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16 febbraio 2022
Appalti: l’atto amministrativo emanato in violazione del diritto eurounitario non si considera nullo

Bensì affetto da un vizio di illegittimità pari a quello che deriva dal contrasto con il diritto interno, divenendo inoppugnabile se non impugnato entro il termine di decadenza.

La Redazione

Con la sentenza n. 1107 del 15 febbraio 2022, il Consiglio di Stato ha precisato che la clausola del bando di gara che individua il livello minimo di capacità tecnica dell'impresa offerente ha natura escludente, senza essere affetta da nullità per contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare di appalto disposto ai sensi dell'art. 83, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016.

Il Consiglio di Stato ha spiegato, infatti, che l'illegittimità di un atto amministrativo determina un obbligo di disapplicazione da parte del giudice nazionale, al di fuori dell'avvenuta impugnazione del medesimo. A tal proposito, era già stato affermato che «il provvedimento amministrativo emanato in violazione del diritto eurounitario non va considerato nullo, ma è affetto da un vizio di illegittimità non diverso da quello che discende dal contrasto con il diritto interno, esso diventa inoppugnabile se non impugnato nel termine di decadenza». 

Ciò considerato, anche se la clausola del bando di gara risultasse nulla o annullabile, la mancata tempestiva proposizione dell'impugnazione non consentirebbe la disapplicazione da parte del decidente. Da ciò consegue l'irrilevanza del richiesto rinvio pregiudiziale alla CGUE volto alla disapplicazione degli atti endoprocedimentali contrari al diritto europeo, per via dell'insussistenza dell'asserita nullità della clausola.
Del resto, anche la Corte costituzionale ha escluso, in materia di appalti, che prevalga sempre e in ogni caso il favor per la tutela giudiziaria domandata dal ricorrente, senza deroghe né bilanciamenti.

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