
Contributo minimo soggettivo, contributo minimo integrativo e contributo di maternità: ecco date di scadenza e nuove modalità di riscossione dei contributi minimi previdenziali 2022 obbligatori per gli iscritti a Cassa Forense.
Cambiano le modalità di riscossione dei contributi minimi: si tratta del contributo minimo soggettivo, del contributo minimo integrativo e del contributo di maternità, per i quali sono previste le seguenti modalità:
1. Contributo minimo soggettivo, così rivalutato:
- Euro 2.945,00 il contributo minimo soggettivo intero;
- Euro 1.472,50 con riduzione del 50%;
- Euro 736,25 con riduzione dell'ulteriore 50% sulla base delle casistiche previste dalla normativa di riferimento.
In attesa dell'approvazione dei suddetti importi da parte dei Ministeri competenti, le prime 3 rate saranno riscosse, a titolo di acconto, rispettivamente entro il 28 febbraio, il 30 aprile (2 maggio) e il 30 giugno, tenendo conto della contribuzione 2021 non rivalutata. La quarta rata, invece, sarà determinata a saldo e sarà riscossa entro il 30 settembre, comprendendo anche la rivalutazione ISTAT dell'1,9%.
2. Contributo minimo integrativo: non è dovuto per via della temporanea abrogazione per gli anni 2018-2022. Resta in ogni caso dovuto il 4% sul Volume d'Affari IVA prodotto nel 2022 (da dichiarare nel Mod. 5/2023);
3. Contributo di maternità: sarà determinato in seguito e sarà richiesto in unica soluzione insieme alla quarta rata. Per quanto riguarda i pensionati di vecchiaia, il pagamento del contributo potrà avvenire in unica soluzione ovvero mediante trattenuta sui ratei mensili di pensione, qualora sia stata richiesta tale modalità di pagamento.
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Si ricorda che a partire dal 2022, i contributi minimi obbligatori saranno riscossi solo tramite avvisi di pagamento PagoPA o modelli F24, i quali saranno accessibili direttamente dal sito web della Cassa. Gli avvisi di pagamento saranno disponibili a partire dal 18 febbraio 2022. |
Un'ultima precisazione riguarda gli iscritti ammessi all'esonero contributivo per l'anno 2021 che hanno somme già versate nel 2021 da portare in compensazione con il 2022: ad essi saranno trasmesse apposite istruzioni ai fini del pagamento dell'eventuale residuo in rata unica entro il 1° ottobre 2022.