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18 febbraio 2022
Quando un intervento edilizio non è classificabile come ristrutturazione urbanistica “ordinaria”?

Con il parere in commento, il Consiglio di Stato precisa le caratteristiche che contraddistinguono un intervento di ristrutturazione edilizia cosiddetto “pesante” da una ristrutturazione “ordinaria”.

La Redazione

Con parere n. 378 del 15 febbraio 2022, il Consiglio di Stato ha stabilito che «ove l'intervento edilizio di ristrutturazione comporti incrementi volumetrici ovvero modifiche della sagoma, che si realizzino, come nella fattispecie in esame, nell'incremento dell'altezza del preesistente manufatto e nella realizzazione di una copertura piana in luogo di quella originaria inclinata, tali parti, connotate da innegabili profili di novità rispetto alla preesistenza, soggiacciono al limite delle distanze e non possono essere assorbiti dalla regola della mera osservanza delle distanze preesistenti applicabile alla porzione di edificio originaria».

 

Nelle sue argomentazioni, Palazzo Spada ha ricordato anzitutto l'art. 10 del Testo unico edilizia, il quale annovera fra gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia quelli caratterizzati da incrementi volumetrici ovvero di sagoma e prospetti a quelli di nuova costruzione, quantomeno per le porzioni che costituiscono un novum rispetto alla preesistenza.
Pertanto, la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia «pesante» deve essere valutata come un'innovazione rilevante in termini di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, subordinata al previo rilascio del permesso di costruire, e assoggettata alle regole generali che presidiano e disciplinano l'edificazione sul territorio comunale.