimento ad ipotesi in cui la parte che aveva conferito la procura alla lite allegata agli atti del giudizio di merito non aveva adeguatamente documentato la sussistenza del potere, o dei requisiti autorizzativi, idonei ad impegnare la persona giuridica, l’ente locale o il fallimento. Nell’ultima pronuncia, inoltre, questa Corte ha testualmente affermato (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28824 del 08/11/2019, Rv. 655788, cit., pag. 5) che la disposizione “… secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione «può» assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev'essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall'art. 46, comma 2, della legge n. 69 del 2009, nel senso che il giudice «deve» promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio (salve previsioni speciali come riguardo al giudizio di legittimità specifica Cass., Sez. U., 27/04/2018, n. 10266, punto 1.3) e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (cfr., ad es., Cass., 14/11/2017, n. 26948, e la successiva conforme Cass., 30/10/2018, n. 27481, che in motivazione menziona cfr. Cass., Sez. U, n. 9217 del 19/04/2010; Cass., Sez. U., n. 4248 del 04/03/2016, Cass., n. 5343 del 18/03/2015, Cass., n. 22559 del 04/11/2015, Cass., n. 15156 del 20/06/2017)”. Sempre con riferimento al testo previgente dell’art. 182 c.p.c., questa Corte ha altresì ritenuto che la sanatoria “trova applicazione anche nel caso di vizio della procura alle liti e va interpretato, anche alla luce della novella, nel senso che il giudice è tenuto a promuovere la sanatoria del vizio, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22559 del 04/11/2015, Rv. 637657, avente ad oggetto il caso della procura a rappresentare una società di diritto tedesco, conferita con sottoscrizione autenticata da un notaio tedesco secondo la legge del luogo di rilascio). Nel caso oggetto di detta sentenza la procura era stata allegata agli atti del giudizio di merito, ma ritenuta non conforme alle prescrizioni della legge italiana. La Cassazione - richiamando Cass. Sez. U, Sentenza n. 98337 del 22/12/2011, Rv. 619998-01 (che, tuttavia, si era pronunciata in relazione al testo dell’articolo 182 c.p.c. successivo alla novella del 2009) - ha affermato che la Corte di Appello avrebbe dovuto promuovere la sanatoria del vizio riscontrato nell’atto di conferimento dello ius postulandi. Questa Corte si è anche pronunciata in relazione all’eventualità in cui la procura speciale, indicata nell’atto di costituzione in giudizio, non venga fisicamente allegata agli atti del giudizio di merito. In tale ipotesi, si è affermato che l'art. 182 c.p.c. “… va interpretato nel senso che il giudice che rilevi l'omesso deposito della procura speciale alle liti, rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma terzo, c.p.c., che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, è tenuto ad invitare quest'ultima a produrre l'atto mancante, e tale invito può e deve essere fatto, in qualsiasi momento, anche dal giudice dell'appello, sicché solo in esito ad esso il giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio, reputandola invalida soltanto nel caso in cui l'invito sia rimasto infruttuoso” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11359 del 22/05/2014, Rv. 630811; nella specie, si trattava di procura speciale conferita in calce alla copia notificata dell’atto di citazione in primo grado, sulla base della quale la parte appellata si era costituita in seconde cure, spiegando appello incidentale, senza tuttavia curare il deposito dell’atto sul quale la procura alla lite era stata rilasciata; la procura, dunque, era stata conferita, ma non era fisicamente presente negli atti del giudizio). A seguito dell’entrata in vigore della novella del 2009, il nuovo testo dell’art. 182, secondo comma, c.p.c., ha posto il problema del significato da attribuire alla previsione di sanatoria non soltanto per l’ipotesi di “rinnovazione”, ma anche di “rilascio” della procura. Ferma restando la possibilità di sanare la procura rilasciata tempestivamente, ma irregolare, e dunque di “rinnovare” il negozio di conferimento dello ius postulandi, ci si è interpellati sul significato da attribuire alla parola “rilascio”. Se, cioè, il legislatore del 2009 abbia inteso, con tali espressioni (“rinnovazione” e “rilascio”) alludere all’unica ipotesi in cui la procura esista, ma presenti dei vizi di nullità, ovvero a due distinte eventualità, rispettivamente di procura esistente ma viziata (“rinnovazione”) e di procura non materialmente esistente in atti perché mai rilasciata o perché rilasciata con un atto non prodotto in giudizio (“rilascio”). Dal punto di vista puramente lessicale, l’uso, da parte del legislatore, dei suindicati termini, tra loro aventi significato oggettivamente differente, avvalorerebbe la seconda ipotesi. Il concetto di “rinnovazione”, infatti, postula l’esistenza di una procura, ancorché viziata, la quale proprio a cagione del detto difetto deve, per l’appunto, essere “rinnovata”, ovverosia nuovamente conferita. Al contrario, la nozione di “rilascio” presuppone il conferimento ex novo di un potere che, in precedenza, non era stato attribuito. Questa interpretazione, che enfatizza la scelta lessicale del legislatore del 2009, è stata avallata dalla recente pronuncia di questa Corte n. 10885 del 2018, secondo la quale “L'art. 182, comma 2, c.p.c. nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, l. n. 69 del 2009, secondo cui il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è tenuto a promuovere la sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali, trova applicazione anche qualora la procura manchi del tutto, restando irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10885 del 07/05/2018, Rv. 648173). La diversa interpretazione fa leva, specularmente, sul duplice assunto logico secondo cui, da un lato, la sanatoria della procura viziata implica sempre e comunque il “rilascio” di una nuova procura, sostitutiva della precedente; mentre, dall’altro lato, non potrebbe essere utilmente “rinnovato” ciò che non è mai esistito. La sanatoria di cui all’art. 182, secondo comma, c.p.c., in altri termini, non potrebbe che operare per la sola ipotesi di procura materialmente esistente, ma irregolare o viziata, dovendosi dunque distinguere il caso di invalidità da quello della materiale inesistenza del negozio di conferimento del mandato defensionale. In questo senso, questa Corte ha ritenuto che “Nel giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense intrapreso, personalmente, da un avvocato privo di ius postulandi, perché non iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 del R. D. L. n. 1578 del 1933 (nelle specie in quanto radiato) o sospeso dall'esercizio della professione, non è applicabile l'art. 182, comma 2, c.p.c., come modificato dalla legge n. 69 del 2009, che presuppone la regolarizzazione in favore del soggetto o del suo procuratore già costituiti e non consente, pertanto, la costituzione in giudizio di un soggetto diverso dal ricorrente, iscritto in quell'albo, previo rilascio di mandato speciale” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10414 del 27/04/2017, Rv. 643938). Sotto altro aspetto, si è altresì affermato che “In tema di opposizione a sanzione amministrativa, il ricorso in appello proposto dalla parte personalmente è inesistente e, come tale, non sanabile con il successivo deposito di procura conferita al difensore, poiché la sanatoria prevista dall'art. 182, comma 2, c.p.c. (come modificato dall'art. 46, comma 2, della legge n. 69 del 2009), presupponendo che l'atto di costituzione in giudizio sia stato comunque redatto da un difensore, si applica nelle ipotesi di nullità, ma non di originaria inesistenza della procura” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 24257 del 04/10/2018, Rv. 650812). Questa Corte ha avuto anche occasione di pronunciarsi in relazione all’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 182 c.p.c., nuova formulazione, nella parte in cui non si applicherebbe all’ipotesi di totale inesistenza della procura, ritenendola manifestamente infondata proprio perché “… non essendo le situazioni delineate suscettibili di comparazione, come pure affermato da Cass., Sez. U, 27/04/2017, n. 10414, … non è fonte di un vulnus costituzionalmente rilevante il fatto che la disciplina prevista dall'art. 182, comma 2, cod. proc. civ. non trovi applicazione in