Ai fini della liquidazione del compenso, non rileva la semplice non vincolatività del protocollo Tribunale-COA.
L'odierno ricorrente è un avvocato che aveva proposto opposizione contro il decreto di liquidazione del compenso a lui spettante per l'attività difensiva svolta a favore di un cliente. Nello specifico, il decreto liquidava una somma pari a 754euro, a fronte di una richiesta di 1.540euro. Il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione in quanto non costituiva violazione di legge...
Svolgimento del processo
l'Avv. (omissis) propose opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso per l'attività svolta, quale difensore d'ufficio nell'ambito di un processo penale, in favore di F.A., col quale, a fronte di una richiesta di € 1540,00, era stata liquidata la somma di € 754,00, comprensiva delle spese per il recupero del credito.
- il Tribunale di Napoli, con ordinanza dell'1.2.2021 rigettò l'opposizione dell'Avv. (omissis), ritenendo che non costituisse violazione di legge l'inosservanza del protocollo stipulato con il Consiglio dell'Ordine Forense e che l'attività difensiva svolta non era connotata da particolare complessità;
- per la cassazione di tale provvedimento ha proposto ricorso lo (omissis) sulla base di un unico motivo;
- non ha svolto attività difensiva il Ministero della Giustizia;
- il relatore ha formulato proposta dì decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso;
Motivi della decisione
- con l'unico ed articolato motivo di ricorso, si deduce la nullità dell'ordinanza, in quanto il giudice di merito avrebbe omesso di pronunciarsi sugli altri motivi di opposizione aventi ad oggetto la violazione dei criteri utilizzati per la determinazione del compenso, con particolare riferimento all'omessa distinzione dei compensi per fasi del giudizio, alla non considerazione delle spese sostenute per il recupero del credito, oltre all'omessa motivazione dell'ordinanza. Il Tribunale avrebbe, infatti, limitato l'esame del ricorso alla doglianza inerente la difformità della somma liquidata rispetto ai criteri previsti da Protocollo redatto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
- il motivo è fondato;
- indipendentemente dall'individuazione specifica delle norme violate, il ricorso consente di individuare il contenuto della censura, riconducibile alla violazione dell'art. 132 c.p.c.;
per costante giurisprudenza di questa Corte, la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese e competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe (ex multis Cassazione civile sez. VI, 11/12/2019, n.32394)
- nel caso di specie, la motivazione si basa sull'assenza di vincolatività del Protocollo, ma non individua spese e competenze in modo distinto per le diverse fasi, né indica le spese sostenute per il recupero del credito;
- il ricorso va, pertanto, accolto;
- l'ordinanza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Salerno in persona d' altro magistrato;
- il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli in persona di altro magistrato.