caso di difetto originario della procura” (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11930 del 16/05/2018, non massimata, pag. 3). Questa seconda, e più restrittiva, linea interpretativa si fonda a sua volta su un dato letterale, rappresentato dal riferimento, contenuto nell’art. 182, secondo comma, c.p.c., al “… vizio che determina la nullità della procura al difensore …”. Il vizio, dunque, che determini (giuridicamente) la nullità di una di una procura (materialmente) esistente. Ergo, in presenza di una procura materialmente inesistente, non potrebbe farsi luogo ad alcuna sanatoria del vizio. Si pone, in definitiva, una duplice alternativa interpretativa, tra due opzioni opposte, ciascuna delle quali fondata sulla valorizzazione di un aspetto letterale della disposizione di cui all’art. 182, secondo comma, c.p.c., e tuttavia implicanti conseguenze assolutamente divergenti. La prima ipotesi, infatti, valorizzando il concetto di “rilascio” della procura, come opposto ed alternativo a quello di sua semplice “rinnovazione”, ammetterebbe la sanatoria anche nel caso di procura mai conferita. La seconda ipotesi, invece, valorizzando da un lato, l’assunto che il vizio della procura alla lite non potrebbe che essere sanato mediante il “rilascio” di un nuovo atto di conferimento del mandato defensionale, e, dall’altro, il riferimento, operato dal legislatore del 2009, alla sola nullità, e non anche alla inesistenza, della procura stessa, comporterebbe la limitazione del ricorso alla sanatoria per il solo caso di procura materialmente rilasciata ma non presente in atti oppure affetta da vizi (difformità dal paradigma legale) che ne determinino la nullità. In definitiva, anche alla luce dei richiamati precedenti di questa Corte, emergono almeno quattro profili problematici meritevoli di approfondimento: 1) il caso di atto firmato da un difensore in favore del quale la procura non risulti esser mai stata conferita; 2) il caso di atto promosso personalmente dalla parte, priva di ius postulandi, nell’ambito di giudizi per i quali sia necessaria ope legis l’assistenza di un difensore (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 24257 del 04/10/2018, Rv. 650812); 3) il caso di procura rilasciata, ma non presente fisicamente nel fascicolo del giudizio di merito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11359 del 22/05/2014, Rv. 630811, cit.); con l’ulteriore possibile diversificazione, a seconda che si tratti di procura conferita per atto autenticato nella firma da un notaio, con conseguente certificazione “forte” della sua data di rilascio, ovvero di procura conferita a margine o in calce ad un atto giudiziario, che sia autenticata direttamente dall’avvocato a favore del quale è conferito il mandato difensivo; 4) il caso di procura rilasciata in favore di avvocato privo di ius postulandi (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 10414 del 27/04/2017, Rv. 643938, cit.). Ulteriori margini di riflessione potrebbero porsi, nel caso si optasse per il criterio interpretativo di minor rigore, anche in riferimento alla fattispecie del ricorso per cassazione sottoscritto da avvocato privo dell’abilitazione al patrocinio innanzi le magistrature superiori. In considerazione del carattere generale della tematica sollevata, nonché della molteplicità delle ricadute applicative derivanti dalla scelta dell’una, o dell’altra, tra le diverse opzioni interpretative enunciate, il Collegio ritiene che possano sussistere gli estremi per la sottoposizione al vaglio delle Sezioni Unite della seguente questione di massima di particolare importanza: “Se, ai sensi del secondo comma dell’articolo 182 c.p.c., come novellato dalla legge. n. 69 del 2009, il giudice debba assegnare un termine per il rilascio della procura ad litem o per la rinnovazione della stessa solo nel caso in cui la procura rilasciata al difensore di una parte sia materialmente presente in atti ma, tuttavia, risulti affetta da un vizio che ne determini la nullità, o anche nel caso in cui un avvocato abbia agito in rappresentanza di una parte senza che in atti esista alcuna procura da quest'ultima rilasciata in suo favore”.
P.Q.M.
la Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.